Tasi, alla cassa in oltre 5.600 Comuni a ottobre.
 











Nei capoluoghi l’aliquota media al 2,63 per mille
Termina la grande corsa dei Sindaci a deliberare e pubblicare le aliquote per la Tasi, la Tassa sui servizi indivisibili dei Comuni (dall’illuminazione alla manutenzione delle strade). Ad ora, risultano in linea con le scadenze 7.779 Comuni, che sono riusciti a pubblicare entro il termine le delibere assunte dai rispettivi consigli: nella sera di oggi, 18 settembre, si decreta lo stop alla pubblicazione (mancano dunque poche ore per i risultati definitivi) da parte del Tesoro. Tra questi vi sono quasi tutti i Capoluoghi di provincia, con la sola eccezione di Crotone.
Ai 2.178 Comuni che già avevano pubblicato le aliquote entro il 25 maggio scorso, se ne sono aggiunti, quindi, altri 5.601. Tra i principali si possono citare Roma, Bari, Catania, Verona, Padova, Palermo, Siena, Perugia, Trieste, Pescara, L’Aquila, Campobasso, Reggio Calabria, Firenze e Milano: in tutti questi casi, il 16 ottobre
si pagherà l’acconto del 50% della Tasi. Per i pochi (meno di 200) ancora inadempienti, c’è tempo fino alla fine di novembre per pubblicare le delibere, ma in questo caso si pagherà in un’unica soluzione il 16 dicembre. In caso di ulteriore mancata pubblicazione, il 16 dicembre si pagherà in un’unica soluzione ma con l’aliquota base dell’1 per mille.
Secondo l’elaborazione del Servizio Politiche Territoriali della Uil, che ricorda come sia difficile paragonare Tasi e Imu (non essendoci nel caso della Tassa sui servizi detrazioni nazionali uguali per tutti, ma addirittura 100mila possibili diverse combinazioni), nei 106 Capoluoghi di provincia che hanno deliberato e pubblicato l’aliquota prima casa tra maggio e oggi, questa si attesta al 2,63 per mille, quindi sopra l’aliquota massima ordinaria. Quest’ultima è infatti da considerarsi al 2,5 per mille, anche se poi i Sindaci hanno avuto la possibilità di salire ulteriormente di 0,8 punti a patto di legare i maggiori introiti a
detrazioni.
In attesa di avere i dati completi, anche gli ultimi Comuni aggiunti all’elenco confermano il trend rilevato dal Servizio Politiche Territoriali della Uil nell’ultima proiezione della scorsa settimana. Allora (con 84 Capoluoghi monitorati e 336 famiglie residenti a comporre il campione), la simulazione mostrava che per il 51,8% dei nuclei, di fatto una famiglia su due, la Tasi sarà più pesante di quanto pagato con l’Imu nel 2012.
Spiegava allora Guglielmo Loy, Segretario Confederale Uil: "Attuando il ’metodo del pagamento soggettivo’, dalle nostre proiezioni emerge, che per una casa accatastata in A/3 su 168 famiglie, per 103 di esse (il 61,3% del totale del campione), la Tasi è più pesante dell’Imu. Per un appartamento in A/2, su 168 famiglie, per 71 (il 42,3% del totale del campione), la Tasi risulta essere più pesante dell’Imu 2012". In particolare, per un’abitazione in A/3 ed un nucleo familiare senza figli, la Tasi è più pesante del’Imu per il 48,8% delle
famiglie (41 famiglie su 84); mentre con un figlio tale percentuale sale al 73,8% (62 famiglie su 84). Mentre per un’abitazione in A/2 ed un nucleo familiare senza figli, il conto della Tasi è più pesante per il 35,7% delle famiglie (30 su 84); mentre con 1 figlio la percentuale sale al 48,8% (41 famiglie su 84). Risultano quindi più penalizzate le situazioni con figli. Nel complesso, comunque, la Uil ricordava che nelle città analizzate il costo medio della Tasi si attestava sui 211 euro medi, a fronte dei 222 euro medi pagati con l’Imu nel 2012.Raffaele Ricciardi,repubblica
Tasi, ecco come funziona l’acconto del 16 ottobre
Fine dell’attesa. Per la Tasi è scoccata l’ora della verità nella stragrande maggioranza di comuni. Sono, infatti, solo una quota residuale quelli che non hanno stabilito le aliquote entro il 10 settembre scorso e, quindi, rinviato il pagamento a dicembre. In tutti gli altri casi l’appuntamento alla cassa è per il 16 ottobre prossimo, quando si pagherà
l’acconto pari al 50% della somma dovuta in base d’anno. Una scadenza che riguarda non solo i proprietari ma anche gli inquilini. Aliquote, detrazioni per la prima casa e quote a carico degli inquilini si trovano nelle delibere dei comuni, pubblicate dal dipartimento delle Finanze.
La Tasi sulla prima casa. Il concetto di "prima casa" ai fini della Tasi è lo stesso previsto dalla legge per l’Imu: per abitazione principale si intende quella quella nella quale il proprietario è anagraficamente residente e fisicamente domiciliato. E’ prima casa anche l’immobile abitato dall’ex coniuge sulla base di una sentenza del giudice. La legge consente inoltre ai Comuni di assimilare a prima casa, ai fini dell’imposta, gli immobili degli anziani in casa di cura, le abitazioni dei residenti all’estero, le case date in uso ai figli e ai genitori, purché con rendita catastale bassa e Isee di chi vi abita entro un massimo di 15.000 euro. L’eventuale assimilazione deve essere sempre espressamente
specificata nella delibera di approvazione
delle aliquote.
Le detrazioni sull’imposta. Per la prima casa, e relative pertinenze, la legge prevede un’aliquota massima del 2,5 per mille. Solo per quest’anno è però prevista la possibilità per i comuni di aumentarla di 0,80 punti, a patto, però, di prevedere specifiche detrazioni per i proprietari. E qui i Comuni possono deliberare come vogliono. Le agevolazioni possono essere in funzione del reddito catastale, legate alla presenza dei figli, sulla base del numero degli occupanti, in base ai metri quadri, relativamente al quartiere, in riferimento al reddito o altro, senza alcun limite alle ipotesi praticabili. Di conseguenza vanno lette con attenzione le delibere per non commettere errori, anche perché può essere prevista la necessità di inviare al Comune i documenti che attestano il diritto a usufruire dell’aliquota ridotta quando si tratta di immobili dati in comodato.   
Le aliquote sugli altri immobili. Per le
abitazioni diverse dalla prima casa, e per le prime case che pagano anche l’Imu, ossia quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, l’aliquota può essere inferiore anche a quella prevista per l’abitazione principale, o la Tasi può non essere Infatti la legge stabilisce che tra Imu e Tasi per lo stesso immobile non si debba pagare complessivamente più del 10,5 per mille. Si può arrivare, però, fino all’11,3 per mille nel caso in cui il Comune abbia deciso di introdurre le agevolazioni prima casa, e quindi utilizzi la facoltà di applicare l’aumento di 0,80 punti non all’aliquota prevista sull’abitazione principale  ma alle seconde case. Di conseguenza chi possiede seconde case nei Comuni particolarmente "clementi" con la prima casa (e con gli immobili assimilati) dal punto di vista della Tasi, potrà essere chiamato alla cassa per Tasi anche se sulle seconde case ha già pagato il 10,5 per mille di Imu.
La quota a carico dell’inquilino. Per chi possiede immobili affittati o dati
in comodato, comunque, la tassa sarà un po’ meno cara rispetto alle case a disposizione. La legge prevede, infatti, che una quota sia a carico di chi occupa l’appartamento, o l’immobile commerciale, sia in caso di contratto di affitto sia  in presenza di un comodato gratuito. Il pagamento "ripartito" è  escluso solo per le locazioni con durata inferiore ai tre mesi con lo stesso inquilino nel corso dell’anno, quando a pagare è solo il proprietario. Per gli altri contratti la legge mette a carico dell’inquilino una quota tra il 10% e il 30% dell’imposta e non è prevista la possibilità di rivalersi sul proprietario se l’inquilino non paga, in quanto non esiste solidarietà tra i due soggetti obbligati al versamento. Non è neppure richiesto al proprietario di farsi carico di comunicare all’inquilino la quota dovuta o di versarla per suo conto, salvo poi chiedere il rimborso. Spetta invece ai Comuni recuperare l’eventuale mancato versamento.
Quando l’inquilino non paga. Non
sempre, però, l’inquilino è tenuto a pagare. Secondo la legge che ha introdotto l’imposta, infatti, la quota a carico dell’inquilino è dovuta solo nel caso in cui il contratto abbia una durata superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Quindi chi ha preso in affitto un’abitazione da giugno in poi non è tenuto a pagare la sua quota, e l’intero importo della Tasi è a carico del proprietario. Lo stesso in caso di contratto terminato entro il mese di giugno. La base imponibile della Tasi è la stessa prevista per l’Imu: si tratta della rendita catastale aumentata del 5% e poi moltiplicata per 160. Gli inquilini potranno trovare la rendita catastale sul proprio contratto di locazione. Altrimenti dovranno richiederla al proprietario. In ogni caso non è tenuto a pagare chi deve versare una somma, calcolata su base d’anno, che risulti inferiore alla soglia minima stabilita dal comune, che è, in genere, pari a 12 euro. Antonella Donati,repubblica