COSTITUZIONE E SUA MODIFICABILITA’.
Principi fondamentali per un sereno dibattito.
 







di Emilio BENVENUTO




Riapertosi anche fra noi, dopo la pausa estiva, il dibattito sull’urgenza o meno di una riforma della Costituzione della Repubblica Italiana, legge fondamentale dello Stato, ritorna la domanda se essa, formalmente catalogata tra le Carte cosiddette votate e non ottriate, contenga d’irrevocabile, oltre la forma repubblicana, cosa formalmente prevista dall’art. 139, e non pure – e integralmente – quelle guarentigie di libertà, uguaglianza e fratellanza [fratellanza  non può non significare  unità] dei cittadini, per le quali, del resto, non a caso è stata considerata patto fondamentale, a tutela e garanzia di quelle che sono state le conquiste del popolo nelle sue lunghe lotte per la loro affermazione.
Una tale considerazione non porta certo a svalutare l’aspetto formale di quell’atto, ma induce a porre nel suo giusto spirito la questione relativa alla sua modificabilità a opera degli organi costituzionali, Camere e Governo.
Quando si
dice che le modificazioni che si intendono apportare a quell’atto fondamentale dello Stato, in guisa da snaturarne il contenuto ideale, sono tuttavia del tutto conformi al diritto tutelato dall’art. 138, si dimentica che ogni possibilità di modificazione della parte vitale e giustificativa di quell’atto ha dei limiti insormontabili: quei limiti segnati dai diritti inalienabili che  il popolo ha acquisito mediante la risposta data all’invito rivoltogli con l’art. 1 D.L.  Lgt. 25.6.1944 n° 151, col delegare un’Assemblea Costituente a consacrare le sfere delle proprie intangibili libertà civili e politiche in una legge fondamentale dello Stato.   
Nell’ art. 1, c. 2°, della Carta votata, in virtù del quale s’innestava in essa il principio della sovranità popolare, risiedeva il titolo originario e storico dell’instaurazione di un governo legittimo. Il detto comma non  ha altra significazione che questa. Non solo, a base di questa sovranità, sancita
inderogabilmente nella Carta costituzionale, stanno le guarentigie della libertà, nei cui limiti la sovranità popolare legittimamente può esercitarsi: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Dunque, il problema dei limiti, che deve incontrare ogni attività legislativa, sia pure esplicantesi nelle forme consentite dal diritto, rivolta alla menomazione dei principi fondamentali e/o dei diritti e doveri dei cittadini, consacrati negli artt. 1-42 , s’inquadra esattamente nel problema più ampio dell’esistenza stessa dello Stato democratico, quale soggetto di diritto.
Infatti, il rapporto tra la sfera di autorità dello Stato e quella di libertà dell’individuo si risolve  nel sistema istituzionale dello Stato -  e non altrimenti - che mediante un ordine di limiti all’autorità dello Stato medesimo rispetto alla persona, per cui in rispondenza a tale ordine di limiti vengono a determinarsi e sono protetti nella persona
propri diritti subiettivi nei confronti dello Stato medesimo.
Da qui derivano le guarentigie che stanno a presidio della personalità del cittadino e che si riferiscono all’individuo quale soggetto di diritto nell’ambito dello Stato; da qui derivano il riconoscimento e la regolamentazione giuridica della libertà individuale; da qui discende infine il concetto fondamentale per cui lo Stato viene considerato soggetto di diritto.
Quindi, il problema giuridico della libertà dell’individuo si risolve in un problema di limiti all’autorità dello Stato; poiché siffatti  limiti all’azione dello Stato sono da considerarsi  intrinseci al concetto e al fondamento giuridico dello Stato medesimo, quale Stato secondo il diritto, così  sono da considerarsi intrinseci al concetto e al fondamento del diritto individuale i limiti posti a questo sia in confronto di un superiore interesse della generalità, della quale l’individuo è parte e che lo Stato esprime sia a tutela della sua
stessa ragion d’essere, che ai fini della coesistenza dei diritti dei singoli.
Il diritto di libertà della persona e il diritto di sovranità dello Stato derivano entrambi dal diritto obiettivo, nella subspecie di diritto  subiettivo della persona e di diritto subiettivo dello Stato, donde, nel diritto di libertà del cittadino e in quello di sovranità dello Stato, deve ravvisarsi una comune unità socio-giuridica, cui la collettività statale in modo positivo si ordina costituzionalmente.
La libertà di un popolo si identifica con la sua stessa personalità, donde non può trovare alcuna giustificazione il diritto di rinunzia alla propria libertà, perché  non può a questa attribuirsi contenuto patrimoniale per accordarle e ammetterne l’alienabilità. 
Atteso che il riconoscimento della libertà s’identifica con la tutela di quello che ha da essere un interesse generale della società politica giuridicamente organizzata, una qualunque attività legislativa, ovvero una
qualunque condotta di governo, rivolta a limitare la sfera della libertà individuale, sopprimendo le libertà civili e politiche, venendo a turbare il generale interesse della collettività statale, incide sostanzialmente su quello giuridico.
Infatti non a torto è stato sempre ripetuto che un sistema politico, che si fondi sulla soppressione delle libertà personali, come pure consenta l’immunità di alcuno per il non corretto esercizio delle sue,  è un sistema politico negativo, non soltanto di fronte alla morale, ma soprattutto rispetto al diritto.
Un governo, il quale respinga le istituzioni di libertà, o quelle di garanzia, vigilanza e tutela della stessa, esce per ciò stesso fuori da ogni ordine giuridico, perché  un sistema di libertà nello Stato non risponde solamente a esigenze di ordine ideale o pratico, ma, investendo la base di quella che ha da essere l’esistenza di una collettività organizzata, investe per la stessa via l’ordinamento giuridico dello
Stato.
L’ordine giuridico e l’ordine politico dello Stato si difendono soprattutto nel rispettare e col rendere intangibili le fondamentali istituzioni di libertà.
In conclusione, ammessa la modificabilità della Costituzione (art. 138), ma non concessa per quelle norme che attengono alle guarentigie e alla tutela delle libertà personali – perché una siffatta possibilità pregiudicherebbe la stessa esistenza della compagine statale, che si fonda primariamente sul rispetto e sulla tutela delle libertà individuali – può sul terreno del diritto costituzionale ritenersi legittimabile quell’ordinamento rivolto non a innovare, ma a modificare e abrogare le norme contenute nella Carta statutaria, le quali rappresentano il presupposto dei rapporti tra individuo e Stato e a un tempo il tessuto connettivo di tutto l’ordinamento giuridico?
A nostro avviso, non pare che un novus ordo, derogando e abrogando quelle norme costituzionali, possa essere giuridicamente una instauratio de jure.
Esso, non ripetendo la sua legittimità da quella precedente, a maggior ragione, sarebbe da considerarsi una instauratio de facto, con l’inevitabile ricorso poi, come già avvenne in passato, a future sanzioni.