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La Regione condannata a pagare 15 milioni di euro all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti/Il TESTO INTEGRALE della ordinanza dal TAR Bari – Sezione III
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La Regione condannata a pagare 15 milioni di euro all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti/Il TESTO INTEGRALE della ordinanza dal TAR Bari – Sezione III
N. 00593/2011 REG.PROV.CAU. N. 01033/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Ente Ecclesiastico Ospedale "F.Miulli", rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Nitti, Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto presso Paolo Nitti in Bari, via Marchese di Montrone, 47; contro Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce, Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, via Dalmazia n.70; per l’annullamento previa idonea misura cautelare del rifiuto prestato dalla Regione Puglia, della spettanza delle somme di seguito specificate a titolo di dovuto corrispettivo per prestazioni erogate in favore del S.S.R. a partire dall’1/1/2002; e per la condanna previo acclaramento, occorrendo, della inerzia colpevole della Regione Puglia, al pagamento: a)- delle predette somme, incrementate di rivalutazione interessi ed ulteriori accessori come di seguito precisato, a titolo principale ed occorrendo a titolo risarcitorio; b)- nonché per la condanna al pagamento del danno ulteriore subito a seguito dell’inerzia e dell’inadempimento della Regione Puglia per i maggiori oneri bancari e finanziari sopportati al fine di assicurare il servizio nell’interesse del S.S.N nonché per il risarcimento del danno di immagine che l’Ente Ecclesiastico subisce a causa della diminuita affidabilità contestata dal sistema creditizio, nonché a causa dei forzosi ritardi nel pagamento dei fornitori e nella correntezza dei pagamenti stipendiali al personale medico e al personale di comparto; c)- nonchè in subordine ed occorrendo per la condanna al pagamento dei medesimi importi a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell’art.21 comma VIII L.6.12.1971 n1034 introdotto dalla L.21.7.2000 n.205. Quanto ai motivi aggiunti - della delib. G.R. 1560 del 5 luglio 2010 avente ad oggetto annullamento delib G.R 320/09 “definizione transattiva cont 865/08 - ospedale F.Miulli contro Regione Puglia” Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, nonché l’istanza di provvedimenti di attuazione cautelare ai sensi dell’art 59 c.p.a. con richiesta di provvedimenti cautelari consequenziali e ulteriori; Visto l’art. 55 c. p. a.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Paolo Nitti, Anna Chiara Vimborsati, Sabina Ornella Di Lecce e Maria Grimaldi; Il Collegio, considerato che da un sommario esame e alla luce degli stessi precedenti pronunciamenti in sede cautelare anche del giudice di appello (Consiglio di Stato sez V ord. n.5319 del 24.11.2010) emergono profili idonei all’accoglimento parziale dell’istanza cautelare, atteso: - che il quadro normativo di riferimento (ex multis art 17 c.10 l.r. 1/2005, art.14 c. quarto e quinto l.r. 26/2006) equipara l’ente odierno ricorrente a struttura equiparata “consustanziale al SSN” (vedi ord. n.741/2010 confermata in appello dal Consiglio di Stato); - che risulta fondata l’istanza di condanna al pagamento immediato della somma di 15.000.000,00 euro, essendo allo stato ampiamente decorso, tra l’altro, lo stesso termine del 30 aprile 2011 di cui all’accordo transattivo sottoscritto dalle parti; - che quanto all’istanza di condanna all’ulteriore somma pari a 45.000.000,00 euro a titolo di provvisionale, ritiene il Collegio equo respingerla, in considerazione dell’oramai prossima definizione del giudizio di merito, già fissato per l’udienza pubblica del 20 ottobre 2011 (giusta ord. n.263/2011 di questa Sezione); - che sussiste altresì il requisito del periculum in mora ai sensi dell’art 55 c. 1 c.p.a. per la concessione dell’invocata tutela cautelare, in relazione al comprovato grave dissesto finanziario in cui grava l’ente ricorrente; - che al pagamento della somma suddetta la Regione deve provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, nominandosi per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Ministero della Sanità o suo delegato, il quale dovrà a sua volta provvedere nel termine di 30 giorni; - che la eventuale mancata copertura della spesa nel bilancio regionale legittima il commissario ad acta a porre in essere ogni attività volta a reperire le risorse finanziarie necessarie per l’ottemperanza della presente ordinanza cautelare; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie in parte la suindicata istanza cautelare e per l’effetto a) ordina all’Assessorato regionale alla Sanità il pagamento entro e non oltre il termine di 15 giorni della somma pari a 15.000.000,00 euro a carico del bilancio regionale in favore dell’ente ricorrente, come da motivazione. b) nomina per l’ipotesi di inottemperanza un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Ministero della Sanità o suo delegato, il quale dovrà provvedere nei modi e nei termini di cui motivazione. c) conferma la discussione nel merito all’udienza pubblica del 20 ottobre 2011. Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del ricorrente, quantificate in complessivi 2.000 euro. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati: Paolo Amovilli, Presidente FF, Estensore Francesca Petrucciani, Referendario Rosalba Giansante, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/06/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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