Bilancio di previsione 2014 della Regione Puglia: il TESTO INTEGRALE dell’articolato in materia sanitaria
 











LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”.
Omissis
Art. 13 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18
1. All’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura regionale), sono apportate le seguenti integrazioni:
a. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. E’ comunque consentita, in presenza di significative esigenze di rafforzamento dell’organico degli avvocati regionali e nel rispetto delle procedure previste per le relazioni sindacali, la possibilità di procedere, attraverso procedure di mobilità interna e previo espletamento di apposita selezione, all’assegnazione all’Avvocatura regionale di personale in servizio nei ruoli amministrativi della Regione inquadrato nella categoria D, già abilitato allo svolgimento della professione forense”;
b. dopo ilcomma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano anche in favore del personale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS assegnato alle strutture legali che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e la rappresentanza dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito dei procedimenti giudiziari, in qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale. Con separato regolamento sono disciplinati i termini e le modalità dell’istituto”.
Art. 14 Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38
1. L’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato daldecreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Al fine di consentire di predisporre e sottoporre all’approvazione della Giunta regionale il bilancio economico preventivo consolidato del SSR nei termini previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 118 del 2011, il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono e inviati entro cinque giorni all’Area politiche della salute - Servizio gestione accentrata finanza sanitaria regionale”.
Art. 15 Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche eprivate), sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a. al punto 1), dopo le parole “di società” sono aggiunte le seguenti: “o fondazioni”;
b. al punto 2), dopo le parole “tra società” sono aggiunte le seguenti: “o fondazioni già”;
c. dopo il punto 2 bis) è aggiunto il seguente:
“2 ter) atti dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e soggettivi.”.
Art. 16 Integrazione all’articolo 24 della l.r. 8/2004
1. All’articolo 24 della l.r. 8/2004, dopo il comma 5-bis, introdotto dall’articolo 8 della l.r. 45/2008, è inserito il seguente:
“5-ter. I soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1 dell’articolo 10 mantengono l’accreditamento istituzionale.”.
Art. 17 Modifiche alla l.r. 45/2008
1. Il termine di cui all’articolo 2 della l.r. 45/2008, come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 14, èprorogato al 31 marzo 2014.
Art. 18 Proroga dei contratti a tempo determinato nelle aziende e negli enti del SSR
1. Le Aziende e gli enti del SSR che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016 prevedono di effettuare le procedure concorsuali, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato al 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Art. 19 Disposizioni in materia di qualificazione e efficientamento della spesa sanitaria
1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), delleAziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) verificano, con cadenza trimestrale e attraverso le strutture del controllo di gestione, il corretto utilizzo delle risorse e gli scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e efficientamento della spesa sanitaria per ciascun centro di responsabilità e di costo, adottando gli opportuni provvedimenti correttivi.
2. Dell’attività svolta deve essere redatta una relazione semestrale da sottoporre al controllo della Giunta regionale, del cui esito ne dà notizia alla competente Commissione consiliare permanente.
Art. 20 Disposizioni in materia di assistenza alle persone affette da SLA
1. Il contributo economico destinato a coprire i costi del lavoro di cura (familiari o privato) svolto a domicilio della persona affetta da SLA, nella fase avanzata, e variabile in funzione del livello di complessità assistenziale, previsto nel programma attuativo per la realizzazione delProgetto “Quality-Care SLA Puglia 2011”, è come di seguito rideterminato:
a. 1 fascia euro 500;
b. 2 fascia euro 1.000;
c. 3 fascia euro 1.100.
2. I maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione di cui al comma 1, pari a 300 mila euro per anno, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento previsto sul capitolo n. 785000 della UPB 05.02.01.
Art. 21 Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 26/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. dopo le parole “dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”, sono inserite le seguenti: “e/o per fare fronte ad oneri aggiuntivi derivanti da attività transattive”;
b. alla declaratoria del capitolo di spesa n. 742011, dopo le parole “convertito dalla l. n. 64/2013” sono aggiunte le seguenti: “e/o a seguito conclusione attività transattive”.
Art. 22 Contributi economici per sostegno alle famiglie per percorsi di PMA
1. Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle responsabilitàgenitoriali e di contrasto della povertà di nuclei familiari, in applicazione del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 19/2006, la Regione Puglia sostiene la spesa delle coppie genitoriali per la compartecipazione al costo dei percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA) con un contributo nella misura di 400 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I livello, ovvero nella misura di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di II e III livello, e comunque nella misura massima di due percorsi per coppia.
2. Possono accedere al contributo economico per le spese di compartecipazione al costo dei percorsi di PMA le coppie in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e il cui nucleo familiare abbia un Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità al momento della domanda di accesso alcontributo non superiore a 15 mila euro.
3. Ai fini della presentazione della domanda di contributo economico, la stessa è formulata alla Direzione generale della ASL nel cui territorio risulti residente la coppia richiedente, entro e non oltre sei mesi dalla data dell’intervento. La Giunta regionale approva con proprio atto apposite linee guida per tutte le modalità attuative della misura di intervento e per i criteri di priorità nell’accesso al beneficio, entro e non oltre sei mesi dalla data dell’intervento a partire dal 1° gennaio 2014.
4. Ai fini della copertura finanziaria della misura di cui al presente articolo, per l’esercizio finanziario 2014 e per gli anni seguenti è assegnato l’importo di 500 mila euro a valere sul capitolo n. 785010 - UPB 05.01.01.

 

 

 

 


 









   
 



 
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