Frodi alimentari, "la legge è salva o abrogata?"
 











Dall’11 dicembre 2010 la legge 283 non esiste più: la procedura “taglia-leggi” (numero 246 del 28 novembre 2005) ha stabilito che “tutte le disposizioni legislative statali anteriori al 1˚ gennaio 1970 sono abrogate eccetto quelle ritenute indispensabili e che saranno salvate con apposti decreti legislativi“. Tra quelle ritenute indispensabili, la legge 283 manca, non c’è in questo elenco ed è lecito domandarsi per quale motivo, visto che riguarda la tutela degli alimenti e quindi la tutela di noi consumatori. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge 283, che è stata cancellata.
La legge 283 del 30 aprile 1962, articolo 5, prevede il divieto di distribuire, per il consumo, sostanze alimentari:
private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale;
in cattivo stato di conservazione;
con cariche microbiche superiori ailimiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.
Immediata la reazione del procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, che ha commentato: “Dall’11 dicembre la legge 283 non esiste più, buttiamo via centinaia di indagini, grandi e minute di tutela dei consumatori. Naturalmente, dopo aver scoperto questa catastrofe, ho chiamato il ministro dellaSalute, Ferruccio Fazio. Non ne sapeva nulla e mi ha assicurato il suo intervento. Però, per quanto si riesca a promulgare in fretta le stesse norme, tutti i processi non chiusi con sentenze definitive, per non parlare delle indagini in corso, andranno perduti. Le inchieste sulle mozzarelle blu e le cozze coltivate in acque inquinate, se non si possono contestare altre violazioni, sono da buttare”.
Ma l’elenco sui cibi avariati è molto più lungo: le cozze tossiche contenenti biotossine e allevate a Trieste, che hanno intossicato nei mesi scorsi 300 persone fra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; salse più rosse grazie a sostanze cancerogene, i cibi scaduti miracolosamente ringiovaniti con nuove etichette, le mozzarelle e il latte blu, il maiale alla diossina, le cotolette alla salmonella, la carne vecchia rinfrescata dai coloranti, le alici con il parassita (l’anisakis), il vino adulterato con additivi chimici all’olio di oliva fatto senza olive, farine alimentari con il prione (ciriferiamo allo scandalo della Muzza Pazza), il mascarpone botulinato, gli ortaggi con il piombo, le acque minerali ricche in cloroformio, il pane, che secondo le nuove rivelazioni da Wikileaks, in Campania è cotto con materiali tossici, anche questi gli “affarri” della Camorra.
E mentre tra i consumatori si diffonde una più che giustificata preoccupazione, c’è chi invece sostiene che la cancellazione della legge 283 sia solo una bufala, nonostante la notizia sia stata riportata dai maggiori quotidiani nazionali.
Tutto sarebbe iniziato il 22 dicembre 2010, quando un commerciante è stato assolto dal reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.  La linea difensiva, che sembra sia stata accolta dal giudice, si è basata sull’abrogazione della legge 283 articolo 5, disposta il 16 dicembre 2010, quindi 7 giorni prima della sentenza. Si è risaliti alla legge-delega per la semplificazione legislativa, la quale appunto prevede l’abrogazione di tutte ledisposizioni legislative statali anteriori al’1 gennaio 1970. La stessa sorte avrebbe dovuto subirla la legge 283 articolo 5, ma come sostengono da Il Fatto Alimentare, ciò non è possibile perché la legge-delega per la semplificazione non può abrogare i provvedimenti  che rechino  in epigrafe la dicitura  “codice” o ” testo unico” (legge 246/05, articolo 14, comma 17). E tra questi è inclusa anche la legge 283/1962.
IlM ministro Calderoli rassicura:«Voglio rassicurare tutti. Le notizie diffuse da taluni organi di stampa secondo cui sarebbe stata abrogata la legge n. 283 del 1962 sono totalmente prive di qualsiasi fondamento» esordisce il Ministro che spiega: «La predetta legge ha natura giuridica di Testo Unico, come facilmente evincibile dalla sua epigrafe, pertanto è espressamente esclusa dall’ambito applicativo della cosiddetta ’ghigliottina’ secondo il quale i provvedimenti legislativi recanti nell’epigrafe l’indicazione di «testo unico» o di «codice» sonoespressamente esclusi dall’effetto abrogativo».
Guariniello manifesta forti dubbi circa la vigenza della legge. 

Raffaele Guariniello, magistrato della Procura della Repubblica di Torino, conferma i propri forti dubbi circa la vigenza della legge 283/62 che dispone le sanzioni per le adulterazioni alimentari.
"Ne ho parlato poco fa - ha detto Guariniello - con il ministro della Salute Fazio, il quale è pienamente consapevole del problema ed intende farsene carico, probabilmente con un emendamento al Milleproroghe".


"Il fatto che il decreto taglia leggi non intervenga sui testi unici, infatti, non è - secondo Guariniello - direttamente applicabile al provvedimento in questione, in quanto esso non è in sè un testo unico, ma ne è soltanto una modifica.
La parola ’Testo unico’ - dice - compare in epigrafe alla legge, ma non ne è la denominazione". "Oltretutto - prosegue il magistrato - c’è una sentenza della Corte di Cassazione (la 12572 del 31 marzo2010) che conferma l’effetto abrogativo del "Taglia leggi" sulla 283/62. E come si sa - afferma Guariniello - il Parlamento fa le leggi, ma la Cassazione le interpreta. Già adesso - spiega ancora - alcuni procedimenti sono bloccati perché gli avvocati hanno sostenuto la tesi che la legge sia stata abrogata e alcuni giudici, sulla base della sentenza della Cassazione, ne convengono.
Istruire un processo - fa presente il magistrato - ’costa tempo e denaro’, non è possibile farlo se su di essi pende una simile spada di Damocle". 


"Ma c’è di più: l’articolo 6 della legge 283/62, quello che prevede le sanzioni, è stato interamente sostituito dalla legge 441/1963 e in quest’ultima la parola ’Testo unico’ non compare mai, per cui è sicuramente stata abrogata dal ’Taglia leggi’. P M.R.


 









   
 



 
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