Piano rientro Regione Puglia: le decisioni della Giunta dopo ricorso del Governo alla Consulta
 











La Giunta regionale, allargata ai capigruppo di maggioranza, in costante collegamento con il presidente Vendola che sta seguendo ora per ora l’evolversi della vicenda, ha esaminato la situazione determinatasi in seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi 11 e 12/2010 che il Consiglio regionale pugliese ha recentemente approvato per sbloccare l’approvazione del piano di rientro sanitario. La Giunta ha rilevato che la recentissima iniziativa governativa non solo introduce nuovi ostacoli sul cammino percorso, ma trasforma una trattativa politica in un conflitto istituzionale senza precedenti nella storia della Repubblica. La Puglia ha infatti superato per due volte la verifica tecnica del piano di rientro ed è quindi del tutto evidente che gli ostacoli frapposti alla firma si basano esclusivamente su valutazioni politiche, che politicamente devono essere superate, senza trasferire lecontraddizioni esistenti nell’ambito istituzionale. Allo scopo, pertanto, di ricondurre la vicenda tra i confini di un confronto che, per quanto aspro, la Puglia ha sempre tentato di mantenere all’interno dei principi di leale collaborazione tra istituzioni della Repubblica, la Giunta ha deciso: 1) di relazionare nel merito e nel metodo nell’audizione già fissata di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sui deficit sanitari, presieduta dall’on. Leoluca Orlando; 2) di chiedere al presidente Errani di porre all’ordine del giorno della prossima riunione della Conferenza delle Regioni un punto specifico relativo alla vicenda; 3) di confermare comunque la propria disponibilità ad intraprendere qualsiasi iniziativa, anche normativa – per la quale si attende una parola chiara e definitiva dal Governo - allo scopo, da un lato, di accelerare la firma del piano di rientro e dall’altro, di rimuovere motivi che potrebbero creare difficoltà alla Corte costituzionale. La Giunta inoltre,nei prossimi giorni, valuterà l’opportunità e la praticabilità di sollevare in ogni sede il problema del mancato rispetto da parte del Governo del principio di leale collaborazione tra istituzioni della Repubblica. La Giunta infine sottolinea gli importanti risultati ottenuti recentemente su temi decisivi quali l’immigrazione e la lotta alla precarietà nel confronto con il Governo davanti alla Corte costituzionale.
LEGGE REGIONALE 24 settembre 2010, n. 11
“Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Destinazione a spese sanitarie
delle compressioni sugli impegni
e altre disposizioni di finanziamento
degli enti del SSR
1. A valere sul bilancio di previsione 2010, le somme resesi disponibili a seguito dell’applicazione della sanzione di cui al comma 15,lettera a), dell’articolo 77-ter (Patto di stabilità delle regioni e delle province autonome) del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge. 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate a copertura delle perdite d’esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un ammontare pari a euro 62.979.376,93. Gli stanziamenti indisponibili all’impegno derivanti dall’applicazione della predetta normativa, sono ricompresi nell’allegato tabulato e, in parte spesa, finanziano, per competenza e cassa, il capitolo di nuova istituzione (C.N.I) - unità previsionale di base (upb) 05.05.03 “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con diminuzioni di stanziamento di spesa corrente”.
2. A valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti dispesa ai sensi del comma 3 dell’articolo 77-ter del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011 per un ammontare pari a euro 22.770.000,00 con corrispondente riduzione dei capitoli di spesa, da effettuarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011. Detto importo viene iscritto, per competenza e cassa, su apposito C.N.I. - upb 05.05.03 - “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate in base al comma 3 dell’articolo 77-ter del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008”.
3. A valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti su mutui, e individuate con gli stessi criteri di cui al comma 4-octies dell’articolo 4 del decreto legge. 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni), convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono destinate a copertura delle perdite diesercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011, per un ammontare pari a euro 12.593.000,00. Detto importo viene iscritto, per competenza e cassa, su apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb 05.05.03 - “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con risparmi da minori interessi per mutui”.
Art. 2
Efficacia della legge
1. La presente legge cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nei termini fissati dall’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), e prorogati con l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore trasporti e disposizioni in materia finanziaria).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 settembre 2010
VENDOLA
LEGGE REGIONALE
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LEGGE REGIONALE 24 settembre 2010, n. 12
“Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Sospensione degli effetti dell’articolo 1
della l.r. 27/ 2009 e degli articoli 2, commi 1, 2
e 4; 13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19,
commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi 1, 4, 5 e 6; 22,
comma 1; 26 e 30 della l.r. 4/2010
1. Fino all’emanazione della sentenza da parte della Corte costituzionale sono sospesi gli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche) e degli articoli 2, commi 1, 2 e 4; 13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi 1, 4, 5 e 6; 22, comma 1; 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), fermo restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati, in attuazione delle norme di cui al presente articolo, alla data del 6 agosto 2010.
Art. 2
Blocco turn-over
1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti apartire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E’ consentita, ai fini della copertura dei posti vacanti di cui al comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), la mobilità tra le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale.
3. In caso di comprovata necessità e urgenza, accertata l’impossibilità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con il personale in servizio anche attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza il direttore generale, in deroga al blocco del turn-over di cui al comma 1, a procedere alle assunzioni necessarie, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 71, della l. 191/2009, nonché della programmazione economico-finanziaria prevista nel Piano di rientro ai sensi dell’articolo 2,comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria).
4. I provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 3 sono trasmessi ai Ministeri competenti per gli adempimenti connessi al Piano di rientro.
5. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Art. 3
Tetti di spesa
1. In attuazione dell’articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.
2. Apartire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.
3. Sono abrogati l’articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) e gli articoli 16, comma 1, lettera c), e 18, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria).
Art. 4
Efficacia della legge
1. La presente legge cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nei termini fissati dall’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), e prorogati con l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore trasporti e disposizioni in materia finanziaria).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 settembre 2010
VENDOLA









   
 



 
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