"Responsabilità professionale"accordo errori medici
 











Un documento di proposte operative con la richiesta di specifiche norme legislative in materia, per ridefinire la responsabilità professionale dei medici e dei sanitari intervenendo su molteplici aspetti, da quello legislativo a quello assicurativo, da quello organizzativo a quello giudiziario.
E’ il risultato di settimane di lavoro di uno dei tre tavoli con i sindacati medici costituiti presso il ministero della Salute (oltre alla responsabilità professionale, quello sulle cure primarie e quello sul precariato). Un documento sintetico ma ricco di contenuti, che riproduciamo integralmente.
1. Implementare sistemi di gestione del rischio analizzando gli errori che sono stati commessi attraverso l’individuazione della aree critiche, con l’istituzione della struttura di risk management come Unità operativa complessa dipendente dalla Direzione sanitaria e la costituzione di una rete di referenti in ogni struttura dell’azienda. Il Clinical RiskManagement è un nuovo sistema organizzativo che dovrà ridurre i rischi in ambito sanitario ivi compresi quelli organizzativi e strutturali.
Per una corretta valutazione dei rischi, è necessario individuare, in ambito aziendale, una serie di indicatori al fine di predisporre efficaci azioni correttive. Tale attività dovrà essere monitorata almeno semestralmente.
Ristabilire il rapporto fiduciario tra medici e paziente attraverso la predisposizione di meccanismi che riportino su un piano virtuoso il rapporto fondamentale tra cittadino/utente, struttura sanitaria e medico. A tal fine è necessario che nelle strutture sanitarie vi sia una corretta gestione del risk management e degli Urp convolgendo i medici in attività formative e di supporto bidirezionale.
2. Delimitare il ricorso alla medicina difensiva. Introdurre una norma in ambito civilistico, che ristabilisca il principio di necessità dell’esistenza del rapporto cause ed effetto nella responsabilità professionale sanitaria,compresi i casi di omessa informazione.
3. Individuazione del concetto di rischio e di responsabilità medica. Definizione di atto medico: contenuti e limiti. Si suggerisce una definizione normativa della colpa grave in ambito sanitario.
4. Istituzione di collegi peritali composti da professionisti delle varie discipline coordinate da un medico legale. Istituzione di albi specifici di consulenti tecnici.
5. Attivazione di corsi formativi universitari e di corsi aziendali per i professionisti della sanità al fine di acquisire maggiori esperienze e professionalità in tema di rischio clinico.
6. Garantire adeguata copertura assicurativa per la responsabilità professionale. Introduzione di una norma che preveda la responsabilità del legale rappresentante dell’ente per le aziende che non rispettano le norme contrattuali sulla copertura assicurativa e sul patrocinio legale. Modulare le polizze in base alla tipologia di struttura, all’organizzazione dell’ente stesso, al numero ealla tipologia di attrezzatura che vengono utilizzate ed alla tipologia delle specialità mediche che sono presenti nella aziende.
Introdurre una norma che preveda l’obbligo da parte delle aziende di stipulare i contratti per la copertura della colpa grave dei proprio dirigenti e degli operatori con i premi a loro carico.
Introdurre una norma che preveda l’obbligo da parte delle aziende di stipulare i contratti per la copertura della colpa grave dei proprio medici, veterinari ed altre professionisti anche in rapporto convenzionale.
7. Aspetti relativi al contratto di assicurazione. Predisporre un contratto unico che sia valido su tutto il territorio nazionale al fine di garantire uguale tutela a tutti i medici dei Servizi sanitari regionali. Rendere necessaria la partecipazione delle Organizzazioni sindacali nella definizione dei contratti assicurativi da parte delle azienda sanitarie e delle regioni.
Costituire un Tavolo tecnico con l’Associazione nazionale tra le impreseassicuratrici Ania con la finalità di stabilire la proporzionalità tra i costi e i rischi effettivamente assunti.
Attivare e promuovere soluzione extragiudiziarie dei contenziosi.
L’eventuale azione di risarcimento del danno dovrà avere come legittimato passivo non il medico ma la Regione, la quale potrà agire entro un anno con azione di rivalsa verso il medico.









   
 



 
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