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Corte Ue: -Diritto di asilo a perseguitati per omosessualita- |
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I cittadini non appartenenti all’Unione europea richiedenti lo status di rifugiato che sostengono di essere perseguitati a causa del loro orientamento omosessuale possono costituire un ’’particolare gruppo sociale’’ ai sensi della normativa Ue, e quindi ne hanno diritto. E’ questa la soluzione giuridica (non vincolante) proposta dall’avvocato generale Eleanor Sharpston nelle sue conclusioni alla Corte di giustizia di Lussemburgo, in risposta alle questioni sollevate dal Consiglio di Stato olandese nella valutazione di tre domande volte ad ottenere la qualifica di rifugiato. Secondo l’avvocato generale, comunque, mentre il fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali nel paese d’origine dei richiedenti non costituisce di per se un atto di persecuzione, le autorita nazionali devono esaminare se sia probabile che la persona possa essere soggetta ad atti qualificabili come persecutori. La questione sollevata presso il tribunale olandese nasce dalla richiesta di tre cittadini provenienti da Sierra Leone, Uganda e Senegal. Tutti e tre sono omosessuali e chiedono lo status di rifugiati nei Paesi Bassi, in quanto sostenengo di avere il fondato timore di persecuzione nei loro paesi d’origine, a causa del proprio orientamento sessuale. A tale riguardo, gli atti omosessuali configurano in tutti e tre i paesi reati passibili di pene severe, che vanno da pesanti sanzioni pecuniarie fino a pene detentive che prevedono addirittura all’ergastolo. Ai sensi di una direttiva europea, che fa riferimento alle disposizioni della Convenzione di Ginevra, un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di detto paese, puo chiedere lo status di rifugiato. Eventuali atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave di diritti umani fondamentali. |
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