Puglia. Dal 1° ottobre cambiate le regole per l’esenzione dal ticket sui farmaci
 











Cambiano le regole in Puglia e si abbassa ulteriormente l’asticella per le esenzioni del ticket riguardanti l’acquisto di farmaci. Vediamo nel dettaglio dove si sia abbassata la soglia e cosa, invece, è rimasto invariato.
Cosa non cambia.
Non variano le esenzioni ticket per motivi diversi dalla condizione economica e dall’età che continuano a permanere. I cittadini che rientrano nelle categorie riportate di seguito possono continuare ad usufruire dell’esenzione ticket con le modalità già vigenti prima del 1 ottobre 2011, senza dover richiedere alcun nuovo attestato di esenzione.
- Invalidi civili al 100% e titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente.
- Grandi invalidi per lavoro (dall’80% al 100%).
- Invalidi per servizio (I - V cat.).
- Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia.
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 206 del 3 agosto 2004).
- Cittadiniportatori di patologie neoplastiche.
- Pazienti con esenzione per patologia (valida ai fini   delle prestazioni specialistiche per malattia rara, cronica o invalidante e ai sensi del DM 1.2.91 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emodervati, rientranti nelle   categorie previste dalla legge 238/97 in materia di indennizzi.
- Donatori d’organo da vivente.
- Pazienti talassemici, limitatamente alla terapia con deferoxamina.
- Trapiantati d’organo.
- Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.
- Pazienti in trattamento con preparazioni galeniche magistrali e officinali utilizzate nella terapia del dolore di natura neoplastica.
- Pazienti in trattamento di disassuefazione degli stati di tossicodipendenza da oppiacei
- Minori in attesa di adozione
- Minori sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare, ricovero incomunità alloggio o casa famiglia).
Cosa cambia.
Cessano definitivamente la loro validità esclusivamente i seguenti codici di esenzione ticket per condizione economica ed età:
- PAR 034: assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 34.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;
- PAR.039: assistiti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 39.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico
- TOT.029: assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 29.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico
- TOT.PEN: Titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione)
Con le nuove norme possono usufruire della esenzione ticket per condizione economica ed età le seguenti categorie di cittadini:
- I titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice  E03) ed i titolari di pensioni alminimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice  E04): non pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket.
- Gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E94): pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket.
- Gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E96), e gli assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro (codice E95): pagano la quota fissa di un euro a ricetta esono esenti parziali dal pagamento del ticket.
Gli assistiti nelle suddette condizioni sono automaticamente inseriti in elenchi forniti dal Sistema Tessera Sanitaria del Mef ed accessibili telematicamente dalle Asl, dai medici di base e dai pediatri di libera scelta. Se l’assistito rientra in tali elenchi, il medico al momento della prescrizione riporta il codice di esenzione sulla ricetta, anche se l’assistito non è in possesso di un attestato di esenzione.
Risulta necessario recarsi presso gli sportelli della Asl di appartenenza solo e soltanto se non si è presenti nell’elenco a disposizione del medico e si ritenga, sulla base dei redditi dell’anno precedente, di aver comunque diritto all’esenzione. Rendendo un’autocertificazione viene consegnato un attestato di esenzione da esibire al medico.
L’autocertificazione deve, infine, essere resa dall’interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito esclusivamente di valido documento d’identità e della Tessera Sanitaria. Non viè una scadenza per ottenere l’attestato.









   
 



 
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