Nuovo regolamento del Ministero della Salute, previsti tre dipartimenti
 











ministro Fazio

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute proposto dal Ministro della Salute prof. Ferruccio Fazio.
Secondo quanto previsto dal provvedimento il ministero si articola in tre Dipartimenti:
- Dipartimento della sanità pubblica e dell’ innovazione
- Dipartimento della programmazione e dell’ ordinamento del Servizio sanitario nazionale
- Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Presso il ministero operano il Consiglio superiore di sanità e il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare come prevede il decreto firmato dal Presidente della Repubblica.
“Il nuovo assetto della Salute – ha detto il Ministro Fazio – consentirà di conseguire attraverso una razionalizzazione delle strutture notevoli risparmi di spesa e di migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema. Quando ilRegolamento entrerà a pieno regime avremo un assetto più agile e snello con tre Dipartimenti al posto dei quattro attuali, la riduzione del 20% dei posti di funzione dirigenziale generale e la creazione di un Ufficio centrale con competenze trasversali che vanno dalle risorse, all’organizzazione, al bilancio”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n.108
Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (11G0150) (G.U. Serie Generale n. 162 del 14 luglio 2011)
Capo I
ORGANIZZAZIONE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l’articolo 87 della Costituzione;
  Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Visto il decreto  legislativo 30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell’attivita’
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, ed in
particolare articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed  in  particolare  l’articolo  1,  comma  404 e
seguenti;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l’articolo  74,   che   provvede   alla   riduzione   degli   assetti
organizzativi;
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita’  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  recante  istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ed in particolare
l’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies;
  Vista la legge 15 marzo  2010,  n.  38,  recante  disposizioni  per
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,  n.
129,   e   successive   modificazioni,   recante    regolamento    di
organizzazione del Ministero dellasalute;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
20 novembre 2008, recante la ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche  sociali,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2009;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11 giugno 2010,  recante  individuazione,  in  via  provvisoria,  del
contingente  minimo   degli   uffici   strumentali   e   di   diretta
collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
del Ministero della salute, in attuazione dell’articolo 1,  comma  6,
della legge 13 novembre  2009,  n.  172,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33  della
legge 18 giugno 2009, n. 69;
  Ritenuto di dover  provvedere  in  attuazione  del  citato  decreto
legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi  ulteriori  compiti
attribuiti  alla  Direzione  generale  competente   in   materia   di
innovazione e tecnologie;
  Sentite le organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  data  14
luglio 2010;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2010;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011;
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri   dell’economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione e l’innovazione e per le riforme per il federalismo;
 
                                Emana
                       il seguente regolamento:
                                Art. 1
               Organizzazione del Ministero della salute
 
  1.Il Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero»,  al
quale sono attribuite le funzioni  di  carattere  sanitario  previste
dalla normativa vigente, si articola  nei  tre  dipartimenti  di  cui
all’articolo   2   e    nell’Ufficio    generale    delle    risorse,
dell’organizzazione e delbilancio di cui all’articolo 9.
  2. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore  di  sanita’,
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
e il Comitato nazionale  per  la  sicurezza  alimentare,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007.
                               Art. 2
                      Dipartimenti del Ministero

   1. I dipartimenti di cui all’articolo 1, comma 1, sono i seguenti:
    a) Dipartimento della sanita’ pubblica e dell’innovazione;
    b)  Dipartimento  della  programmazione  e dell’ordinamento  del
Servizio sanitario nazionale;
    c)  Dipartimento  della  sanita’  pubblica   veterinaria,   della
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della
salute.
  2.  I  dipartimenti  di  cui  al  comma  1  assicurano  l’esercizio
organico, coordinato e integrato  delle  funzioni  del  Ministero  ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300
e successive modificazioni.
  3. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti  sono  conferiti  ai
sensi dell’articolo 19, comma 3, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Il capo del dipartimento conferisce a uno dei dirigenti
preposti agli uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di
assenza o impedimento.
  4. Idipartimenti sono articolati in uffici di livello dirigenziale
generale, di seguito denominati  «direzioni  generali».  I  dirigenti
preposti ai predetti uffici  e  il  direttore  dell’Ufficio  generale
delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio conferiscono  a  un
dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza  o
impedimento.
  5. I capi dei dipartimenti, esercitano i poteri e  le  funzioni  di
cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo n 300
del 1999; i dirigenti titolari degli uffici di  livello  dirigenziale
generale  in  cui  si   articola   ciascun   dipartimento   dipendono
funzionalmente dal capo del dipartimento.
  6. Nell’ambito di ogni  dipartimento  ciascuna  Direzione  generale
svolge i compiti in materia di contenziosoconnesso alle attivita’ di
rispettiva   competenza   assumendone    la    responsabilita’.    Il
coordinamento del contenzioso afferente piu’ direzioni  dello  stesso
Dipartimento e’ assicurato dal capo  dipartimento.  Il  coordinamento
del  contenzioso  tra  piu’  dipartimenti  o  tra  i  dipartimenti  e
l’Ufficio generale di cui all’articolo 9, comma 1,  e’  rimesso  alle
indicazioni della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti  di
cui al comma 10.
  7.  Nell’esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,   direzione   e
controllo, il capo del dipartimento opera in modo  da  sviluppare  la
programmazione delle attivita’ e dei processi,  la  collaborazione  e
l’integrazione  funzionale  tra  le strutture   dipartimentali,   la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la  gestione
di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono
contributi di piu’ strutture operative.
  8. Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della
gestione  amministrativa,  il  capo  del  dipartimento:  assicura  la
stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello  svolgimento
delle  funzioni;  rappresenta  unitariamente  il  dipartimento  nelle
relazioni con l’esterno, curando  lo  sviluppo  della  collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre  amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per iltramite
degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni  del  Ministro;
cura, sentito l’Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e
del bilancio, la mobilita’ del personale  non  dirigenziale  fra  gli
uffici  centrali  delle  direzioni  generali  che   fanno   capo   al
dipartimento.
  9. Ciascuna Direzione generale  provvede  alle  attivita’  connesse
all’espletamento  degli  atti  di  gara  concernenti  le   rispettive
competenze, assumendone le relative responsabilita’.
  10.  La  Conferenza  permanente  dei  capi  dei  dipartimenti   del
Ministero, di seguito denominata  «Conferenza»,  alla  quale  possono
essere invitati i direttori generali per le  materie  di  competenza,
svolge funzioni dicoordinamento generale sulle questioni comuni alle
attivita’ di piu’ dipartimenti e puo’ formulare proposte al  Ministro
per l’emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il  raccordo
operativo tra dipartimenti. La Conferenza elabora linee  e  strategie
generali in materia di coordinamento  delle  attivita’  informatiche,
nonche’, con la presenza del direttore  dell’Ufficio  generale  delle
risorse, dell’organizzazione e del bilancio, in materia  di  gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari  generali  svolti  in
gestione  unificata.  Essa   elabora   altresi’   proposte   per   la
pianificazione delle  attivita’  del  Centro  polifunzionale  per  la
salute pubblica. La Conferenza si riunisce, in via ordinaria,  almeno
due volte l’anno in date concordate fra i capidei dipartimenti e, in
via  straordinaria,  su  motivata  richiesta  di   almeno   un   capo
dipartimento. La Conferenza si  riunisce  inoltre  su  richiesta  del
Ministro, per questioni che  investono  i  rapporti  fra  il  livello
politico e l’alta dirigenza del Ministero. La Conferenza, quando  non
sia presente il Ministro, e’ presieduta  dal  capo  dipartimento  con
maggiore anzianita’  di  incarico  o,  a  parita’  di  anzianita’  di
incarico, dal capo dipartimento piu’ anziano.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI
Sezione I
Dipartimento della sanita’ pubblica
e dell’innovazione
                              Art. 3
           Funzioni del Dipartimento della sanita’ pubblica
                            e dell’innovazione
   1. Il Dipartimento della sanita’ pubblica e  dell’innovazione,  nel
rispetto  delle  competenze  affidate  alle   regioni   dalla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3,  provvede  alle  attivita’  di
coordinamento e  vigilanza  e  di  diretto  intervento  di  spettanza
statale in tema di: tutela della salute, tutela della salute e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  tutela  dell’ambiente  e   delle
condizioni di  vita  e  di benessere  delle  persone;  promozione  e
sviluppo  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   in   materia
sanitaria; finanziamento e vigilanza sugli  istituti  di  ricovero  e
cura a carattere scientifico e su altri  enti  o  istituti  nazionali
previsti dalla legge; relazioni istituzionali  in  ambito  nazionale;
relazioni internazionali; informazione e comunicazione agli operatori
e ai cittadini.
  2. Nell’ambito del Dipartimento opera il Centro  nazionale  per  la
prevenzione  e  il  controllo  delle  malattie   -   CCM,   istituito
dall’articolo 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2004, n.  138. Il  Dipartimento  cura  inoltre  i  rapporti  con  le
associazioni operanti nel settore della salute alle  quali  partecipa
il Ministero.
  3. Il Capo del Dipartimento svolge anche, nelle relazioni europee e
internazionali, le funzioni di Chief Medical  Officer  ove  abbia  la
qualifica di dirigente in possesso di professionalita’ medica; quando
il Capo del  Dipartimento  non  abbia  tale  requisito,  le  predette
funzioni sono espletate dal  Direttore  generale  della  prevenzione,
qualora in possesso di  professionalita’  medica.  Il  Ministro  puo’
conferire le funzioni di cui al primo periodo, anche con  riferimento
a singoli eventi o riunioni in ambito europeo  o  internazionale,  ad
altro  capo  dipartimento  o  direttore  generale  del Ministero  in
possesso di professionalita’ medica.
  4. Nell’ambito delle materie  di  rispettiva  competenza,  ove  non
diversamente disciplinato, le  direzioni  generali  del  Dipartimento
esercitano i poteri di accertamento e  di  ispezione  previsti  dalla
normativa vigente e  assicurano  il  funzionamento  delle  segreterie
delle commissioni che operano nelle predette materie.
                               Art. 4
                Uffici di livello dirigenziale generale
               del Dipartimento della sanita’ pubblica
                         e dell’innovazione
   1.  In  relazione  alle  funzioni  di  cui   all’articolo   3,   il
Dipartimento della sanita’ pubblica e dell’innovazione e’  articolato
nelle seguenti direzioni generali:
    a) Direzione generale della prevenzione;
    b) Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti;
    c) Direzione generale dei rapporti europei e internazionali;
    d) Direzione  generale  della  comunicazione  e  delle  relazioni
istituzionali.
  2. La Direzione generale della prevenzione,  di  cui  al  comma  1,
lettera a), svolge le seguenti funzioni: sorveglianzaepidemiologica;
promozione della salute,  con  particolare  riguardo  alle  fasce  di
popolazione  vulnerabili  (quali  gli  anziani,  il  settore  materno
infantile, l’eta’ evolutiva, le persone affette da patologie croniche
e/o da malattie di  rilievo  sociale,  i  disabili,  le  persone  non
autosufficienti,  le  persone  con  problemi  di   salute   mentale);
prevenzione degli  infortuni  e  delle  malattie  professionali,  ivi
incluse  le  altre  competenze   sanitarie   previste   dal   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive  modificazioni;  degli
incidenti  in  ambito  stradale  e  domestico  e  nelle   istituzioni
sanitarie   e  socio-sanitarie;   prevenzione   delle    dipendenze;
prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici  e
biologici nell’ambiente naturale, nell’ambiente di vita, nelle  acque
destinate al consumo umano  e  nell’ambiente  di  lavoro;  profilassi
internazionale;  prevenzione  nella  popolazione   a   rischio,   con
particolare  riguardo  ai   programmi   organizzati   di   screening;
prevenzione delle complicanze  e  delle  recidive  di  malattia,  con
particolare riguardo all’integrazione  sanitaria  e  socio-sanitaria;
tutela della salute con riferimento a sangue ed emoderivati trapianto
di organi biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e
alle  procedure  autorizzative  concernenti  attivita’   riguardanti
microrganismi  ed  organismi  geneticamente  modificati;   terrorismo
biologico, chimico, nucleare e  radiologico;  aspetti  connessi  alla
protezione civile; acque  minerali;  coordinamento  funzionale  degli
uffici di sanita’ marittima, aerea  e  di  frontiera  (USMAF),  fatte
salve le competenze della Direzione generale di cui  all’articolo  8,
comma 3; direzione operativa del Centro nazionale per la  prevenzione
e il controllo delle malattie, di cui all’articolo 3, comma 2.
  3. La Direzione generale della  ricerca  sanitaria  e  biomedica  e
della vigilanza sugli enti, di cui al comma 1, lettera b), svolge  le
seguenti funzioni: promozione e sviluppo della ricerca scientifica  e
tecnologica  in  materia  sanitaria,  anche  attraverso   forme   di
cofinanziamento pubblico-privato, e funzionamento  della  Commissione
nazionale per la  ricerca  sanitaria;  valutazione  dei  progetti  di
ricerca finanziati dal Ministero; disciplina della  tutela  sanitaria
delle attivita’ sportive e della lotta contro il doping; rapporti con
le universita’ e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e
internazionali;  vigilanza  sull’Istituto   superiore   di   sanita’,
sull’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro, sull’Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali
(Age.na.s.),  sugli  Istituti  di  ricovero  e   cura   a   carattere
scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana  per  la
lotta contro i tumori esugli  altri  enti  o  istituti  a  carattere
nazionale previsti dalla legge,  non  sottoposti  alla  vigilanza  di
altre direzioni generali;  partecipazione  alla  realizzazione  delle
reti nazionali e internazionali di alta specialita’ e tecnologia.
  4. La Direzione generale dei rapporti europei e internazionali,  di
cui al comma 1,  lettera  c),  svolge,  in  raccordo  con  gli  altri
dipartimenti e  direzioni  generali  per  le  materie  di  rispettiva
competenza, le seguenti funzioni: gestione dei rapporti con  l’Unione
europea, con il  Consiglio  d’Europa,  con  l’Organizzazione  per  lo
sviluppo e la  cooperazione  economica  e  con  altre  organizzazioni
internazionali; rapporti con l’Organizzazione mondiale della sanita’
e con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite;  promozione
dell’attuazione  delle  convenzioni,  delle  raccomandazioni  e   dei
programmi  comunitari  e   internazionali   in   materia   sanitaria;
svolgimento delle  attivita’  connesse  alla  stipula  degli  accordi
bilaterali del Ministero in materia  sanitaria;  coordinamento  della
partecipazione  alle  attivita’  degli  organismi  internazionali   e
sopranazionali e incontri a livello internazionale; promozione  della
collaborazione sanitaria  in  ambito  mediterraneo;  coordinamento  e
monitoraggio delle attivita’  internazionali  svolte  dalle  regioni;
coordinamento degli interventi del Ministero  in  caso  di  emergenze
sanitarie internazionali;  attuazione  delle   convenzioni   e   dei
programmi sanitari internazionali nell’ambito delle Nazioni Unite.
  5. La Direzione generale  della  comunicazione  e  delle  relazioni
istituzionali, di cui al comma 1,  lettera  d),  svolge  le  seguenti
funzioni: coordinamento, progettazione,  sviluppo  e  gestione  delle
attivita’  di  informazione  e  di  comunicazione  istituzionale   ai
cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in  conformita’  ai
principi  generali  previsti  dalla  legge  7  giugno  2000,   n.150,
finalizzate alla  promozione  della  salute  e  delle  attivita’  del
Ministero;  rapporti  con  i  media  in  relazione  all’attivita’ di
comunicazione;  relazioni  istituzionali  con  organismi  pubblici  e
privati, in particolare con quelli  operanti  in  materia  sanitaria,
comprese le organizzazioni del  volontariato  e  del  terzo  settore;
pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in
materia sanitaria; attivita’ di promozione e formazione della cultura
della comunicazione in ambito sanitario; elaborazione  del  piano  di
comunicazione  annuale  nazionale;  attivita’  di  comunicazione   ai
cittadini in situazione di emergenza sanitaria;  gestione  editoriale
del portale internet istituzionale  e  dei  relativi  siti  tematici;
studi analisi e raccolte di dati ed informazioni sulle  attivita’  di
comunicazione e customer satisfaction.
Sezione II
Dipartimento dellaprogrammazione e dell’ordinamento del Servizio
sanitario nazionale

                               Art. 5
                       Funzioni del Dipartimento

   1. Il Dipartimento  della  programmazione  e  dell’ordinamento  del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle competenze  affidate
alle regioni dalla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
provvede alle attivita’ di coordinamento e di vigilanza e di  diretto
intervento di competenza statale in tema di: programmazione; sviluppo
e  monitoraggio  di  sistemi  di  garanzia  della  qualita’   e   di
valorizzazione del capitale fisico,  umano  e  sociale  del  Servizio
sanitario  nazionale;  coordinamento  e  gestione   delle   politiche
riguardanti  l’organizzazione  dei   servizi   sanitari;   assistenza
sanitaria degli Italiani all’estero  e  degli  stranieri  in  Italia;
sistema informativo e statistico del  Servizio  sanitario  nazionale;
formazione  del  personale  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
individuazione  dei   relativi   fabbisogni   formativi;   assistenza
sanitaria  al  personale   navigante;   organizzazione   territoriale
dell’assistenza   farmaceutica;   medicinali,   ferme  restando   le
competenze in materia attribuite all’Agenzia  italiana  del  farmaco;
dispositivi medici e altri prodotti di interesse  sanitario;  rischio
clinico; funzioni medico-legali.
  2. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni
generali del Dipartimento esercitano i poteri di  accertamento  e  di
ispezione  previsti  dalla  normativa   vigente   e   assicurano   il
funzionamento delle segreterie delle commissioni  che  operano  nelle
predette materie.
                              Art. 6
       Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento
               della programmazione e dell’ordinamento
                  del Servizio sanitario nazionale
    1.  In  relazione  alle  funzioni  di  cui  all’articolo   5,   il
Dipartimento della programmazione  e  dell’ordinamento  del  Servizio
sanitario nazionale e’ articolato nelle seguenti direzioni generali:
    a) Direzione generale della programmazione sanitaria;
    b)  Direzione  generale  del  sistema  informativo  e  statistico
sanitario;
    c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale;
    d)  Direzione  generale dei  dispositivi  medici,  del  servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure.
  2. La Direzione generale della programmazione sanitaria, di cui  al
comma 1, lettera a),  svolge  le  seguenti  funzioni:  definizione  e
monitoraggio del Piano sanitario nazionale e  dei  piani  di  settore
aventi rilievo  e  applicazione  nazionale;  analisi  dei  fabbisogni
finanziari del Servizio sanitario nazionale; elaborazione e  verifica
dei dati economici  relativi  all’attivita’  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  aggiornamento  dei  modelli   economici   del   Sistema
informativo sanitario; programmazione  tecnico-sanitaria  di  rilievo
nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio  delle  attivita’
tecniche  sanitarie regionali,  di   concerto   con   il   Ministero
dell’economia e delle finanze, per i profili  attinenti  al  concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,  anche
quanto  ai  piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari   regionali;
determinazione dei criteri  generali  per  la  classificazione  e  la
remunerazione delle prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale;
fondi sanitari integrativi; monitoraggio, anche attraverso il  nucleo
SAR,   e   qualificazione   della   rete   dell’offerta    sanitaria;
programmazione degli  interventi  di  valorizzazione  dei  centri  di
eccellenza  sanitaria;  monitoraggio  delle  schede   di  dimissione
ospedaliera; programmazione degli investimenti di edilizia  sanitaria
e ammodernamento tecnologico; definizione e monitoraggio dei  livelli
essenziali di assistenza; urgenza ed  emergenza  sanitaria  (servizio
118); attuazione della normativa sulle cure palliative e terapia  del
dolore; verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati  alle
loro riduzioni; definizione di criteri e requisiti  per  l’esercizio,
l’autorizzazione  e  l’accreditamento  delle   attivita’   sanitarie;
promozione e verifica della qualita’; sperimentazioni  gestionali  ai
sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive  modificazioni;  vigilanza  sulle  modalita’  di
gestione  e  di  finanziamento  dei  sistemi  di   erogazione  delle
prestazioni  sanitarie  diverse  da  quelle  erogate   dal   Servizio
sanitario  nazionale;  studio  e  promozione  di  nuovi  modelli  per
l’erogazione   delle   cure    primarie    e    per    l’integrazione
socio-sanitaria; destinazione e utilizzazione dei  fondi  strutturali
europei; supporto alle attivita’ del Sistema nazionale di verifica  e
controllo dell’assistenza sanitaria (SiVeAS), compresi il supporto  e
la verifica dei piani di rientro dai  disavanzi  sanitari  regionali;
rapporti con la sanita’ militare; disciplina  comunitaria  e  accordi
internazionali in materia di assistenza sanitaria e connessa gestione
dei rapporti economici; rimborsi delle spese di assistenza  sanitaria
in forma indiretta ai lavoratori italianiall’estero; prestazioni  di
alta specializzazione all’estero; assistenza sanitaria agli  apolidi;
rifugiati politici e stranieri in Italia; gestione delle  prestazioni
sanitarie connesse con l’attivita’ di servizio svolta all’estero  dai
dipendenti pubblici; analisi della mobilita’ sanitaria; rapporti  con
i rappresentanti del Ministero nei collegi  sindacali  delle  aziende
sanitarie locali. Presso la Direzione opera il nucleo di  valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui  all’articolo  1  della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
  3. La Direzione  generale  del  sistema  informativo  e  statistico
sanitario, di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  svolge  le  seguenti
funzioni: individuazione  dei  fabbisogni  informativi  del  Servizio
sanitario   nazionale     e     del     Ministero;     coordinamento
dell’informatizzazione concernente il Servizio sanitario nazionale  e
l’attivita’ amministrativa  del  Ministero;  attuazione  delle  linee
strategiche    per    la    riorganizzazione    e    digitalizzazione
dell’amministrazione e coordinamento strategico  dello  sviluppo  dei
sistemi  informativi  di  telecomunicazione   e   fonia,   ai   sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni;  attuazione   del   piano   d’azione   per
l’evoluzione del Nuovo Sistema  Informativo  Sanitario  ai  fini del
monitoraggio della spesa sanitaria e della realizzazione di misure di
appropriatezza  ed  efficienza;  definizione   e   attuazione   della
strategia  nazionale  di  sanita’  elettronica;  individuazione   dei
principi organizzativi, normativi e tecnici  per  lo  sviluppo  della
telemedicina, dei sistemi  di  «fascicolo  sanitario  elettronico»  e
«centri  unici  di   prenotazione»;   integrazione   dell’innovazione
tecnologica nei  processi  sanitari;  direttive  per  l’adozione  nel
Servizio  sanitario  nazionale  dei  certificati  telematici,   delle
prescrizioni   elettroniche   e    della    digitalizzazione    della
documentazione sanitaria; pianificazione,progettazione,  sviluppo  e
gestione dell’infrastruttura tecnologica, delle reti, dei  sistemi  e
dei  flussi  informativi  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  del
Ministero,  inclusi  la  protezione  dei  dati,  la   sicurezza,   la
riservatezza, la formazione e il monitoraggio  informatico  ai  sensi
del  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.   39;   indirizzo,
pianificazione,  coordinamento   e   monitoraggio   della   sicurezza
informatica, ai sensi dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;  sviluppo  e  gestione
tecnica del portale internet  istituzionale  e  sviluppo  e  gestione
della intranet;acquisizione di beni e servizi strumentali  al  Nuovo
Sistema  Informativo  Sanitario  e   predisposizione   dei   relativi
contratti;  gestione  di  osservatori  e  centri  di  documentazione;
rapporti con gli organismi incaricati  delle  attivita’  informatiche
nella pubblica amministrazione; attivita’ e funzioni dell’Ufficio  di
statistica, ai sensi del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322; monitoraggio, verifica, elaborazione, analisi e  diffusione  dei
dati  relativi  all’attivita’  del  Servizio   sanitario   nazionale;
pubblicazioni statistiche in materia sanitaria; relazione sullo stato
sanitario del Paese. Presso la Direzione generale opera la Cabina  di
regia del nuovo sistema informativo  sanitario,  di  cui  all’accordo
quadrotra il Ministero  della  salute,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  del  22  febbraio  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  90  del  18
aprile 2001.
  4. La  Direzione  generale  delle  professioni  sanitarie  e  delle
risorse umane del Servizio sanitario nazionale, di cui  al  comma  1,
lettera c), svolge le seguenti funzioni: disciplina delle professioni
sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi  degli  esercenti  le
professioni sanitarie e segreteria della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli  esteri
delle professioni  sanitarie  e  rapporti  con  l’Unione  europea  in
materia  di  riconoscimento  dei   titoli   e   di   mobilita’   dei
professionisti  sanitari;  organizzazione   dei   servizi   sanitari,
professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del  personale  del
Servizio  sanitario  nazionale,  di   concerto   con   il   Ministero
dell’economia e delle finanze per i profili di carattere finanziario,
stato giuridico e disciplina concorsuale del personale  del  Servizio
sanitario nazionale e relativo contenzioso; disciplina dell’attivita’
libero-professionale intramuraria; rapporti tra il Servizio sanitario
nazionale e le universita’ in  materia  di  personale  delle  aziende
ospedaliero universitarie e di formazione di base e specialistica dei
professionisti  sanitari  nonche’  di  protocolli  d’intesa  per  le
attivita’  assistenziali;  determinazione  dei  fabbisogni  formativi
delle  professioni  sanitarie  e  promozione  della  professionalita’
attraverso  programmi  organici  di  formazione   permanente   e   di
aggiornamento; rapporti con le Societa’  medico-scientifiche  e  loro
federazioni; approvazione degli statuti e dei regolamenti degli  enti
di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni; individuazione dei  profili
professionali; rapporti con le professioni non costituite in ordini e
attivita’  non  regolamentate;  assistenza  sanitaria  di  competenza
statale al personale navigante in Italia e all’estero e  accertamenti
medico-legali   relativi   allo   stesso  personale;   coordinamento
funzionale degli uffici territoriali  per  i  servizi  di  assistenza
sanitaria al personale navigante (SASN);  idoneita’  psico-fisica  al
volo; formazione del personale aeronavigante  in  materia  di  pronto
soccorso; centri di pronto soccorso sanitario aeroportuale; attivita’
di  rappresentanza  ministeriale  in  seno  alla  struttura   tecnica
interregionale di  cui  all’articolo  4,  comma  9,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo  52,  comma  27,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (SISAC); rapporti con  l’Aran  e
con  il  comitato  di  settore  competente  per   la   contrattazione
riguardante il personale del Servizio sanitario nazionale.
  5. LaDirezione  generale  dei  dispositivi  medici,  del  servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure, di cui al comma 1, lettera
d), svolge e le seguenti funzioni: completamento e  attuazione  della
disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti  relativi  alla
sorveglianza del mercato  e  alla  vigilanza  sugli  incidenti,  alle
indagini cliniche, alla valutazione  tecnologica  e  all’impiego  dei
dispositivi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;  disciplina
generale  delle  attivita’  farmaceutiche;  rapporti  con   l’Agenzia
italiana del farmaco, anche ai fini dell’esercizio  delle  competenze
relative   ai   dispositivi   medici    contenenti    sostanze    con
caratteristiche di  medicinali  e ai  fini  dell’elaborazione  della
normativa  del  settore  farmaceutico;  vigilanza  e  supporto   alle
funzioni di indirizzo  del  Ministro  nei  confronti  della  medesima
Agenzia;  pubblicita’  dei  medicinali  e  degli  altri  prodotti  di
interesse sanitario la cui diffusione e’ soggetta ad autorizzazione o
controllo;   produzione,   commercio   e   impiego   delle   sostanze
stupefacenti e psicotrope, compreso  l’aggiornamento  delle  relative
tabelle; buone pratiche di laboratorio;  produzione  e  commercio  di
presidi medico-chirurgici e di biocidi; prodotti cosmetici,  prodotti
e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e  gestione  del
rischio clinico; attivita’ di consulenza medico-legale nei confronti
di altri organi dello Stato, anche  giurisdizionali;  indennizzi  per
danni da complicanze di tipo irreversibile a  causa  di  vaccinazioni
obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di   emoderivati   e
relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla  legge  per
danni alla salute; responsabilita’ per danno clinico.
Sezione III
Dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali
per la tutela della salute
                               Art. 7
                       Funzioni del Dipartimento
   1.  Il Dipartimento  della  sanita’  pubblica  veterinaria,  della
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per  la  tutela  della
salute, nel rispetto delle competenze  affidate  alle  regioni  dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, provvede, ai  fini  della
tutela della salute umana e animale, alle attivita’ di  coordinamento
e di vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale  in  tema
di: sanita’ pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza  alimentare;
benessere  degli  animali;  ricerca  e  sperimentazione  nel  settore
alimentare  e  veterinario;  coordinamento  e   finanziamento   degli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  vigilanza  sugli  stessi;
valutazione  del  rischio  in  materia   di  sicurezza   alimentare;
funzionamento  del  Consiglio  superiore  di  sanita’;  dietetici   e
integratori    alimentari;    farmaci    veterinari;     fitofarmaci;
alimentazione animale.
  2. Il Dipartimento cura i rapporti con l’Office  International  des
Epizooties (OIE) e con la Food and Agriculture Organization (FAO)  e,
per le materie di competenza, con l’Unione europea, con il  Consiglio
d’Europa, con l’Organizzazione mondiale  della  sanita’  e  le  altre
organizzazioni internazionali.
  3. Nell’ambito del Dipartimento  operano  il  Centro  nazionale  di
lotta ed emergenza contro le malattie animali e l’Unita’ centrale  di
crisi di cui all’articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  1°  ottobre
2005, n. 202, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30  novembre
2005, n. 244.
  4. Il Capo del Dipartimento  della  sanita’  pubblica  veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali svolge anche  le
seguenti funzioni: presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali; e’ responsabile dell’Unita’  centrale  di
crisi; svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari  italiani  -
Chief Veterinary Officer nelle istituzioni europee ed internazionali.
  5. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni
generali del Dipartimento esercitano i poteri di  accertamento  e  di
ispezione  previsti  dalla  normativa   vigente   e   assicurano   il
funzionamento delle segreterie delle commissioni  che  operano  nelle
predette materie.
                               Art. 8
 Uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del  Dipartimento  della
  sanita’ pubblica veterinaria, della sicurezza  alimentare  e  degli
  organi collegiali per la tutela della salute
 
  1.  In  relazione  alle  funzioni  di  cui   all’articolo   7,   il
Dipartimento della  sanita’  pubblica  veterinaria,  della  sicurezza
alimentare e degli organi collegiali per la tutela  della  salute  si
articola nelle seguenti direzioni generali:
    a)  Direzione  generale  della  sanita’  animale  e  dei  farmaci
veterinari;
    b) Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli  alimenti
e la nutrizione;
    c) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della
salute.
  2. La Direzione  generale  della  sanita’  animale  e  dei  farmaci
veterinari, di cui  al  comma  1,  lettera  a),  svolge  le  seguenti
funzioni: sorveglianza  epidemiologica  delle  malattie  infettive  e
diffusive degli animali; attivita’ del Centro nazionale di  lotta  ed
emergenza contro le malattie animali  e  Unita’  centrale  di  crisi;
sanita’ e anagrafe degli animali; controllo delle zoonosi; tutela del
benessere degli animali,  riproduzione  animale,  igiene  zootecnica,
igiene urbana  veterinaria;  igiene  e  sicurezza  dell’alimentazione
animale;farmaci, materie prime e dispositivi  per  uso  veterinario;
farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria;  controllo  delle
importazioni e degli scambi degli animali e dei prodotti  di  origine
animale, di mangimi  e  farmaci  veterinari,  di  materie  prime  per
mangimi e per farmaci veterinari; coordinamento funzionale,  d’intesa
con  la  Direzione  generale  di  cui  al  comma  3,  per  quanto  di
competenza, degli uffici veterinari per  gli  adempimenti  comunitari
(UVAC) e dei posti  di  ispezione  frontalieri  (PIF);  accertamenti,
audit e ispezioni nelle materie  di  competenza;  organizzazione  del
sistema  di  audit  per  le  verifiche  dei  sistemi  di  prevenzione
concernenti la sicurezza alimentare e lasanita’ pubblica veterinaria
d’intesa con la Direzione generale di cui al comma 3, per  quanto  di
competenza.
  3. La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione, di cui al comma 1, lettera b),  svolge  le  seguenti
funzioni: igiene e sicurezza della produzione  e  commercializzazione
degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piani di controllo  della
catena   alimentare   e    indirizzi    operativi    sui    controlli
all’importazione di alimenti;  gestione  del  sistema  di  allerta  e
gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e
dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e  prodotti
destinati  a  una  alimentazione  particolare;  alimenti  funzionali;
integratori alimentari; prodottidi erboristeria ad  uso  alimentare;
etichettatura nutrizionale,  educazione  alimentare  e  nutrizionale;
aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e  nuovi  alimenti;
alimenti  geneticamente  modificati;  additivi,   aromi   alimentari,
contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene  e
sicurezza degli alimenti  destinati  all’esportazione;  accertamenti;
audit e ispezioni nelle  materie  di  competenza.  Nello  svolgimento
delle proprie funzioni la  Direzione  si  avvale,  per  la  parte  di
competenza, degli uffici periferici veterinari (UVAC-PIF) secondo  le
modalita’ di cui al comma 2, e degli  uffici  periferici  di  sanita’
(USMAF) di cui all’articolo 4, comma 2.
  4. La Direzione generale degli  organi  collegiali per  la  tutela
della salute di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  individuata  quale
autorita’ nazionale di  riferimento  dell’Autorita’  europea  per  la
sicurezza alimentare European Food Safety  authority  (EFSA),  svolge
funzioni di valutazione  del  rischio  fisico,  chimico  e  biologico
riguardante la sicurezza alimentare, attivita’ di segreteria e  altre
attivita’ di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per  la
sicurezza alimentare di cui all’articolo  1,  comma  2;  assicura  il
raccordo con le regioni anche  ai  fini  della  programmazione  delle
attivita’ di  valutazione  del  rischio  della  catena  alimentare  e
l’operativita’ della Consulta delle associazioni  dei  consumatori  e
dei produttoriin  materia  di  sicurezza  alimentare.  La  Direzione
svolge attivita’ di segreteria  e  altre  attivita’  di  supporto  al
funzionamento del Consiglio superiore di sanita’ di cui  all’articolo
1, comma 2; per le attivita’ di competenza del Consiglio superiore di
sanita’, cura i rapporti  con  gli  altri  dipartimenti  e  direzioni
generali del Ministero, l’Istituto superiore di  sanita’,  l’Istituto
nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
l’Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  e  l’Agenzia
italiana del farmaco.
Sezione IV
Organizzazione, bilancio epersonale
                               Art. 9
          Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione
                           e del bilancio
   1. L’Ufficio generale  delle  risorse,  dell’organizzazione  e  del
bilancio, di cui all’articolo 1, comma 1, ufficio non  dipartimentale
di  livello  dirigenziale  generale,  svolge  le  seguenti  funzioni:
organizzazione,   razionalizzazione   e   innovazione   dei   modelli
organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici
centralie periferici  del  Ministero;  sistemi  di  valutazione  del
personale; attuazione degli indirizzi assunti dalla Conferenza di cui
all’articolo 2, comma 10, in materia di gestione delle risorse umane,
dei servizi  comuni  e  degli  affari  generali  svolti  in  gestione
unificata,   nonche’   delle   direttive   impartite   dall’Organismo
indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 13;
banche dati del personale, comunicazione e pubblicazione dei relativi
dati e adempimenti per la trasparenza; servizio  di  archiviazione  e
protocollazione   informatica,   gestione   digitale    dei    flussi
documentali;   logistica,   coordinamento   dell’applicazione   delle
modifiche   legislative    e    regolamentari     aventi     impatto
sull’organizzazione del Ministero; supporto alla realizzazione  e  al
funzionamento del  Centro  polifunzionale  per  la  salute  pubblica;
predisposizione  e  coordinamento   del   bilancio   del   Ministero;
monitoraggio  delle  entrate  e  delle  spese;  riassegnazione  delle
entrate per servizi resi dalle strutture del Ministero; controllo  di
gestione; trattamento giuridico, ruoli, programmazione e reclutamento
del personale; fabbisogno di risorse  umane  e  dotazioni  organiche;
mobilita’ esterna e interna,  fatte  salve  le  competenze  dei  Capi
dipartimento e sentito, in ogni caso, il  Capo  dipartimento  per  la
mobilita’ delpersonale degli  uffici  periferici;  segreteria  della
Conferenza dei Capi dipartimento;  procedure  di  conferimento  degli
incarichi  dirigenziali;  sviluppo  e   formazione   del   personale;
trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio,  trattamento  di
quiescenza,  riscatti  e  ricongiunzioni  del  personale  centrale  e
periferico;  contenzioso  del  lavoro;  servizio  ispettivo  interno;
procedimenti  disciplinari;  relazioni  sindacali  e  contrattazione;
promozione del benessere organizzativo e  del  benessere  psicofisico
nei luoghi di lavoro; pari opportunita’; servizio  di  prevenzione  e
protezione per il personale assegnato alle strutture centrali;  front
office; Ufficio relazioni con il pubblico;  centralino;  biblioteca;
programmazione, acquisizione e gestione  dei  servizi  generali,  dei
beni mobili e immobili e relativa manutenzione per  il  funzionamento
del Ministero e per il funzionamento del Comando Carabinieri  per  la
tutela della salute;  ufficio  tecnico;  ufficio  economato;  ufficio
cassa; gestione e sviluppo degli  impianti  tecnologici;  gestione  e
sviluppo  dei  sistemi  informativi  di  fonia  in  attuazione  delle
strategie  individuate   dalla   Direzione   generale   del   sistema
informativo e statistico sanitario di cui all’articolo 6, comma 3.
Capo III
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLAPERFORMANCE
                               Art. 10
                    Uffici periferici del Ministero

   1. L’amministrazione periferica del  Ministero  e’  articolata  nei
seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, che  esercitano
le proprie  funzioni  nell’ambito  delle  competenze  riservate  allo
Stato:
    a) uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera (USMAF);
    b) uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC);
    c) posti di ispezione frontalieri (PIF);
    d) servizi territoriali  di  assistenza  sanitaria  al personale
navigante (SASN).
                              Art. 11
                    Posti di funzione dirigenziale
         e dotazione organica del personale non dirigenziale
   1. In attuazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e dell’articolo 2, comma 8-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, il  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  e  la
dotazione organica del personale nondirigenziale del Ministero  sono
rideterminati in riduzione, secondo la tabella A allegata al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante.
  2. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l’innovazione,   i   contingenti   di   personale
appartenente alle aree professionali, come evidenziati nella  tabella
A  di  cui  al  comma  1,  sono  ripartiti  nell’ambito  dei  profili
professionali.
                               Art. 12
              Uffici di livello dirigenziale non generale
   1. All’individuazione degli uffici  e  delle  funzioni  di  livello
dirigenziale non generale, nel numero complessivo  di  144  posti  di
funzione,  nonche’  alla  definizione  dei  loro   compiti   e   alla
distribuzione dei predetti tra le strutture di  livello  dirigenziale
generale si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente regolamento  con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  e
dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni.
  2. Presso gli Uffici di diretta collaborazione  del  Ministro  sono
individuati  complessivamente  13  posti  di  funzione   di   livello
dirigenziale non generale, aggiuntivi rispetto ai posti  di  funzione
di cui al comma 1.  All’individuazione  delle  relative  funzioni  si
provvede con separato regolamento di organizzazione degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro.
                               Art. 13
                        Organismo indipendente
                  di valutazione della performance

   1.  Presso  il  Ministero   opera   l’Organismo   indipendente   di
valutazione della performance ai sensi dell’articolo 14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  alla  cui  organizzazione  si
provvede con il regolamento di cui al precedente articolo  12,  comma
2.
Capo IV
NORME DI ABROGAZIONE E FINALI
                               Art. 14
                    Disposizioni transitorie finali

   1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo
2003, n. 129, recante regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
della salute.
  2. Dall’attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi’ 11 marzo 2011
 
                             NAPOLITANO
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri
                                Fazio, Ministro della salute
                                Tremonti,  Ministro  dell’economia  e
                                delle finanze
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l’innovazione







   
 



 
01-09-2017 - Alimentazione, e ora che posso mangiare? Viaggio nella spesa a zigzag
04-05-2016 - Cittadinanzattiva denuncia il mancato ’Patto per la salute’. Abolire superticket”
25-04-2016 - Cibi con aggiunta di vitamine? Solo marketing. E potrebbero pure essere dannosi per la salute
25-02-2016 - Pfas Veneto, il documento: “Emergenza non sotto controllo” su alimenti contaminati da cancerogeni
06-01-2016 - MEDICI RIVELANO: LE RICERCHE SUL CANCRO SON FALSE
12-11-2015 - Olio di palma contaminato
11-08-2015 - Violenze e sfruttamento per l’olio di palma durante il picco dell’emergenza Ebola
06-08-2015 - Due miracolose piante bibliche efficaci contro l’Alzheimer
11-06-2015 - Vaccino antinfluenzale,per la stagione 2015/2016
14-05-2015 - L’America è la patria delle Multinazionali e delle Lobby dei farmaci
06-05-2015 - TTIP e TISA. La salute in vendita
09-03-2015 - Nas, 18 tonnellate di alimenti scaduti sequestrati in 15 giorni
05-03-2015 - Expo, la denuncia: Usati semi nocivi ai bimbi L’azienda: Innocui, solo sacchi prestampati
04-03-2015 - Epatite C: il farmaco c’è. Ma costa troppo
24-02-2015 - Casa Sollievo della Sofferenza: presentazione progetto “Micro”

Privacy e Cookies