Tutti gli emendamenti per la sanità: Dalle non autosufficienze agli specializzandi fino alla Terra dei fuochi
 











Sono in tutto 3.359 le proposte emendative presentate alla Camera al Disegno di legge di stabilità 2014 (vedi file allegati 1 e 2). Molte quelle riguardanti la sanità che toccano una grande varietà di temi, dal tentativo di reperire nuove risorse per le non autosufficienze - argomento toccato nuovamente oggi dal premier Letta nel suo discorso per la fiducia alla Camera - ai fondi stanziati per affrontare l’emergenza campana riguardante la cosiddetta Terra dei fuochi.
Moltissime poi le proposte per tentare di trovare una soluzione al problema del reperimento delle risorse necessarie per finanziare la formazione post-laurea di area sanitaria che, proprio in questi giorni, vedrà scendere in Piazza Montecitorio i giovani medici.
Numerose anche le proposte riguardanti il problema delle ludopatie: dai fondi da destinare alla cura e prevenzione alla possibilità di recedere dai contratti stipulati per l’installazione degli apparecchi da gioco qualoravenga ravvisata nei giocatori l’esistenza di condotte e disturbi riferibili alla pratica del gioco d’azzardo patologico. 
Con un emendamento a firma Monchiero (Sc), rischia poi di saltare la revisione del Pht approvata dal Senato, che prevedeva l’affidamento da parte dell’Aifa di tutti quei farmaci non coperti da brevetto e per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, alla distribuzione in regime convenzionato tramite le farmacie.
In materia di screening poi, si propone un ampliamento relativo anche alle problematiche della sordità, e si affida al Centro di coordinamento istituito presso l’Agenas il compito di undividuare i bacini di utenza ottimali per l’effettuazione della diagnosi prenatale.
Rivista nei suoi contenuto anche la nuova Sana (anagrafe assistiti). Il compito di fissarne i contenuti e il subentro alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Asl è stato affidando ad un Dpcm da emanareentro il 30 giugno 2014.
Per il pubblico impiego, si tenta di sopprimere la parte della norma che escludeva la possibilità di recupero della parte economica dei contratti.
 Infine, un emendamento a prima firma Miotto (Pd), torna a chiedere che il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale sia rideterminato in 109.800 mln di euro, conteggiando quindi quei 2 mld dei ticket bocciati dalla Corte Costituzionale.
Dal comma 1 al 100: dalla Terra dei fuochi alle ricette elettroniche
COMMA 7 (Fondi eurpei)
1. 1247.?Currò, Castelli, Caso, Castiello, Sorial, D’Incà, Brugnerotto
Al comma 7 dopo le parole: servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari aggiungere le seguenti: di impianti sportivi e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale.
COMMA 22 (Screening malattie da inquinamento ambientale)
1. 1609. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa,Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial Sostituire il comma 22 con il seguente:
Ai fini dello screening per la prevenzione di malattie collegate all’inquinamento ambientale e per la diagnosi precoce di patologie collegate alla situazione di contaminazione ambientale nei siti di interesse nazionale di Bonifica nonché negli ex SIN declassati nel 2013 a Siti di Interesse Regionale per le Bonifiche, sono concessi due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni di euro dal 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015. Il Ministro della Salute, con decreto da emanare antro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentito l’Istituto Superiore di sanità e la I Conferenza Stato-Regioni, determina le modalità di riparto della somma e quelle di spesa nonché le patologia d’interesse e le metodologie d’indagine, nonché le procedure di aggiornamento in considerazione della durata del ontributo.
COMMA 52 (Terra dei fuochi)
1. 2739. Scotto, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri,Zaratti, Pellegrino, Migliore, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano
Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
68-bis. Al fine di garantire un efficace controllo sanitario nelle aree a maggior rischio ambientale, con particolare riferimento alla terra dei fuochi in Campania, sono stanziati per il 2014. 2 milioni di euro per l’attività di monitoraggio e sorveglianza sanitaria e l’implementazione dei servizi territoriali di oncologia. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’ambiente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.?281. sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
1. 2632. Caparini
Al comma 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti vocidi agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate.
COMMA 65 (Ricetta elettronica)
1. 1085. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico
65-ter. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
65-quater. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell’assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
65-quinques. A fronte dell’esitonegativo dell’invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario. All’atto dell’utilizzazione da parte dell’assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
65-sexies. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
65-septies. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e vincolate nel Fondosanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere.
COMMA 68 (Terra dei Fuochi)
1. 2521. Scotto, Marcon, Migliore, Zaratti, Melilla, Zan, Boccadutri, Pellegrino, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano,
Pilozzi, Piazzoni, Zaccagnini, Labriola
68-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.?281, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, al fine di finanziare un piano straordinario di messa in sicurezza dei territori noti come «terra dei fuochi» della regione Campania, e di alcune aree delle province della regione Lazio oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti, interessati nel corso degli anni, di smaltimenti illegali di rifiuti. Il fondo di cui al precedentecomma, deve finanziare principalmente attività volte all’individuazione e alla perimetrazione delle aree interessate da sversamenti illegali; alla classificazione e caratterizzazione delle aree agricole contaminate; al monitoraggio ambientale e sanitario al fine di salvaguardare la salute pubblica; alle procedure volte alla completa e rapida bonifica delle aree inquinate.
COMMA 118 (Ricevuta fiscale per prestazioni sanitarie)
1.?3072.?Causin, Librandi
118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.?249.
COMMA 128 (Non autosufficienza)
1. 2415. Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello
Al comma 128, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l’anno 2014con le parole: sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
1. 2901. Marco Di Stefano
Al comma 128, dopo le parole: ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti: e dei pazienti post-comatosi.
COMMA 129 (Non autosufficienza)
1. 2422. Nicchi, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Melilla, Aiello
Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 175 milioni
1. 2844. Rondini
Al comma 129, sostituire la parola: 75 con la seguente: 125, dopo le parole: per l’anno 2014 aggiungere le seguenti: e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.
1. 2906. Marco Di Stefano?
Al comma 129 dopo le parole: ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti parole: e
quelle post-comatose.
1. 1188. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Castelli, Brugnerotto,Cariello,
Caso, D’Incà, Sorial
Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 1043, 1. 346, 1. 1049e 1. 724 Braga, Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Scuvera, Carra, Malpezzi, Ferrari, Tentori, Galperti, Cinzia Maria Fontana, Giuseppe Guerini, Casati, Peluffo, Rampi, Mauri, Fiano, Berlinghieri, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Guerra
129-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell’amianto di cui al comma 241 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.?244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.?30 del 12 gennaio 2011 cheregolamenta il “Fondo per le vittime dell’amianto” previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n.?244)
1. 349, 1. 1040, 1. 720 Braga, Carra, Malpezzi, Dallai, Cominelli, Gadda, Scuvera, Ferrari, Tentori, Galperti, Cinzia Maria Fontana, Giuseppe Guerini, Casati, Peluffo, Rampi, Mauri, Fiano, Berlinghieri, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Guerra
129-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di “Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci” delle persone dichiaratesi esposte all’amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall’INAIL e/o dalle AUSL l’attestato di avvenuta esposizione all’amianto.
129-ter. IlMinistro della salute, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.
129-quater. Il Ministro della salute e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all’amianto.
129-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all’amianto.
1. 723. Antezza, Boccuzzi, Amoddio, Biondelli, Arlotti, Iacono, Braga
129-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell’amianto di cui al comma 241 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.?244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loroeredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.?30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il “Fondo per le vittime dell’amianto” previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n.?244.
1. 2540. Argentin
129-bis. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per l’assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare con uno stanziamento annuo a decorrere dal 2014 pari a 150 milioni di euro.
COMMA 137 (Mobilità sanitaria internazionale)
1. 547, 1. 337 e 1. 2608
Sostituire il comma 137 con il seguente:
Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 31 luglio 1980, n.?618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l’anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.?228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all’assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all’articolo 3, lettera b), del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall’articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 86, della citata legge.
COMMA 138 (Medicinali emoderivati)
1. 2975. Calabrò, Leone
Dopo il comma 138 aggiungere i seguenti:
138-bis. Al fine del perseguimento dell’autosufficienza nazionale di medicinali emoderivati e dellavalorizzazione del dono del sangue, le Regioni e Province autonome sono tenute ad utilizzare, in via prioritaria, i medicinali emoderivati, inclusi gli intermedi di lavorazione, prodotti dalla lavorazione del plasma nazionale in base alle convenzioni di cui all’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n.?219.
138-ter. Ai fini di cui al comma 138-bis, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), istituito dall’articolo 18 della legge 21 ottobre 2005, n.?219 e regolamentato con decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, attraverso il meccanismo di compensazione interregionale della mobilità sanitaria, sono tenute a mettere a disposizione le eccedenze di plasma da destinare alla lavorazione industriale, di intermedi e di medicinali emoderivati o, in caso di carenza, a verificare obbligatoriamente la disponibilità dei medicinali emoderivati da plasma nazionale e ad approvvigionarsi degli stessi, ove equivalenti aglianaloghi commerciali.
138-quater. Con accordo, da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e al fine di garantire il coordinamento nazionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lett. c) della legge 21 ottobre 2005, n.?219 possono essere anche destinate all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
COMMA 139 (Sordità infantile, Ludopatia)
1.?2459. Nicchi, Marcon, Melilla, Boccadutri, Piazzoni, Aiello
Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
139-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un apposito Fondo denominato “Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile” da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’esercizio 2014, 30 milioni di euro per l’esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l’esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati allaprevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l’abilitazione logopedica.
1.?2466.?Aiello, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Piazzoni
139-bis. Nelle more dell’adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 5, comma 2 dei decreto-legge 13 settembre 2012, n.?158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.?189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2014.
Dal comma 101 al 200: dalla non autosufficienza alla ludopatia
COMMA 140 (Payback aziende farmaceutiche)
1. 2971. Calabrò, Leone
Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
140-bis. A decorrere dall’anno 2014, ai fini del calcolodell’eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all’articolo 2359 del codice civile, nell’applicare i citati criteri per il calcolo dell’eventuale ripiano a carico dell’azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, l’AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L’AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.?95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.?1351 per il calcolo dell’eventuale ripiano a carico dell’azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degliimporti in capo alla società controllante. Ai fini dell’attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l’AIFA dell’esistenza del rapporto delle società di cui all’articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.
COMMA 141 (Payback Aziende farmaceutiche)
1.?1207. Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà, Sorial
Al comma 141 sopprimere le parole: su richiesta delle imprese interessate.
COMMA 142 (Screening neonatali, Anagrafe nazionale assistiti)
1. 2982. Calabrò, Leone
Al comma 142, terzo periodo, sostituire dalle parole: Centro di coordinamento fino alle parole: in materia con le seguenti:
Comitato di coordinamento sugli screening neonatali, la cui struttura tecnico-scientifica, coordinata dal Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore diSanità (ISS), ha sede presso l’ISS. Il Comitato di coordinamento è composto dal Direttore generale dell’Age.Na.s. con funzione di coordinatore; dal Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS; da due membri designati dall’Age.Na.s, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro designato dall’ISS.
1. 2550. Argentin
142-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n.?332, tenendo in particolare considerazione rinnovazione tecnologica intervenuta nell’ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell’ambito relative tecniche abilitative.
142-ter. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all’istituzione delrepertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento i riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.
1. 2941. Gelli
Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di innovazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituito in connessione con il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, 269 il sistema di anagrafe nazionale degli assistiti (SANA).
Il SANA costituito dalle anagrafi degli assistiti delle Regioni, dal sistema di interoperabilità e dalle connessioni con l’anagrafe della popolazione residente per questi ultimi due puntirealizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze in accordo con il ministero della Salute e le Regioni in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA e per le ricadute in termini di migliori servizi per i cittadini, costituisce il basamento informativo nazionale alimentato dalle singole aziende sanitarie locali che mantengono la titolarietà dei dati di propria competenza e ne assicurano di concerto con la Regione di riferimento l’adeguato livello di aggiornamento.
Il SANA assicura ad ogni azienda sanitaria locale per il tramite della Regione di riferimento la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative attività istituzionali secondo le modalità di cui all’articolo 58 comma 2 del presente decreto.
Con il subentro del SANA l’azienda sanitaria cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personaleprevistodall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n.833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri contenuti nel SANA secondo le modalità di cui al comma I dell’articolo 64 del presente decreto ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale copia cartacea degli stessi.
In caso di trasferimento di residenza del cittadino o di modifica di qualsiasi altra componente del suo profilo anagrafico registrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Il SANA nel suo complesso ne garantisce immediata fruibilità per via telematica alle aziende sanitarie locali interessate. Nessuna altra informazione in merito è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali.?
Il SANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal ministero della Salute in attuazione di quanto disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000 n.?388 con le modalità definite dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 7, l’accessoai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all’articolo 15
comma 25-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.?135. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province di Trento e Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti del SANA, tra i quali debbono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice di esenzione e il domicilio;
b) il piano graduale di subentro del SANA alle anagrafi e elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie a favore della loro convergenza entro i sistemi di anagrafe degli assistiti delle Regioni partecipanti al SANA stesso, da completare entro il 30giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare i criteri per l’interoperabilità del SANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale.
COMMA 145 (Repertorio presìdi protesici)
1. 1205. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà, Sorial
Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
145-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n.?332, tenendo in particolare considerazione l’innovazione tecnologica intervenuta nell’ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell’ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presentelegge, all’istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.
COMMA 176 (Finanziamento Ime)
1.?1209. Dall’Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà, Sorial
Sopprimere il comma 176
1.?1794. Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti
Conseguentemente, dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
284-bis. A decorrere dall’anno 2014 è incrementato di 2 milioni di euro il fondo del MIUR a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.?368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
COMMA 177 (Formazione medicaspecialistica)
1. 2434. Nicchi, Melilla, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Aiello
Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
177-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016. per il finanziamento di contratti di formazione medica specialistica. Sono altresì finanziati per gli anni 2014/2016, con 25 milioni di euro annui. I contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982. n.?162.
1. 2482. Nicchi, Marcon, Piazzoni, Melilla, Boccadutri, Aiello
dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
419-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede amodificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
1. 1465. D’Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D’Incà, Sorial, Brugnerotto
Al comma 178, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 100 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 25 milioni di euro; le risorse rese disponibili dall’applicazione della presente disposizione, pari a 75 milioni di euro, sono destinate a incrementare gli investimenti nella formazione specialistica di area sanitaria, ovvero all’aumento dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione di areasanitaria.                              Dal comma 201 al 300: dalla formazione specialistica al Pht
COMMA 203 (Adroterapia oncologica)
1. 1217. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà, Sorial
Sopprimere il comma 203
1. 1799. Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti
Al comma 203, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: A far data dal 2014 le prestazioni sanitarie assicurate dal CNAO saranno finanziate con il sistema ordinario previsto dal SSN.
Conseguentemente, dopo il comma 284 aggiungere il seguente:
284-bis. Per l’anno 2014 è incrementato di 2 milioni di euro il fondo del Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.?368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 2610. Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla
Dopo il comma 203, aggiungere i seguenti:
203-bis. All’articolo 2 della legge 1 febbraio 2006, n.?43, e aggiunto il seguente comma:
2-bis. ciascuna struttura sanitaria, pubblica o privata, è tenuta ad assumere, per la posizione di infermiere nei reparti di pediatria, esclusivamente soggetti in possesso del diploma universitario in infermieristica pediatrica.
203-ter. In conformità, con le disposizioni normative concernenti l’autonomia didattica degli atenei, è fatto obbligo a ciascun ateneo – che introduca o abbia introdotto master in infermieristica generica ed in infermieristica pediatrica – di consentirne l’accesso a chi abbia conseguito la laurea tanto in infermieristica generica quanto in infermieristica pediatrica, consentendo aciascuno di poter acquisire anche il diverso profilo professionale corrispondente, accedere all’iscrizione ai relativi ordini, ed esercitare tale professione.
1. 783. Zampa
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
203-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
COMMA 216 (Visite medico legali delle Asl)
1.?59, 1.?529 e 1. 2443
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
216-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell’unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 del decreto legislativo n.?165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell’Istituto Nazionale della PrevidenzaSociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l’utilizzo dei fondi a disposizione. L’istituto medesimo, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge n.?463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.?638, come modificato dall’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.?101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.?125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta edelaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché le modalità e i criteri di selezione per l’impiego, in aggiunta, dei medici con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le aziende sanitarie locali e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nelle liste di cui all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.?463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.?638, nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze dei medici di cui al periodo precedente. Fino all’adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamentidestinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all’Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
1.?2934.?Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D’Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbrollini, Patriarca
Dopo il comma 216, inserire il seguente:
216-bis. Al comma 10-bis, articolo 4, decreto-legge 31 agosto 2013 n.?101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.?125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai fini della razionalizzazione del servizio, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
COMMA 233 (Contratti specialistica per categorie sanitarie non rientranti nell’area medica e formazione medico specialistica)
1. 226. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti
Dopo il comma 233 inserire il seguente:
233-bis. A decorrere dall’anno accademico 2014/2015, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell’area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazionedell’area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1o agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.?258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.?368, e successive modificazioni.
1. 223. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti
233-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.?368, sono apportate le seguenti modifiche:
ll’articolo 20, comma 1, sostituire le parole alla lettera d con il seguente testo: "Il periodo di formazione dei medici in formazione, ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigentein materia ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.?502, e successive modificazioni".
31-bis. All’implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica utile a sostenere i contratti di formazione specialistica in medicina generale si provvede attingendo al Fondo Sanitario Nazionale, per la quota parte destinata alla ex formazione specifica in medicina generale, di cui all’articolo 5 del DL 8 febbraio 1998 n.?27 ed all’articolo 3 del DL 30 maggio 1994 n.?325, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n.?467, nonché ad una diretta compartecipazione delle Regioni e delle Province Autonome in ossequio all’articolo 1, comma 5, della Legge 13 settembre 2012 n.?158.
31-ter. Il capitolo di spesa della formazione medica specialistica viene implementato nella misura 18 milioni/anno da attingere dal Fondo Sanitario Nazionale al fine di garantire lasostenibilità dei contratti di formazione della scuola di specializzazione in medicina generale per la parte eccedente all’adeguamento delle ex borse di studio in contratti di formazione.
31-quater. I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono vincolati alla formazione specialistica di medicina generale.
COMMA 246 (Finanziamento ai policlinici universitari privati)
1. 14. Crimì, Fanucci, Marco Di Maio
Sopprimere i commi 246 e 247.
Conseguentemente:
dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.?368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015. 2016.
Al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero dellasalute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 1425. Vacca, Luigi Gallo, D’Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D’Incà, Sorial, Brugnerotto
Sopprimere il comma 246.
Conseguentemente, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n 68, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.
1. 2497 e 1. 2499
Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 2604. Zaratti, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola
Al comma 246, sostituirele parole: 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 35 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 2599. Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti
Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 49 milioni di euro per l’anno 2014 e di 29 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 2594. Zan, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino
Al comma 246. sostituire le parole: 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 45 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
COMMA 247 (Finanziamento Bambino Gesù)
1. 1226. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice,Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà, Sorial
Sopprimere il comma 247.
1. 2846. Rondini
Sostituire il comma 247 con il seguente:
All’articolo 22 comma 6 del legge 30 dicembre 2004, n.?311 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: sopprimere le parole da: «Per la» a «n.?311» e sostituirle con le seguenti: «Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli,» conseguentemente è rifinanziata per l’anno 2014, per l’importo di 80 milioni di euro, e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n.?183.
Conseguentemente, sopprimere il comma 246.
1. 2884. Rondini
Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
247-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dell’anno accademico 1982-1983all’anno accademico 1990-1991, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell’importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d’imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.
COMMA 277 (Limite spese di personale delle Università)
1. 246. Mongiello, Di Gioia, Cera, Sannicandro
277-quinques. Le spese relative agli stipendi a carico delle Università corrisposte al personale universitario docente e tecnico amministrativo che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ridotte di un terzo ai fini delcalcolo dell’indicatore di cui all’articolo 5 comma l del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.?49.
COMMA 282 (Costi standard)
1. 612. Corsaro
Sopprimerlo.
1. 2033. Borghesi, Guidesi
Al comma 282 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: negli enti locali, aggiungere le seguenti: e applicarli a decorrere dal 1o aprile 2014;
b) sostituire le parole da: 4 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 1 milione per l’anno 2013.
1. 3089. Calabrò
Dopo il comma 282 inserire il seguente:
Ai fini della determinazione della quota capitaria, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.?502, e successive modificazioni, avviene secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 34, della legge n.?662 del 1996.
1. 3094. Calabrò
Dopo il comma 282 inserire il seguente:
282-bis. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.?68, la lettera e) del comma 6è sostituita dalla seguente:
e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale secondo criteri, fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, che tengano conto della distribuzione per classi di età e della speranza di vita alla nascita.
1. 2851. Calabrò, Leone, Gigli, Crimì, Dorina Bianchi
Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
282-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 6.000 contratti di formazione medica specialistica e di 1.000 contratti per la formazione dei medici in Medicina Generale. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2868. Calabrò, Leone, Gigli, Crimì, Dorina Bianchi
Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.?368, le aziende, società ed i soggettigiuridicamente riconosciuti che finanziano contratti di formazione specialistica alle Università beneficiano di sgravi fiscali sull’intero importo del finanziamento. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2951. Calabrò
Dopo il comma 282 inserire i seguenti:
282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.?368, le aziende, società e gli altri soggetti privati che finanziano contratti di formazione specialistica alle Università possono beneficiare di agevolazioni fiscali parametrate all’importo del finanziamento, nei limiti del risparmio di spesa conseguente al predetto finanziamento per le Università interessate.
282-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinate le modalità attuative del comma precedente.
COMMA 283 (Curepalliative)
1. 253. Distaso, Fucci, Elvira Savino
Dopo il comma 283 inserire il seguente:
283-bis. All’articolo 11 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Conseguentemente, è inibito al medico in formazione, eliminare le parole: l’esercizio di attività libero-professionali ed;
b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, eliminare le parole: o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo;
c) alla fine del comma 1 aggiungere: Ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività già previste dall’articolo 19, comma 11, della legge n.?448 28 dicembre 2001 n.?448, è comunque consentita, al di fuori dell’orario di attività del corso, l’attività libero-professionale.
1. 1648. Sisto, Palese
Dopo il comma 283 è aggiunto il seguente:
283-bis. Al comma 1dell’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.?158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.?189, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
COMMA 284 (Aggiornamento del Prontuoario ospedale territorio e vendita in farmacia)
1. 3257 Monchiero, Binetti, Gigli, Vargiu, Librandi
Al comma 284, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: aperte al pubblico.
1. 469. Saltamartini, Misuraca, Leone
Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:
284-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n.?95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.?135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h), al comma 8, dopo le parole: relativi ai medicinali inserire le seguenti: non orfani e a quelli;
b) alla lettera i) del comma 8, dopo le parole: relativi ai medicinali inserirele seguenti: non orfani e a quelli.
284-ter. All’articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.?95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.?135 dopo la lettera i) aggiungere lo seguente:
i-bis). Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n.?141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall’AIFA, tra quelli già in possesso dell’autorizzazione all’immissione in commercia destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall’articolo 3 del Regolamento (CE) n.?141/2000, ancorché approvati prima dell’entrata in vigore del suddetto Regolamento.
1. 1232 e 1. 1236
Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:
284-bis. All’articolo 15, il comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.?95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.?135è sostituito dal seguente:
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse.
284-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 284-bis e ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo n.?82 del 2005 delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaformedovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.
284-quater. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l’Aifa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.
284-quinquies. Quanto previsto dall’applicazione dei commi 284-bis e 284-ter del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 2464. Vargiu, Librandi
Dopo il comma 284 aggiungere i seguenti:
284-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per l’a.a. 2014/2015 e 70 milioni di euro per l’a.a. 2015/2016, per finanziamento di 5.000contratti di formazione medica specialistica.
284-ter. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.?162, per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l’ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari.
Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2014, 170 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni dieuro per l’anno 2016.
COMMA 300 (Pubblico impiego)
1. 2601. Capodicasa, Iacono
Dopo il comma 300 inserire il seguente:
300-bis. L’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 «Criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale» pubblicato in seguito all’applicazione dell’articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.?502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati inruolo ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.?449, e, per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi è così interpretato: «il servizio prestato in convenzione, è valido ai fini dei diversi istituti, compresa l’indennità di esclusività».
1. 2992. Marchetti, Giulietti
Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
300-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
Dal comma 301 al 400: dal Pubblico impiego al Fsn
COMMA 302 (Pubblico impiego)
1. 2929. Marco Di Stefano
Al comma 302, sopprimere le parole: per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.
1. 178. Polverini
Al comma 302, eliminare le parole: e senza possibilità di recupero per la parteeconomica.
1. 1741. Rossi, Fauttilli
Al comma 302 dopo le parole: parte economica, aggiungere il seguente periodo: Per il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso si procede inoltre alla concertazione economica, a saldi di spesa invariati, finalizzata alla razionalizzazione del trattamento economico accessorio.
1. 2903. Carnevali, Miotto, Covello, Senaldi
Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:
302-bis. Il comma 1 lettera a) dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.?122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale.
Conseguentemente sopprimere il comma 303.
COMMA 303 (Pubblico impiego)
1. 2896. Carnevali, Miotto, Covello, Senaldi
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. Il 50 per cento delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 302 e 303 è destinato all’incremento del numero dei contratti di formazione specialistica, medica e non medica e del corso specifico inmedicina generale per gli anni 2014 e 2015.
1. 2475. D’Incecco
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis: Le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n.?78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010 e al decreto-legge 6 luglio 2011, n.?98, convertito con modificazioni in legge 15 Luglio 2011, n.?111, non si applicano alle somme eventualmente percepite dal personale sanitario per compensi derivanti dalla partecipazione ai progetti per la realizzazione degli Obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e per la applicazione del tetto di spesa della medicina di base.
1. 2470. D’Incecco
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. Al fine di evitare un sottofinanziamento che potrebbe determinare l’impossibilità per la medicina di base di far fronte ai compiti previsti negli accordi nazionali e regionali, le regioni che applicano un tetto di spesa alla medicina di base devono destinare a tale tetto almeno una percentuale delfondo sanitario regionale pari al 7 per cento così come previsto dal CIPE in sede di riparto del fondo sanitario. Il tetto di spesa così definito deve essere totalmente utilizzato nella medicina di base anche attraverso un meccanismo di compensazione tra le varie voci che lo compongono purché nella regione venga garantito un equilibrio economico complessivo nel settore della medicina di base.
COMMA 305 (Rafforzamento personale servizi assistenziali)
1. 2881. Carnevali, Lenzi, Miotto, Murer, Scuvera, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Capone, Sbrollini, Amato, D’Incecco
Dopo il comma 305 inserire il seguente:
305-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l’assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute perl’acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all’esterno. In ogni caso il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all’1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell’assistenza domiciliare e nei servizi d’emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda».
COMMA 319 (Fondo sanitario nazionale)
1. 2931. Miotto, Fabbri
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319-bis. Per l’anno 2014 il livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è rideterminato in 109.800 milioni di euro.
COMMA 320 (Finanziamento Ssn)
1.?1576 e 1. 564
Dopo il comma 320, inserire i seguenti:
320-bis. Al fine diassicurare risparmi di spesa pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.?68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall’anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro.
320-ter. All’articolo 27 deldecreto legislativo 6 maggio 2011, n.?68, il comma 14 è sostituito dal seguente: «?14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengono utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale».
1.?1010. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli
Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:
320-bis. L’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.?98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.?111, modificato dall’articolo 15-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n.?158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.?189, decimo periodo è sostituito dal seguente:
«La determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici, individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.?266, è adottata, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministrodella salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente Stato Regioni».
COMMA 325 (Limite età dirigenti Ssn)
1. 2649. Nicchi
Dopo il comma 325 aggiungere il seguente:
325-bis. All’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.?502, e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario dei Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, nonché dei professori medici ordinari e straordinari universitari, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n.?50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio».
COMMA 357 (Costistandard)
1. 2167. Abrignani
dopo il comma 320 inserire i seguenti:
320-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.?68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall’anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato èulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro. 
Dal comma 401 al 534: ancora su finanziamento Ssn e ludopatie
COMMA 419 (Finanziamento Ssn)
1. 965. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli
Dalle maggiori entrate derivanti dai prelievi erariali di cui ai commi 419-ter, 419-quater, 419-quinquies e 419-sexties, 1 miliardo di euro verrà destinato al Servizio Sanitario Nazionale di cui 500 milioni destinati alla prevenzione e alla cura delle ludopatie.
COMMA 430 (Sicurezza produzione liquidi)
1. 2591. Laforgia
Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/oelettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d’uso e sui rischi.
COMMA 439 (Ludopatie)
1. 1475. Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Prodani, Castelli, Sorial, Caso
Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
439-bis. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.?773, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
7-sexies. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo, qualora ravvisi nei giocatori l’esistenza di condotte e disturbi riferibili alla pratica delgioco d’azzardo patologico o gli sono state segnalate dai Servizi per le Dipendenze patologiche del Sistema sanitario nazionale. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma.
1. 1263. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà, Sorial
I maggiori introiti derivanti dall’applicazione di quanto previsto dai comma 439-bis del presente articolo sono destinati per il Fondo sanitario nazionale e per una quota non inferiore al 5 per cento è destinata al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d’Azzardo Patologico, in ottemperanza all’articolo 5 comma 2 del decreto legge n.?158 del 2012. 

 


 









   
 



 
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