Sanità: rispettare principio leale collaborazione tra Regione e Università
 











"La Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell’autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra università e Regione": per questo motivo la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art.2, comma 1, della legge della Regione Puglia n.12 del 24 settembre 2010 (’Piano di rientro 2010-2012. Adempimentì), modificato l’8 aprile 2011. La norma impugnata dal presidente del Consiglio dei ministri imponeva ai direttori generali delle Asl, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura scientifico pubblici un blocco del turn-over, non consentendo le assunzioni in servizio per il triennio 2010-2012. Dopo il ricorso alla Corte Costituzionale, la Regione Puglia ha modificato l’articolo 2 (con legge dell’8 aprile 2011) eliminando le parole "delle aziende ospedaliero-universitarie" ma gli effetti della normativa -hanno rilevato i giudici costituzionali - si sono prodotti per sei mesi, dalla metà di ottobre 2010 fino all’inizio di aprile. Su quest’arco temporale é intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
"Questa Corte - scrivono i giudici della Consulta - ha già dichiarato l’illegittimità di disposizioni legislative regionali in materia di personale sanitario che, riferendosi anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, privavano le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999 (sentenze n. 68 del 2011 e n. 233 del 2006). In tali occasioni, questa Corte ha ritenuto che le disposizioni censurate violassero l’autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in cui esse non escludevano il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedevano un rinvio a protocolli di intesa trauniversità ed enti ospedalieri, né alcuna forma d’intesa con il rettore. Le norme regionali dichiarate illegittime con le sentenze richiamate consentivano assunzioni attraverso misure di stabilizzazione, disponendo l’inquadramento in ruolo di personale delle aziende ospedaliero-universitarie". "La norma censurata nel presente giudizio - sottolineano - prevede, invece, un blocco del turn-over, non consentendo le assunzioni in servizio per il triennio 2010-2012. Tale differenza, tuttavia, non incide sul fatto che la Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell’autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra università e Regione (artt. 33, 117 e 118 della Costituzione).









   
 



 
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