Imu: Napolitano ha firmato decreto legge
 











Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato il decreto legge sull’Imu. Lo si e’ appreso al Quirinale. Nel testo non c’è la reintroduzione dell’Irpef sulle rendite catastali delle case sfitte. Nel testo non compare neanche la deduzione Imu dal reddito di impresa pagata sui capannoni industriali e gli immobili strettamente connessi all’attività. Lo riferiscono fonti di governo.
Baretta, deducibilità capannoni in Legge Stabilità - La deducibilità per i capannoni delle imprese che, insieme al ritorno dell’Irpef sulle seconde case, non compare nel decreto firmato da Napolitano ’’bisogna farla con la Legge di Stabilità’’. Lo spiega il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, aggiungendo che dovrebbe valere per l’anno di imposta 2013, cioè deducibile nel 2014.
ECCO I CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE -Il governo si tutela: se non dovessero entrare i fondi pari a circa 1,5 mld previsti dall’Iva successiva ai
pagamenti P.a. e dalla ’transazione’ sulle slot machine è prevista una clausola di salvaguardia. Salirebbero in questo caso gli acconti Ires, Irap e le accise. Lo prevede il testo definitivo del decreto Imu.
- Arrivano 2.327.340.486,20 di euro per l’anno 2013 e 75.706.718,47 euro a decorrere dall’anno 2014 per compensare i Comuni, le regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna del minor gettito Imu.
- Stop prima rata e imposta invenduto, cedolare al 15%. Confermato lo stop alla prima rata del’imposta. C’e’ anche la riduzione della cedolare secca che passa come noto dal 19 al 15% e non è dovuta da parte dei costruttori la seconda rata 2013 per gli immobili rimasti invenduti o sfitti
- Per Cigd altri 500 mln; tutelati 6500 esodati  - Arrivano, come già annunciato, altri 500 milioni per la cassa integrazione in deroga: lo prevede il decreto Imu ora in Gazzetta Ufficiale nel quale si conferma anche la tutela per altri 6.500 esodati per una spesa complessiva di 151
milioni nel 2014; 164 nel 2015; 124 nel 2016; 85 nel 2017; 47 nel 2018 e infine 12 nel 2019.
- Dimezzato il tetto massimo di detraibilità delle polizze vita: passa dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Poi si scende a 230 euro a decorrere dal periodo d’imposta 2014. Sono compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000
- Militari super tutelati dalla nuova disciplina Imu.  ’Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di Imu concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco’’.
- La Cdp potrà ’’acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali’’ o titoli ’’emessi nell’ambito di cartolarizzazione’’ di crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca’’. La cdp potrà, dopo aver stipulato una convenzione con l’Abi, finanziare le banche per l’erogazione di nuovi mutui e per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica.

DL-IMU
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di   altra   fiscalita’
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche’ di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici. (13G00145) 
(GU n.204 del
31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66)
 
 Vigente al: 31-8-2013  
 
TITOLO I  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA’ IMMOBILIARE,
 DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza  di  provvedere  in
materia di imposta  municipale  propria,  nei  termini  previsti  dal
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
  Ritenuta, altresi’,  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di
attivare  misure  che  favoriscano  l’accesso 
al  bene  casa,  anche
attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la
riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni; 
  Ritenuta,  ancora,  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di
differire il termine per l’approvazione dei bilanci di  previsione  e
per altri adempimenti degli enti locali, nonche’ di  adottare  misure
per salvaguardare le esigenze  di  liquidita’  e  per  completare  il
processo normativo di armonizzazione dei sistemi  contabili  di  tali
enti; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di
intervenire  in  materia  di  rifinanziamento  degli   ammortizzatori
sociali e di trattamenti pensionistici; 
  Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 agosto 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri  e  Ministro  dell’interno,
del Ministro dell’economia e delle  finanze,  del  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              E M A N A 
 
                     il seguente
decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
 (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto 
 della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54) 
 
  1. Per l’anno  2013  non  e’  dovuta  la  prima  rata  dell’imposta
municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. 

                                       Art. 2. 
 
               (Altre disposizioni in materia di IMU) 
 
  1.Per l’anno 2013  non  e’  dovuta  la  seconda  rata  dell’imposta
municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
  2.All’articolo 13 del
predetto decreto-legge n. 201 del  2011  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente: "9-bis.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti  dall’imposta  municipale  propria  i
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati." 
  b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle  unita’  immobiliari
di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "agli   alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati, aventi
le  stesse  finalita’  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione  dell’articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell’articolo  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  "sanitarie,",
sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014. 
  4.Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU,  le
unita’  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta’ indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono 
equiparate  all’abitazione
principale.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014   sono   equiparati
all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta’
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro
per le politiche giovanili e le  attivita’  sportive  del  22  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della
residenza anagrafica ai fini dell’applicazione  della  disciplina  in
materia di IMU concernente  l’abitazione  principale  e  le  relative

pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
edilizio urbano come  unica  unita’  immobiliare,  posseduto,  e  non
concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche’ dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1,  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale
appartenente alla carriera prefettizia. 
 

                            
 
                                                   Art. 3.
 
             (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU) 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  ai  comuni  delle  Regioni  a  statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro  del  minor
gettito  dell’imposta  municipale  propria  di   cui   al   comma  
1
dell’articolo  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
derivante dalle disposizioni recate  dagli  articoli  precedenti,  e’
attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20  euro
per l’anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall’anno 2014. 
  2. Il contributo di cui al  comma  1  e’  ripartito  tra  i  comuni
interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto  con
il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta’ ed  autonomie  locali,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in  proporzione
alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal

Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze. 
 
                               Art. 4. 
 
            (Riduzione dell’aliquota della cedolare secca 
                 per contratti a canone concordato) 
 
  1. All’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole "e’ ridotta al  19  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "e’ ridotta al 15 per cento". 
  2. Le disposizioni del  comma  1  hanno  effetto  a  decorrere  dal

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
 
                               Art. 5. 
 
                 (Disposizioni in materia di TARES) 
 
  1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52
del decreto legislativo n.  446  del  1997,  da  adottarsi  entro  il
termine fissato dall’articolo 8 per l’approvazione  del  bilancio  di
previsione, puo’ stabilire di applicare  la  componente  del  tributo
comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all’articolo  14  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  diretta  alla  copertura  dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto  dei
seguenti criteri e nel rispetto del  principio  "chi  inquina  paga",
sancito dall’articolo  14  della  Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai
rifiuti: 
  a) commisurazione  della  tariffa  sulla  base  delle  quantita’  e
qualita’  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita’   di
superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attivita’
svolte nonche’ al costo del servizio sui rifiuti; 
  b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita’ di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno
successivo, per uno o  piu’
coefficienti di produttivita’ quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
  c)  commisurazione  della  tariffa  tenendo  conto,  altresi’,  dei
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  d) introduzione
di  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni,  diverse  da
   quelle previste  dai  commi  da  15  a  18  dell’articolo  14  del
   decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. E’ abrogato il comma 19 dell’articolo 14  del  decreto-legge  n.
201 del 2011. 
  3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura  integrale  dei
costi  di  investimento  e  di  esercizio  
relativi   al   servizio,
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all’articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
  4. Il comune predispone e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di
pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle  disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti. 
 
                               Art. 6. 
 
          (Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e 
                       al settore immobiliare) 
 
  1.
All’articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente: "7-bis. Fermo restando
quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  ai
sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, puo’ altresi’ fornire
alle banche italiane e alle succursali di banche  estere  comunitarie
ed extracomunitarie operanti in Italia  e  autorizzate  all’esercizio
dell’attivita’ bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto  la
forma  tecnica  individuata  nella  convenzione  di  cui  al  periodo
seguente, per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
residenziali    da    destinare    
prioritariamente     all’acquisto
dell’abitazione principale e ad  interventi  di  ristrutturazione  ed
efficientamento energetico. A tal fine  le  predette  banche  possono
contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con  apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione
Bancaria Italiana. Ai finanziamenti  di  cui  alla  presente  lettera
concessi dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  alle  banche,  da
destinare in via esclusiva alle predette  finalita’,  si  applica  il
regime fiscale di cui al comma 24." 
  b) dopo il comma 8-bis, e’  aggiunto  il  seguente:  "8-ter.  Fermo
restando quanto previsto dai commi precedenti, la  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.A.  puo’  acquistare 
obbligazioni  bancarie  garantite
emesse a fronte di  portafogli  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su
immobili residenziali e/o titoli  emessi  ai  sensi  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, nell’ambito di operazioni  di  cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca  su
immobili residenziali." 
  2.  La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta’  per  i  mutui  per
l’acquisto della prima casa, istituito dall’art. 2, comma  475  della
Legge n. 244 del 2007, e’ incrementata di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  3. All’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come
modificato  dall’articolo  2,  comma  39,  della  legge  23
dicembre 2008,  n.  191,  concernente  l’istituzione  del  Fondo  per
l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani coppie o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  figli
minori, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "A  decorrere
dall’anno 2014, l’accesso al Fondo e’ altresi’  consentito  anche  ai
 giovani di  eta’  inferiore  ai  trentacinque  anni  titolari  di  un
rapporto di lavoro atipico di  cui  all’articolo  1  della  legge  28
giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista  dal
decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La  dotazione
del Fondo e’ incrementata di 30
milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e 2015.". 
  4. Al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni  in
locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431  "Disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo", e’ assegnata una dotazione di  30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  5. E’ istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi  incolpevoli,  con
una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014
e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni  ad
alta tensione abitativa dove siano  gia’  stati  attivati  bandi  per
l’erogazione di contributi in favore di
inquilini morosi incolpevoli.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al  Fondo
di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. All’articolo 2, comma 23, primo periodo, del  decreto  legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni  dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sei anni". 
 

                               Art. 7. 
 
            (Ulteriore anticipo di liquidita’ ai comuni) 
 
  1. Nelle more della definizione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 380, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell’interno eroga, entro il 5
settembre 2013, ai comuni delle Regioni a  statuto  ordinario  ed  ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di
2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su  quanto  spettante
per l’anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale. L’importo
dell’attribuzione,  per  
ciascun   comune,   e’   quello   riportato
nell’allegato 1. 
 
                               Art. 8. 
 
            (Diferimento del termine per la deliberazione 
          del bilancio di previsione ed altre disposizioni 
            in materia di adempimenti degli enti locali) 
 
  1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione 2013 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del  Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato  con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  gia’  prorogato  al  30
settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b),  punto
1),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e’  ulteriormente
differito al 30 novembre 2013. 
  2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall’articolo  13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le
deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,
nonche’ i regolamenti  dell’imposta  municipale  propria,  acquistano
efficacia  a  decorrere  dalla 
data  di   pubblicazione   nel   sito
istituzionale di ciascun comune. 
  3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della  relazione
di inizio mandato degli enti locali, il  cui  mandato  consiliare  ha
avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e’ differito al 30
novembre 2013, in deroga al termine di  cui  all’articolo  4-bis  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
 
                               Art. 9. 
 
          (Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 

                       23 giugno 2011, n. 118) 
 
  1.  Al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42", sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all’articolo 36, comma 1, la parola: «due» e’  sostituita  dalla
seguente: «tre»; 
  b) all’articolo 38, comma 1, la parola: «2014» e’ sostituita  dalla
seguente: «2015». 
  2.  Nel  corso  del  terzo  esercizio  di  sperimentazione  di  cui
all’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  come
modificato dal presente  articolo,  sono  applicate  le  disposizioni
previste dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2011 per l’esercizio 2013, unitamente: 
  a)  al  principio  applicato  della  programmazione,   adottato   e
aggiornato secondo le modalita’ previste dall’articolo  8,  comma  4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2011; 
  b) alla sperimentazione di un bilancio  di  previsione  finanziario
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto
del principio contabile dell’annualita’, riunisce il bilancio annuale
ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti
in  sperimentazione  trasmettono  al  tesoriere 
le  previsioni   del
bilancio  pluriennale  2013  -  2015  relative  all’esercizio   2014,
riclassificate secondo lo schema previsto per l’esercizio 2014; 
  c) all’istituzione del fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita’  in
contabilita’ finanziaria,  in  sostituzione  del  fondo  svalutazione
crediti. 
  3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro enti ed  organismi,  di  cui  all’articolo  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118",  l’articolo  12  e’  abrogato  a
decorrere dal 1 gennaio 2014. 
  4. Con decreto del  Ministero  dell’economia  e 
delle  finanze  la
sperimentazione puo’  essere  estesa  agli  enti  che,  entro  il  30
settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno
di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma  provvedono  al
riaccertamento straordinario dei residui con  riferimento  alla  data
del 1° gennaio 2014, contestualmente all’approvazione del  rendiconto
2013. 
  5.  Con  riferimento  all’esercizio   2013,   per   gli   enti   in
sperimentazione, la verifica del  limite  riguardante  la  spesa  del
personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge  27  dicembre
2006, n. 296 e sue successive modificazioni  puo’  essere  effettuata
con riferimento all’esercizio 2011. 
  6. All’articolo 31 della  legge 
12  novembre  2011,  n.  183  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "5. Per l’anno 2014, le disposizioni  dell’articolo  20,  commi  2,
2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese. 
  5-bis. Per l’anno 2014, il saldo obiettivo del patto di  stabilita’
interno per gli enti in sperimentazione di cui  all’articolo  36  del
decreto   legislativo   23   giugno   2011,   n.   118   e’   ridotto
proporzionalmente di un valore compatibile con gli  spazi  finanziari
derivanti dall’applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un
saldo pari a zero. Tale riduzione non si  applica  agli  enti 
locali
esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell’articolo  5  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. 
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  comma  5-bis  si
provvede con le risorse finanziarie derivanti  dalle  percentuali  di
cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non  partecipano  alla
sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all’attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all’articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 
4
dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."; 
b) al comma 6, primo periodo, le parole "Le  province  ed  i  comuni"
   sono sostituite dalle seguenti: "Per l’anno 2014, le province ed i
   comuni  che  non   partecipano   alla   sperimentazione   di   cui
   all’articolo 36 del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118
   applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
   decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze.  Per  i
   restanti anni, le province ed i comuni"; 
c) al comma  6,  le  parole 
"di  cui  al  periodo  precedente"  sono
   sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti". 
  7. Per gli enti locali in sperimentazione di  cui  all’articolo  36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno  2014,  il
limite del 40  per  cento  di  cui  all’articolo  76,  comma  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo e’  incrementato  al
50 per cento. 
  8. Al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il terzo capoverso e’ aggiunto il seguente: 
  "Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.  118,  per  l’anno  2014,  il
limite di cui ai precedenti periodi e’ fissato al 60 per cento  della
spesa sostenuta nel 2009.". 
  9. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il
comma 450, e’ inserito il seguente: "450-bis. Le  regioni  a  statuto
ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui  all’articolo
36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  concorrono  agli
obiettivi  di   finanza   pubblica   avendo   esclusivo   riferimento
all’obiettivo in termini  di  competenza  eurocompatibile,  calcolato
sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi". 
 
TITOLO II  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI  E DI
TRATTAMENTI PENSIONISTICI 

                              Art. 10. 
 
     (Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l’anno 2013) 
 
  1. Ferme restando le risorse gia’ destinate dall’articolo 1,  comma
253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante  riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l’autorizzazione di spesa  di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e  la  formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera  a),  del 
decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e’ incrementata, per l’anno 2013, di 500  milioni
di euro per essere destinata al rifinanziamento degli  ammortizzatori
sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64,  65  e  66,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi  tra  le  Regioni  tenendo
conto delle risorse da destinarsi  per  le  medesime  finalita’  alle
Regioni interessate dalla procedura di  cui  al  citato  articolo  1,
comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le  quali  concorrono
in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga nelle predette Regioni. 
  2. Le risorse del Fondo di cui all’ultimo periodo dell’articolo  1,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 
decorrenti  dall’anno
2014, come rideterminate ai sensi dell’articolo 1,  commi  249  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  si  riferiscono  allo   sgravio
contributivo  di  cui  al  comma  67  del  predetto  articolo  1   da
riconoscere con riferimento alle quote  di  retribuzione  di  cui  al
medesimo comma  67  corrisposte  nell’anno  precedente.  A  decorrere
dall’anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto  comma
68 dell’articolo 1 della citata legge n.  247  del  2007  e’  emanato
entro il mese di febbraio,  ai  fini  di  disciplinare,  nei  termini
stabiliti dallo stesso  comma  68,  il  riconoscimento  dei  benefici
contributivi relativi alle quote di
retribuzione di cui al  comma  67
corrisposte nell’anno precedente. 
 
                              Art. 11. 
 
    Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, 
                n. 216, convertito con modificazioni, 
  dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative). 
 
  1. Al comma 2-ter dell’articolo 6  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: <<31 dicembre 2011,>> sono  inserite  le
seguenti: <<in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto 
di
lavoro medesimo ovvero>>. Restano in  ogni  caso  ferme  le  seguenti
condizioni per l’accesso al beneficio dell’anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che: 
  a) abbiano conseguito successivamente alla data di  cessazione,  la
quale comunque non  puo’  essere  anteriore  al  1°  gennaio  2009  e
successiva al 31 dicembre 2011, un reddito  annuo  lordo  complessivo
riferito a qualsiasi  attivita’,  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500; 
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che,
   in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data  di
   entrata in vigore del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.
   214   avrebbero   comportato   la   decorrenza   del   trattamento
   pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di
   entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e’  riconosciuto  nel  limite  di
6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l’anno
2014, di 164 milioni di euro per l’anno 2015, di 124 milioni di  euro
per l’anno 2016, di 85 milioni di euro per l’anno 2017, di 47 milioni
di euro per l’anno 2018, di 12 milioni di euro per  l’anno  2019.  Ai
fini della presentazione delle istanze da parte  dei  lavoratori,  si
applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di  cui
al comma 2-ter
dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, come definite  nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171, e successivamente integrate  dal  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 22  aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183, con particolare riguardo alla  circostanza
che la data  di  cessazione  debba  risultare  da  elementi  certi  e
oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   Direzioni
Territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative  o 
regolamentari  e
alla  procedure  di  presentazione  delle  istanze  alle   competenti
Direzioni Territoriali del lavoro,  di  esame  delle  medesime  e  di
trasmissione delle stesse all’INPS. L’INPS provvede  al  monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori  di  cui  al
comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  sulla  base  della  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal  monitoraggio  risulti
il raggiungimento del  limite  numerico  delle  domande  di  pensione
determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, l’INPS non
prende in esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 
  3. I  risparmi  di  spesa  complessivamente  conseguiti  a  seguito
dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico di cui al  comma  18  dell’articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono  al  Fondo  di  cui
all’articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, per essere destinati  al  finanziamento  di  misure  di
salvaguardia per  i  lavoratori  finalizzate  all’applicazione  delle
disposizioni in materia di requisiti di
accesso  e  di  regime  delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche’ gli stessi abbiano  maturato
i requisiti per l’accesso  al  pensionamento  successivamente  al  31
dicembre 2011. All’articolo 1, comma 235,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) le parole "e del decreto ministeriale di  cui  al  comma  232  del
   presente articolo" sono sostituite dalle  seguenti:  "del  decreto
   ministeriale di cui al comma 232 del  presente  articolo  e  delle
   ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell’articolo  6  del
   decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,   convertito,  
con
   modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"; 
b) le parole: "959 milioni di euro per l’anno 2014, a  1.765  milioni
   di euro per l’anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l’anno  2016,
   a 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.480 milioni  di  euro
   per l’anno 2018, a 583 milioni  di  euro  per  l’anno  2019"  sono
   sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l’anno 2014,
   a 1.929 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.501 milioni  di  euro
   per l’anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l’anno 2017, a  1.527
   milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per  l’anno
   2019". 
 
TITOLO III  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA  E DI
ENTRATA IN VIGORE 

                              Art. 12. 
 
     (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi) 
 
  1. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, all’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire  due  milioni  e
500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro  630  per  il  periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ a euro 230
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014". 
  2. Nel limite di euro 630 per
il periodo d’imposta  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2013,  nonche’  di  euro  230  a  decorrere  dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000. 
 
                              Art. 13. 
 
                (Disposizioni in materia di pagamenti 
                    dei debiti degli enti locali) 
 
  1. Il comma 10 dell’articolo 1 del
decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e’
sostituito dal seguente: 
  "10.  E’  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell’economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per
assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e
di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il  Fondo  di  cui  al  periodo
precedente e’  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre
articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita’  per  pagamenti

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"  con  una
dotazione  di  3.411.000.000,00   euro   per   l’anno   2013   e   di
189.000.000,00 euro per  l’anno  2014,  "Sezione  per  assicurare  la
liquidita’ alle regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l’anno  2013
e di 625.598.743,80 euro per l’anno 2014 e "Sezione per assicurare la
liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale",  con  una  dotazione   di
7.505.207.200,00 euro per l’anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro  per
l’anno 2014. Con decreto del Ministro
dell’economia e  delle  finanze
da comunicare  al  Parlamento,  possono  essere  disposte  variazioni
compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al
successivo comma 11 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per  la  riassegnazione  ai  pertinenti  articoli   del   Fondo.   E’
accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,  della  dotazione
complessiva della Sezione di cui all’articolo 2, comma 1, per  essere
destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilita’ non
erogate in prima istanza alla data del 31  dicembre  2013  e  con  le
medesime
procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita’  per
il pagamento dei debiti di  cui  all’articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.". 
  2. L’anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.
agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell’articolo 1  del  decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla  legge
6 giugno 2013, n. 64, puo’ essere erogata a saldo, nell’anno 2013, su
richiesta dell’ente locale beneficiario. I criteri e le modalita’  di
accesso all’erogazione sono definiti sulla base dell’ Addendum di cui
al comma 11 dell’articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64  e
secondo un atto,
il cui schema e’ approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e pubblicato  sui  siti  internet  del  Ministero
dell’economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., modificativo del contratto di  anticipazione  originariamente
stipulato. 
  3. L’erogazione di cui al comma 2 e’ restituita con le modalita’ di
cui al comma 13, dell’articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64
mediante rate annuali, corrisposte a partire dall’anno 2015. Il tasso
di interesse da applicare all’erogazione e’  pari  al  rendimento  di
mercato dei buoni  poliennali  del  tesoro  a  5  anni  in  corso  di
emissione rilevato dal Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  -

Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del  presente
decreto e pubblicato sul sito internet  del  medesimo  Ministero.  In
deroga a quanto previsto dal comma  2  dell’articolo  6  del  decreto
legge n. 35 del 2013, ai fini  dell’ammortamento  dell’erogazione  di
cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo
degli interessi per un’annualita’, sara’ effettuato  il  1°  febbraio
2015. 
  4. L’anticipazione per l’anno 2014 di cui al decreto del  Ministero
delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle
somme di cui all’articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  8  aprile
2013,  n.  35,  sulla  base  dell’Accordo   sancito   in   Conferenza
Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell’articolo 
2,  comma  2,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35",  puo’  essere  erogata,  su
richiesta delle Regioni interessate,  nell’anno  2013.  In  deroga  a
quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge  n.  35
del 2013, ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidita’
di  cui  al  periodo  precedente,  il  pagamento  della  prima  rata,
comprensivo degli interessi per un’annualita’, sara’ effettuato il 1°
febbraio 2015. 
  5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 1  e  dal
comma 5 dell’articolo 2 del decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  6. Le regioni possono presentare domanda di  accesso  anticipato  a
quota parte delle risorse da
assegnarsi con il procedimento di cui al
comma 3 dell’articolo 3 del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro
e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e  fino  ad  un  importo
pari all’80%  delle  somme  singolarmente  assegnate  con  i  decreti
direttoriali del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  del  16
aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell’articolo 3,  comma
2, del decreto - legge n. 35  del  2013  e  dell’articolo  3-bis  del
decreto- legge 21 giugno 2013, n.  69  convertito  con  modificazioni
nella legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  A tal fine le regioni interessate devono assicurare: 
  a) idonee e  congrue  misure  di  copertura 
annuale  del  rimborso
dell’anticipazione di liquidita’ cosi’ come individuate dall’articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013; 
b) la presentazione di un  piano  dei  pagamenti  dei  debiti  certi,
   liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre  2012  non
   ricompresi  nel  piano  dei   pagamenti   predisposto   ai   sensi
   dell’articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35  del
   2013.  Resta   fermo   quanto   disposto   dal   secondo   periodo
   dell’articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35  del
   2013; 
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013  dei  debiti  inseriti  nel
   piano dei pagamenti
di cui alla lettera b) del presente comma. 
  7.  La  documentazione  necessaria  deve  essere  presentata  dalle
regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sara’  verificata  dal
Tavolo di verifica degli  adempimenti  regionali  in  tempo  utile  a
consentire la stipula dei contratti di prestito entro il  20  ottobre
2013. Per le finalita’ di cui al presente comma, in deroga  a  quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del  decreto  legge  n.  35  del
2013, ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidita’, il
pagamento della prima  rata,  comprensivo  degli  interessi  per  una
annualita’, sara’ effettuato il 1° febbraio 2015. 
  8. La  dotazione  del  "Fondo  per  assicurare  la  liquidita’  per
pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma  10
dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e’  incrementata,
per l’anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far  fronte  ad
ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e  degli  enti  locali  di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. 
  9.  Con  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
d’intesa con  la  Conferenza  Unificata,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell’incremento di cui
al comma 1 tra le tre Sezioni del
"Fondo per assicurare la liquidita’
per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  e,   in
conformita’ alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del  decreto
legge n. 35 del 2013, i criteri,  i  tempi  e  le  modalita’  per  la
concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di  cui  al
medesimo comma 1. 
 
                              Art. 14. 
 
            (Definizione agevolata in appello dei giudizi 
            di responsabilita’ amministrativo-contabile) 
 
  1. In considerazione della particolare
opportunita’  di  addivenire
in  tempi  rapidi  all’effettiva  riparazione  dei   danni   erariali
accertati con  sentenza  di  primo  grado,  le  disposizioni  di  cui
all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, e successive modificazioni, si applicano anche  nei  giudizi  su
fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata
in  vigore  della  predetta  legge,  indipendentemente   dalla   data
dell’evento  dannoso  nonche’  a  quelli  inerenti   danni   erariali
verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto,
a  condizione  che  la  richiesta  di  definizione   sia   presentata
conformemente a quanto disposto nel comma
2. 
  2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma  1,
deve essere presentata, nei  venti  giorni  precedenti  l’udienza  di
discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica  richiesta
di definizione e la somma ivi indicata non puo’ essere  inferiore  al
25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in
tali casi, la sezione d’appello delibera in camera di  consiglio  nel
termine  perentorio  di  15  giorni  successivi  al  deposito   della
richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della  definizione  del
giudizio  ai  sensi  del  comma  233,  con  decreto   da   comunicare
immediatamente alle parti determina la somma  dovuta  in  misura  non
inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine
perentorio per il
versamento entro il 15 novembre 2013. 
 
                              Art. 15. 
 
                  Disposizioni finali di copertura) 
 
  1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita’
necessaria all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 13 del
presente decreto e’ autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000 milioni di euro per l’anno  2013.  Tale  importo
concorre alla rideterminazione  in  aumento  del  limite  massimo  di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla  legge  di  approvazione
del
bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge di stabilita’. 
  2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell’emissione
dei titoli di cui al comma  1,  il  Ministro  dell’economia  e  delle
finanze  e’  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo’ disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui  regolarizzazione,  con
l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di  spesa,
e’ effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui  e’  erogata
l’anticipazione. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto  ad   esclusione
dell’articolo 9, comma 6,
pari a 2.934,4 milioni di euro  per  l’anno
2013, a 553,3 milioni di euro per l’anno 2014,  a  617,1  milioni  di
euro per l’anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal  2016,
ivi compreso  l’onere  derivante  dall’attuazione  del  comma  1,  in
termini di maggiori  interessi  del  debito  pubblico,  si  provvede,
rispettivamente: 
  a) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2013, mediante riduzione
delle disponibilita’ di  competenza  e  di  cassa,  delle  spese  per
consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato
nell’allegato 2  al  presente  decreto.  Per  effettive,  motivate  e
documentate esigenze, su proposta delle  Amministrazioni  interessate
possono  essere  disposte  variazioni 
compensative,  nell’ambito  di
ciascuna  categoria  di  spesa,  tra  i  capitoli   interessati   con
invarianza degli effetti  sull’indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni;  b) quanto a 675,8 milioni di euro per l’anno 2013,
mediante riduzione
   delle autorizzazioni di spesa elencate nell’allegato 3 al presente
   decreto, per gli importi in esso indicati; 
c) quanto a 250 milioni euro per l’anno 2013, mediante riduzione  del
   fondo di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, della legge
   24 dicembre 2007 n. 247; 
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e  2015,
   mediante corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di  spesa
   prevista per l’anno 2014 dall’articolo 1, comma 184,  della  legge

   24 dicembre 2012, n. 228, e  per  100  milioni  di  euro  mediante
   corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per
   l’anno 2015 dall’articolo 7-ter, comma 2, del decreto -  legge  26
   aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
   giugno 2013, n. 71; 
e) quanto a 600 milioni di euro per l’anno  2013,  mediante  utilizzo
   delle maggiori entrate derivanti  dall’applicazione  dell’articolo
   14; 
f) quanto a 925 milioni di euro per l’anno  2013,  mediante  utilizzo
   delle maggiori entrate per imposta sul valore  aggiunto  derivanti
   dalle disposizioni recate dall’articolo 13; 
  g) quanto a 300 milioni di  euro,  per  l’anno  2013,  mediante  il

versamento all’entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita’ dei  conti  bancari  di  gestione
riferiti alle  diverse  componenti  tariffari  intestati  alla  cassa
conguaglio settore elettrico. L’Autorita’ per l’energia  elettrica  e
il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma
a riduzione delle  disponibilita’  dei  predetti  conti,  assicurando
l’assenza di incrementi tariffari; 
h) per la restante parte  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
   maggiori entrate derivanti dall’articolo 12, pari a 458,5  milioni
   di euro per l’anno 2014, a 661 milioni di euro per l’anno 2015 e a
   490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. 
  4.  Il  Ministero  dell’economia  e 
delle  finanze   effettua   il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f).  Qualora  da
tale  monitoraggio  emerga  un  andamento   che   non   consenta   il
raggiungimento degli  obiettivi  di  maggior  gettito  indicati  alle
medesime lettere, il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  con
proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  mese  di  novembre   2013,
stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini  dell’IRES  e
dell’IRAP, e  l’aumento  delle  accise  di  cui  alla  Direttiva  del
Consiglio 2008/118/CE  del  16  dicembre  2008,  in  misura  tale  da
assicurare il conseguimento dei  predetti  obiettivi  anche 
ai  fini
della eventuale compensazione delle minori entrate che  si  dovessero
generare nel 2014 per effetto dell’aumento degli acconti  per  l’anno
2013. 
  5. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e’ sostituito dall’Allegato 4 al presente decreto. 
  6. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                              Art. 16. 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta UfÞ ciale della  Repubblica  italiana  e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
  nella Raccolta  ufÞ  ciale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
 
    Dato a Roma, addi’ 31 agosto 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Alfano, Vicepresidente del  Consiglio
                                dei ministri e Ministro dell’interno 
 

                                Saccomanni, Ministro dell’economia  e
                                delle finanze 
 
                                Delrio,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 

                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 
 
                                Giovannini,  Ministro  del  lavoro  e
                                delle politiche sociali