Governo clinico: ecco il nuovo testo. Non c’è più la riforma della libera professione
 











Domenico Di Virgilio

È uscita di scena la riforma della libera professione. È questa la novità più interessante che emerge dalla nuova proposta di testo unificato in materia di governo clinico presentata dal relatore in commissione Affari sociali alla Camera, Domenico Di Virgilio.
 - “Ho deciso di eliminare la norma relativa alla libera professione per due motivi: il primo è dovuto al fatto che il ministro Fazio sta studiando un suo provvedimento in materia, il secondo per rispettare il ruolo delle regioni che su questo rivendicano una loro autonomia”. Con queste parole Domenico Di Virgilio (Pdl) spiega a QS il perchè della sua scelta di abbandonare, nella nuova proposta di governo clinico, l’articolato relativo alla libera profesione.
La nuova proposta di legge unificata qualora la commissione decidesse di adottarla come testo base, verrebbe a sostituire totalmente quella che la Commissione aveva adottato come testo base, il 23 marzo scorso. Testo al quale
erano stati presentati emendamenti che però non sono mai stati esaminati. Di Virgilio quindi ha preferito, anche sulla scorta delle osservazioni critiche della Conferenza delle regioni, riscrivere un nuovo testo.
Il relatore illustrando le principali novità ha sottolineato come oltre a non contenere più le norme relative all’attività libero-professionale mancano anche quelle relative “alla responsabilità dei direttori di dipartimento”. È confermata, invece, “la decisione di intervenire sulla valorizzazione del ruolo del Collegio di direzione, sulle procedure e i requisiti per la selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie e sulle procedure selettive per la nomina dei primari”.
Per quanto riguarda invece l’articolo 7, norme in materia di limiti di età per il collocamento a riposo dei medici Di Virgilio in commissione ha sottolineato come questo “non penalizzi affatto i giovani medici, ma, al contrario, ne tuteli le future pensioni”.
Le opposizioni per il momento
sembrano aver gradito il testo Paola Binetti (UdCpTP) ha espresso “apprezzamento per l’ulteriore lavoro svolto dal relatore, che ha portato all’elaborazione di un testo più snello e omogeneo del precedente”. Anche se ritiene  “che non si possa rinunciare ad affrontare il tema del rapporto tra le università e le aziende ospedaliero-universitarie e quello della revisione, almeno a livello di princìpi, della disciplina della libera professione intramuraria”.
Anche Anna Miotto (PD), ha espresso apprezzamento per “l’ulteriore lavoro svolto”. Però ha richiesto “un maggiore approfondimento da parte della Commissione, prima di procedere eventualmente ad adottarlo come testo base”. Per quanto riguarda invece la libera professione la Miotto si è detta in disaccordo con la Binetti “in quanto la legislazione vigente consente, quando non vi si oppongano rigidità organizzative, di gestire tale attività in modo trasparente e con piena soddisfazione dello stesso personale medico”.
Più
“attenta” alle esigenze delle regioni Laura Molteni (Lnp) che ha ricordato alla Commissione come le Autonomie “non hanno ancora espresso una valutazione sul nuovo testo proposto dal relatore, che dovrebbe essere esaminato il prossimo 12 ottobre dalla commissione salute della Conferenza delle regioni e, successivamente, in sede plenaria da parte della Conferenza medesima”. Suggerendo, prima di procedere con l’esame del provvedimento, di aspettare la valutazione delle regioni al riguardo.
Su questo punto Lucio Barani (PdL), a titolo personale, ha espresso il suo convincimento secondo il quale “la Commissione non possa rinunciare alla propria autonomia di giudizio sulle materie di competenza statale, tra le quali rientra, indubbiamente, la disciplina dei limiti di età per il collocamento a riposo dei medici, anche al fine di superare l’attuale discriminazione a danno dei ricercatori”. S.S.

Ddl governo clinico: la nuova proposta di testo unificato

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

Giovedì 22 settembre 2011

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

PROPOSTA DI ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei princìpi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.
3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l’integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali
relativi all’assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei princìpi di equità, di appropriatezza e di universalità nell’accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatorie. Le regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti.

                                                                             Art. 2.
                                                 (Funzioni del Collegio di direzione).

class=MsoNormal>1. Le regioni prevedono l’istituzione nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale del Collegio di Direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.
2. Il Collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende.

Art. 3.
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

1. Le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei termini e dei requisiti già previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, garantendo adeguate misure di pubblicità delle nomine e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, nonché il possesso da parte degli aspiranti di un diploma di laurea e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
2. Le Regioni provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell’attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 4.
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

style="FONT-FAMILY: ’Times New Roman’,’serif’; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: ’Times New Roman’; mso-fareast-language: IT">1. Le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sulla base dei seguenti princìpi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata;
b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, successivamente seleziona, una terna di candidati sulla base dell’analisi comparativa dei curriculum, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla
commissione.

2. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi, sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 5.
(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).

1. I dirigenti medici sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni, nel rispetto dei principi del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sulla base di linee guida, approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie

erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse, nonché indici di soddisfazione degli utenti.

Art. 6.
(Dipartimenti).

1. Le regioni disciplinano l’organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti princìpi:
a) l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e ospedaliere;
b) il direttore di
dipartimento è nominato tra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e, di norma, mantiene la direzione della struttura di appartenenza.

Art. 7.
(Limiti di età).

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell’interessato, e su valutazione del Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età».

2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l’attività di ricerca prevista nel progetto.

Art. 8.
(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale nell’uso delle tecnologie sanitarie, nonché per l’eventuale acquisizione di nuove tecnologie.