Napolitano: stop a fiducia e maxiemendamenti
 











Napolitano: .Firmo solo per la lotta all’evasione.
-Fin quando non intervengano tali eventuali modifiche della prassi e delle norme vigenti, si impone un richiamo al senso di responsabilita’ del Governo e del Parlamento, e in particolare dei gruppi di maggioranza, affinche’ non si alterino gli equilibri costituzionali per quel che riguarda i criteri per l’adozione dei decreti-legge ed i caratteri di omogeneita’ che ne devono contrassegnare i contenuti, nonche’ sotto il profilo dell’esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica-. E’ uno dei passaggi della lettera, indirizzata a Schifani, Fini e Berlusconi, che ha promulgato con riserve il dl incentivi. Il Presidente della Repubblica confida che -Parlamento e Governo converranno sulla fondatezza dei rilievi di carattere generale che ho ritenuto di sottoporre alla loro attenzione, nonché di quelli concernenti specifiche disposizioni del provvedimento da me oggi promulgato, anche apportando, nei modiopportuni, possibili correzioni-. -Il decreto-legge che, nella sua formulazione originaria, conteneva disposizioni riguardanti esclusivamente la repressione delle frodi fiscali, la riscossione tributaria ed incentivi al sostegno della domanda edelle imprese, nel corso dell’iter di conversione e’ stato profondamente modificato, anche mediante l’inserimento dinumerose disposizioni estranee ai contenuti del decreto e traloro eterogenee - concernenti, tra l’altro, indebiti previdenziali, riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria, disciplina dei giochi, deflazione del contenzioso tributario, fondo depositi dormienti, finanziamento di attivita’ di utilita’ sociale, completamento della rete dibanda larga mobile - in virtu’ dell’approvazione di unmaxi-emendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia in entrambi i rami del Parlamento-. -Tale tecnica legislativa, da me come dai miei predecessori, e’ stata piu’ volte criticata - prosegue il Capo dello Stato - per la suaincidenza negativa sulla qualità della legislazione, per la violazione dell’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 e, infine, per la possibile violazione dell’art. 77 della Costituzione allorche’ comporti l’inserimento di disposizioni prive dei requisiti di straordinaria necessita’ ed urgenza, eludendo la valutazione spettante al Presidente della Repubblica in vista della emanazione dei decreti-legge. Ho anche avuto modo di rilevare, piu’ volte e in diverse sedi, che in presenza di una marcata eterogeneita’ dei testi legislativi e della frequente approvazione degli stessi mediante ricorso alla fiducia su maxi-emendamenti, si realizza una pesante compressione del ruolo del Parlamento, specialmente allorché l’esame da parte delle Camere si svolga con il particolare procedimento e nei termini tassativamente previstidalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti. Ai rilievi di carattere generale sulla tecnica legislativa utilizzata - prosegue Napolitano - ritengoopportuno aggiungerne altri specificamente attinenti alle modifiche apportate agli articoli 3 e 5 del decreto-legge, al di la’ degli stessi dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessita’ ed urgenza per le nuove disposizioni introdotte con tali modifiche. La previsione di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 di detto decreto, in tema di deflazione del contenzioso, prevededue modalita’ di rapida definizione delle controversietributarie pendenti da oltre dieci anni e per le qualil’amministrazione finanziaria e’ risultata soccombente neiprimi due gradi di giudizio di merito: da un lato, lecontroversie ancora pendenti davanti alla soppressa Commissione tributaria centrale sono automaticamente definite "a stralcio"e nel merito con decreto del presidente del collegio o di altrocomponente delegato; dall’altro lato, le controversie pendentiin Cassazione possono essere invece estinte con il pagamentodel cinque per cento del valore della controversia econtestualerinuncia a ogni eventuale pretesa di equariparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. Tale differenziazione di regime ricollegata alla diversita’ della sede giudiziaria presso la quale e’ pendente la controversiaappare affatto irragionevole; dubbia e’ altresi’ la compatibilita’ della disposizione con la normativa europea, nella parte in cui incide sulle somme dovute a titolo diimposta sul valore aggiunto, che, come e’ noto, costituiscono risorse finanziarie proprie della Comunita’, su cui lo Stato membro non puo’ incidere con rinunce indiscriminate alla riscossione (in tal senso, si veda Corte Giustizia CE, GrandeSezione, 17 luglio 2008, n. 132)». «Rilevo infine che, a prescindere da ogni valutazione sul merito della norma, la finalita’ dichiarata, in se’ apprezzabile, di assicurare la durata ragionevole dei processi e’ contraddetta dall’assenza di qualsiasi disposizione a regime diretta alla semplificazione ed abbreviazione del contenzioso tributario, con riguardo anche a quelliaventi ad oggetto istanze di rimborso. A rilievi critici - osserva ancora - si presta anche l’articolo 5 del decreto-legge sull’attivita’edilizia libera, per le rilevanti modifiche apportate dalla legge di conversione. Infatti, al comma 6, tale articolo prevede che le Regioni a statuto ordinario possono, tra l’altro, estendere la previsione di attivita’ edilizie "libere"rispetto alle fattispecie individuate dalla legge statale. Questa disposizione solleva rilevanti perplessita’ nella partein cui consente alla legislazione regionale di spiegare effettianche sul piano penale poiche’, come affermato dalla Cortecostituzionale nella sentenza n. 196 del 2004 - resa proprio inmateria edilizia, che ai sensi dell’articolo 117 dellaCostituzione ricade nella legislazione concorrente - "non vi e’dubbio sul fatto che solo il legislatore statale puo’ incideresulla sanzionabilita’ penale».  «I motivi fin qui illustrati, in se’considerati, potrebbero giustificare - fa notare Napolitano -ilricorso alla facolta’ attribuita al Presidente della Repubblica dall’art. 74 della Costituzione di chiedere alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa in data 20 maggio 2010. Tuttavia, trattandosi di una legge di conversione, sono consapevole che tale richiesta, inconsiderazione della prossima scadenza del termine stabilito dall’art. 77 della Costituzione, comporta il rischio della decadenza del decreto-legge, che contiene disposizioni di indubbia utilita’, come quelle relative al contrasto dell’evasione fiscale ed al reperimento di nuove risorse finanziarie». «Piu’ in generale rilevo che, sulla base delle norme costituzionali vigenti e della costante prassi applicativa formatasi in conformità all’interpretazione largamente prevalente, non si e’ ritenuto possibile un rinvio parziale delle leggi, neppure nel caso in cui le stesse abbiano ad oggetto la conversione di decreti-legge, ne’ è apparsa configurabile una rimessione in termini delle Camere in caso dirichiesta di riesame delle leggi di conversione da parte delCapo dello Stato: ipotesi che meriterebbero peraltro - sottolinea - di essere prese in considerazione, anche per via di revisione costituzionale, insieme ad una rigorosa disciplina del regime di emendabilità dei decreti-legge, al fine direalizzare un migliore equilibrio tra i poteri spettanti al Governo, alle Camere e al Presidente della Repubblicanell’ambito del procedimento legislativo». «Ma fin quando non intervengano tali eventuali modifiche della prassi e delle norme vigenti, si impone un richiamo al senso di responsabilita’ del Governo e del Parlamento, e in  particolare dei gruppi di maggioranza, affinche’ non si alterino gli equilibri costituzionali per quel che riguarda i criteri per l’adozione dei decreti-legge ed i caratteri di omogeneita’ che ne devono contrassegnare i contenuti, nonche’sotto il profilo dell’esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica. E su questo punto ho attirato l’attenzioneanche dei Presidenti delle Camere con lettere del 17 giugno 2008 e del 9 aprile 2009. Ove si persista nella tendenza a caricare di contenuti impropri i disegni di conversione dei decreti-legge, la preoccupazione per i rischi che puo’ comportare la decadenza di un determinato decreto-legge non potra’ ulteriormente trattenermi dall’esercitare la facolta’ di rinvio alle Camere della relativa legge di conversione. Confido - conclude - che Parlamento e Governo converranno sulla fondatezza dei rilievi di carattere generale che ho ritenuto di sottoporre alla loroattenzione, nonche’ di quelli concernenti specifiche disposizioni del provvedimento da me oggi promulgato, anche apportando, nei modi opportuni, possibili correzioni-.









   
 



 
26-10-2015 - Italicum, 15 ricorsi in Corte d’appello su premio di maggioranza e ballottaggio. Due quesiti referendum in Cassazione
22-09-2015 - Perché l’Italia può e deve uscire dall’euro
10-09-2015 - La rottamazione del Mezzogiorno
09-08-2015 - I punti principali della riforma Costituzionale
07-07-2015 - Emiliano: Nomina la nuova Giunta
27-02-2015 - Milleproroghe, il dl è legge
26-02-2015 - Assunzioni irregolari a Firenze, Renzi assolto perché “non addetto ai lavori”
23-02-2015 - Milleproroghe: i partiti incassano senza trasparenza. Renzi proroga donazioni e rendiconti
16-02-2015 - La Repubblica extra-parlamentare
12-02-2015 - Seduta fiume su riforma Senato, passa il federalismo fiscale ma trattativa Pd-M5s fallisce
11-02-2015 - Riforma del Senato, intesa dopo la bagarre: ampliati di un terzo i tempi per la discussione
02-02-2015 - Mattarella, e la sua ”schiena dritta”
13-01-2015 - La Pa dà l’addio alla carta: in un anno e mezzo si passerà al digitale
11-01-2015 - La Salva Silvio salva anche i banchieri. E Renzi perde consenso
09-01-2015 - Renzi frena il toto-Colle e bacchetta la minoranza dem: "Serve un presidente per le riforme"

Privacy e Cookies