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Rimodulazione fasce di esenzione dalla spesa farmaceutica e assistiti esenti dal pagamento del ticket fisso di un euro a ricetta per reddito. |
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Stabiliti i seguenti limiti di reddito al di sotto dei quali compete l’esenzione totale o parziale per l’assistenza farmaceutica: * Esenzione totale (codice E94) assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico; * esenzione parziale (codice E96) assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1000,00, per ogni figlio a carico; * Esenzione parziale (codice E95) cittadini di età superiore a sessantacinque, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98. * Rimangono invariate le condizioni stabilite dalla DGR 1198/2005 e dalla DGR 1501/2008 per usufruire dell’esenzione farmaceutica indipendentemente dal reddito; * i nuovi limiti di reddito per l’esenzionefarmaceutica entreranno in vigore dal 1 luglio 2011. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.104 del 1 luglio 2011 Provvedimenti in materia di riduzione della spesa farmaceutica. Modifica.
Stabilito che dal 1 LUGLIO 2011 le categorie di assistiti esenti dal pagamento del ticket fisso di un euro a ricetta previsto dalla deliberazione di giunta n.2798/2010 sono: * titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice di esenzione E03); * titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E04). Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.104 del 1 luglio2011.
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