Stalking e maltrattamenti: niente più arresto preventivo, nemmeno per i più pericolosi
 











Risposte efficaci per le donne vittime di minacce e violenze? Indietro tutta! Il 28 giugno è entrato in vigore il decreto legge 26 giugno 2014 n 92 che eviterà l’arresto e la detenzione in carcere o a domicilio, agli autori di maltrattamenti familiari e di stalking (ma anche di furti in abitazione, piccole rapine, e ullallà, corruzione o illecito finanziamento ai partiti). E’ possibile leggere un commento al decreto sul sito Penale Contemporaneo. La norma sarà estesa automaticamente ai pluri-recidivi e a tutti quelli a rischio di reiterazione del reato senza alcuna valutazione del tribunale di sorveglianza. Insomma sarà applicabile anche alle situazioni con maggior pericolosità.
Non bastava la sorpresa del riparto dei finanziamenti della Conferenza Stato-Regioni che devolverà esigui fondi per le attività dei centri antiviolenza storici e delle Case Rifugio (quelle poche che ci sono); il decreto legge  del 26 giugno penalizzerà soprattutto ledonne vittime di violenza familiare e stalking, maggiormente esposte al pericolo per la natura del reato. Lo sgomento tra le operatrici dei centri è tanto, e non si comprende se un siffatto decreto sia frutto di disattenzione o cinismo. 
L’anno scorso il Governo Letta emanò il cosiddetto decreto legge sul femminicidio, molto criticato dai centri antiviolenza, che mancava poco mandasse in carcere l’autore di maltrattamenti anche su denuncia del vicino di casa. A distanza di un anno il Governo Renzi fa un decreto pericoloso che mina le misure cautelari a tutela alle vittime di violenza.
Potremmo rassicurare le donne se nel nostro Paese ci fossero le 5700 Case Rifugio previste dalla direttive europee, per ospitalità e protezione, invece ce ne sono solo 500, e molte sono a rischio di chiusura. Sappiamo da qualche giorno che l’entità dei finanziamenti che arriveranno non saranno sufficienti per l’affitto e le utenze di un anno.
Chi ha voluto questo decreto è fortunato: nondeve guardare  in faccia le donne come accade a  noi, quando sono angosciate per le minacce che ricevono.
Io li condannerei al volontariato nei centri antiviolenza, glielo spieghino loro alle donne che  chiedono aiuto.Nadia Somma-ilfatto-3 luglio 2014

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92
Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, nonche’ di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104) (GU n.147 del 27-6-2014 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2014

ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;
 Ritenuta la straordinaria necessita’ e  urgenza  di  ottemperare  a quanto disposto dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo  nella sentenza dell’8  gennaio  2013  (causa  Torreggiani  e  altri  contro Italia), nella quale e’ stato stabilito che lo Stato  italiano  debba predisporre un insieme di rimedi idonei  a  offrire  una  riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal  scopo  stabilendo  il  termine  di  un  anno   dalla   data   di definitivita’ della predetta decisione;
  Ritenuta,  poi, la  straordinaria  necessita’  e   urgenza,   come concorrente  misura  volta   a   far   cessare   la   condizione   di sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati  minorenni possano essere  custoditi  fuori  dal  circuito  penitenziario  degli adulti sino al raggiungimento, non gia’  come  oggi  del  ventunesimo anno, ma del venticinquesimo anno d’eta’;
  Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessita’ e  urgenza  di modificare il comma 2-bis dell’articolo 275 del codice  di  procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con  quella  contenuta nell’articolo 656, in materia di  sospensione  dell’esecuzione  della pena detentiva;
  Ritenuta,  ancora,  la  straordinaria  necessita’  e  urgenza   di prevedere  modifiche  alla  norma  contenuta  nelle  disposizioni  di attuazione del codice di procedura penale relativa alle modalita’  di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari,  in considerazione  della  modifica  dell’articolo  275-bis  del   codice (attuata dall’articolo 1, comma 1, lett.  a),  del  decreto-legge  23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge  21 febbraio 2014, n. 10, che ha previsto quale regola,  nell’ipotesi  di applicazione  di  tale  misura  cautelare,  la  predisposizione   di modalita’ elettroniche di controllo;
  Ritenuta,  altresi’,  la  straordinaria   necessita’   e   urgenza, all’esito  di  alcune  doglianze  provenienti  dalle  Corti   penali internazionali,  di  intervenire  sulla  specifica   materia   della concessione  di  misure  incidenti  sull’esecuzione  della  pena   di soggetti gia’ condannati da tali organismi, per crimini conseguenti a gravi violazioni dei diritti umani;
  Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessita’ e  urgenza  di intervenire sulle disposizioni  vigenti  in  materia  di  ordinamento della polizia penitenziaria,  al  fine  di  garantire  l’impiego  del personale nelle mansioni di competenza e di consentirne una  maggiore flessibilita’ nell’assegnazione alle strutture  penitenziarie,  oltre che di rendere piu’ rapido l’impiego in mansioni operative dei  nuovi assunti, nonche’ di prevedere l’introduzione di una specifica  figura di ausiliario  al  magistrato  di sorveglianza  in  conseguenza  del progressivo ampliamento delle sue competenze;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 20 giugno 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della giustizia;
                                 Emana
                      il seguente decreto-legge:

                                Art. 1
              Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
1. Dopo l’articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e’ inserito il seguente: 
«Articolo 35-ter. (Rimedi risarcitori conseguenti  alla  violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei diritti dell’uomo e delle  liberta’  fondamentali  nei  confronti  di soggetti detenuti o internati). -  1. Quando il  pregiudizio  di  cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo  3  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai  sensi della legge 4 agosto 1955, n.  848,  come interpretato  dalla  Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza  presentata  dal  detenuto,
personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone,  a  titolo  di  risarcimento  del danno, una riduzione della pena detentiva  ancora  da  espiare  pari, nella durata, a  un  giorno  per  ogni  dieci  durante  il  quale  il richiedente ha subito il pregiudizio.
  2. Quando il periodo di pena ancora  da  espiare  e’  tale  da  non consentire la detrazione dell’intera misura  percentuale  di  cui  al comma  1,  il  magistrato  di  sorveglianza   liquida   altresi’   al richiedente,  in  relazione  al  residuo  periodo  e  a   titolo   di risarcimento deldanno, una somma di denaro  pari  a  euro  8,00  per ciascuna giornata nella quale questi ha  subito  il  pregiudizio.  Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in  cui il periodo di  detenzione  espiato  in  condizioni  non  conformi  ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per  la  salvaguardia dei  diritti  dell’uomo  e  delle  liberta’  fondamentali  sia  stato inferiore ai quindici giorni.
  3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui  al  comma  1,  in stato  di  custodia  cautelare  in  carcere  non  computabile   nella determinazione  della  pena  da  espiare  ovvero  coloro  che   hanno terminato di espiare la pena detentiva in  carcere  possono  proporre azione,personalmente ovvero  tramite  difensore  munito  di  procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel  cui territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a  pena di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  cessazione  dello  stato  di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli  articoli  737  e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce  il procedimento non e’ soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno  e’ liquidato nella misura prevista dal comma 2.».
  2. Al comma 4 dell’articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n.  354,e’ aggiunto il seguente periodo:
  «Possono  altresi’  avvalersi,  con  compiti  meramente   ausiliari nell’esercizio  delle  loro  funzioni,   di   assistenti   volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell’articolo 78, la  cui attivita’ non puo’ essere retribuita.».









   
 



 
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