Il grande occhio sull’Adriatico non si aprirà. Il Tar di Lecce ha detto no alla realizzazione del radar costiero che la Guardia di finanza avrebbe voluto installare su una scogliera a picco sul mare nel territorio di Gagliano del Capo, in una delle zone ancora incontaminate del Tacco. A cantiere già aperto e con tutte le autorizzazioni incamerate, la decisione dei giudici amministrativi è arrivata come una doccia fredda su un’opera che, nei mesi scorsi, è stata definita strategica per la difesa nazionale. Il rinnovato fervore degli sbarchi dei clandestini, infatti, ha riproposto con urgenza il problema del controllo delle coste salentine, facendo apparire quasi necessaria l’installazione del radar. Troppo pochi, però, sono i 75 metri che separano il sito individuato per l’installazione della struttura militare dal parco naturale "Otranto-Santa Maria di Leuca" E troppo evidente l’impatto che la torre in metallo di 36 metri, alta come un palazzo didieci piani, provocherebbe su un territorio sottoposto a vincoli paesaggistici stringenti. Proprio i vincoli paesaggistici della zona, del resto, hanno consentito al Tar di accogliere il ricorso presentato da Legambiente, tramite gli avvocati Mario Tagliaferri e Anna Baglivo, e imporre lo stop definitivo alla realizzazione. Nella sentenza depositata venerdì, infatti, non trovano accoglimento le doglianze degli ambientalisti relative ai vizi che avrebbero caratterizzato l’azione della Guardia di finanza e quella del Comune di Gagliano del Capo, individuando invece un’irregolarità evidente nel parere favorevole rilasciato dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto alla costruzione del radar. Come è stato sottolineato poche settimane fa, in occasione del blocco imposto ad un’altra opera militare in area protetta, ovvero l’ampliamento della base della Marina nei pressi del faro di Punta Palascìa a Otranto, i giudici hanno evidenziatoil prevalere dell’interesse paesaggistico rispetto all’interesse alla difesa nazionale. "Tutte le opere militari, in quanto statali, sono sottoposte alla disciplina propria dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali", ha ricordato il Tribunale leccese, precisando che "in difetto di un’espressa norma di esonero, deve ritenersi necessaria l’autorizzazione paesistica anche per le opere destinate alla difesa nazionale". Nel caso specifico, invece, la Sovrintendenza si sarebbe limitata ad esprimere "parere favorevole in via del tutto eccezionale, e tenuto conto degli interessi della difesa nazionale", senza prendere in considerazione l’interesse paesaggistico. Alla luce di tale limite, il Tar ha ritenuto il parere illegittimo, bloccando un iter che, nei mesi scorsi, è stato duramente contestato dai cittadini e dagli ambientalisti, sia per gli effetti devastanti che la torre avrebbe avuto sul territorio, sia per il potenziale pericolo derivante dallemicroonde irradiate dall’impianto. A giugno un altro ricorso al Tribunale amministrativo aveva consentito di sospendere provvisoriamente i lavori in attesa della decisione nel merito, che è stata presa solo pochi giorni fa.Chiara Spagnolo-repubblica
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