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Dopo anni di schiavitù… è ora di affermare la nostra volontà di cambiare per e con i lavoratori per e con i cittadini… Affermiamo il diritto al lavoro e il diritto alla salute contro lo sfruttamento, il clientelismo, l’abbandono dei malati… 1- Rispetto e piena attuazione delle norme in materia di diritto alla informazione, relazioni sindacali, partecipazione alla vita democratica, come richiamato delle norme specifiche, non ultima quella relativa allo Statuto ai sensi della L.142/90; 2- Rispetto e piena attuazione delle norme in materia di anti-mafia, con particolare riguardo agli appalti, forniture e altri rapporti con soggetti esterni; 3- Indagine conoscitiva affidata ad un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti di tutti i servizi, reparti e divisioni, ospedalieri e territoriali, alfine di costruire una mappa dei bisogni,delle risorse formali e informali presenti sul territorio; 4- Ri-organizzazione dei serviziospedalieri e territoriali in moduli Dipartimentali e nei Distretti socio-sanitari, in ottemperanza ai riferimenti normativi vigenti nello specifico, attivando gli stessi moduli, in modo compatibile ed efficace, sia pure parzialmente,richiedendo le necessarie deroghe alla Regione, ove conseguenti; 5- Ri-determinare il bilancio nella direzione degli investimenti in conto capitale e spesa corrente che destinino almeno il 25% alla prevenzione primaria (igiene pubblica e ambientale, medicina del lavoro, tutela materno-infantile, prevenzione delle tossicodipendenze nella sua accezione più ampia, medicina scolastica), ri-equilibrando la restante spesa nel senso dell’attenzione alla prevenzione secondaria e terziaria ( con particolare riferimento agli anziani ai portatori di handicap, ai non autosufficienti, ai disagiati mentali, ai tossicodipendenti,realizzando strutture e attività sul territorio, in ambito domiciliare, comunque alternative alle forme di Istituzionalizzazione viepiùfrequenti e non compatibili peraltro con la ricerca di un più corretto e conveniente rapporto costi/benefici) nonché all’assistenza e alla riabilitazione, in tal modo garantite in continuità con le attività di prevenzione, primaria, secondaria e terziaria, alfine di attivare SERVIZI VERI PER BISOGNI VERI DELLA GENTE, NON ASSISTENZIALISTICHE, BENSI’ GESTITI SOCIALMENTE. Nessuna prospettiva di cambiamento è possibile senza il pieno rispetto delle norme in materia di relazioni sindacali e di contrattazione, per l’affermazione dei diritti-doveri dei lavoratori e dei cittadini e per il concretizzarsi di una cultura e pratica della solidarietà. Essenziale è che: la prima forma di “risanamento” è quella morale, nonché quella legata all’individuazione di responsabilità personali e patrimoniali, facendo pagare a chi ha truffato e degradato la Sanità ad un mercato o meglio al proprio supermercato, in quanto vanno indispensabilmente recuperati i beni materiali e finanziari sottratti allagente!! Come se non bastasse scandaloso attribuzione incarico Direttore Area Gestione Patrimonio Dr. Cervia Cesare, come da riferimento alla nota n. 4130/D.G. del 14 luglio u.s. pubblicata sul sito internet della ASL della Provincia di Foggia relativa all’avviso in oggetto: ASL FG "Avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2° del d.lgs. 502/92 e s.m.i. di direttore dell’Area Controllo di Gestione". Errata determinazione. ASL FG Deliberazione n. 1254 del 25/08/2011 "ammissione candidati Avviso per l’attribuzione di n. 1 incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m. e i. di direttore dell’Area controllo di gestione ». Errata determinazione ASL FG Deliberazione n. 1255 del 25/08/2011 «costituzione Commissione esaminatrice, Avviso per l’attribuzione di n. 1 incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2del d.lgs. 502/92 e s.m.i. di direttore si Area controllo di gestione. ». Errata determinazione. “denuncia” l’ illiceità e la irregolarità in ordine ai seguenti elementi normativi: . a) l’indizione dell’Avviso pubblico avrebbe dovuto essere preceduto da un atto deliberativo e pubblicato sul BURP, a partire dalla cui data poi far decorrere i termini (entro e non oltre 15 giorni) di presentazione delle domande di selezione comparativa da parte degli eventuali soggetti interessati. b) La legge 23 dicembre 2009, n. 191 disposizione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ai commi 71 e 72, ribadendo che gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono agli obiettivi di finanza pubblica prescrivono che gli stessi nel triennio 2010-2012 adottino le misure necessarie per ridurre le spese, di qualsiasi natura, del personale e che, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di razionalizzazione ed efficientamento della reteospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 71, predispongano un programma annuale di revisione della consistenza di personale dipendente, anche a tempo determinato, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale; fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale di comparto del Servizio sanitario nazionale. c) La legge regionale Puglia 24 settembre 2010, n. 12 denominata "piano di rientro 2010-2012. Adempimenti", con l’art. 2 vieta ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resi si vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, consentendo, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 2, comma 71 della richiamata legge 191/09, solo lacopertura dei posti disponibili per mobilità tra enti ed aziende del Servizio sanitario regionale. Deroghe alla legge in parola sono consentite solo ed esclusivamente in caso di comprovata necessità e urgenza, accertata l’impossibilità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con il personale in servizio e là dove risultassero inefficaci le procedure di mobilità e comunque sempre entro i limiti di spesa previsti dal più volte richiamato art. 71 della legge finanziaria 191/09. d) Il DIEF del Servizio Sanitario Regionale di Puglia per l’anno 2010 e per il triennio 2010-2012, dicembre 2010, definisce le linee, gli indirizzi e gli adempimenti del Piano di Rientro 2010-2012, conformandosi a quanto il legislatore nazionale ha sancito con la legge 191/09 e ponendo in capo ai direttori generali delle AsI della Regione Puglia la responsabilità di rispettare i vincoli di spesa decisi con il piano di rientro e gli adempimenti che da esso derivano. Al punto 11) del DIEF"razionalizzazione della spesa per consulenze ed incarichi sanitari e non sanitari" testualmente viene stabilito che" .... le Aziende sanitarie e gli istituti pubblici del SSR riducono la spesa per consulenze ed incarichi sanitari e non sanitari (ex arto 15 septies D.lgs. n. 502/92) secondo quanto di seguito riportato al fine anche di valorizzare adeguatamente le professionalità interne..... omissis.... L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui alle norme vigenti ed ai seguenti indirizzi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le Aziende sanitarie e gli enti pubblici del SSR sono obbligati ad alimentare puntualmente il sistema di monitoraggio degli incarichi di consulenza attivato dalla Regione Puglia". e) Inoltre, si fa rilevare che la deliberazione ASL FG n. 491/2011 "Proposta copertura perdita di esercizio 2010 ai sensi dell’art. 33, cc 1, 2 e 3 L.R. 30 dicembre 1994, n. 38" richiamando la deliberazione D.G. 490 del29.04.2011, attesta a C 64.290.560,65 la perdita di esercizio dell’Azienda per l’anno 2010, alla cui copertura non può provvedersi con mezzi propri, e riversa alla Regione l’onere del ripiano. f) Per quanto attiene alle deliberazioni 1254 e 1255, discendenti dall’avviso suddetto e relative all’ammissione dei candidati per l’attribuzione di un incarico di direttore dell’Area controllo di gestione e alla costituzione della relativa commissione esaminatrice, si fa osservare che il quadro normativa in materia di incarichi e consulenze esterne come definito dall’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, nella versione novellata dalla legge 248/2006 (cfr. Art. 32) elenca in modo puntuale i presupposti necessari ai fini del conferimento dell’incarico dai quali si ricava che la prestazione deve essere altamente qualificata e che le PP.AA. disciplinano e rendono pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. La legge 133/2008 e l’applicazionegiurisprudenziale dei principi in essa contenuti in materia di responsabilità amministrativo-contabile, nel ribadire il carattere di eccezionalità del conferimento di incarico ne ammette la liceità soltanto a particolari condizioni quali situazioni di urgenza o di particolare complessità dell’oggetto e sempre in carenza di idoneo personale interno. Infine e con riferimento alle (( linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n.311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. l,commi Il e 42))) come approvate nell’adunanza del 15 febbraio 2005 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, sono da considerare i seguenti criteri di valutazione della legittimità dell’affidamento degli incarichi esterni : • Rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; • Inèsistenza all’interno della propria organizzazione della figura professionaleidonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; • Indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; • Proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’ amministrazione. • Giurisprudenza contabile e normativa vigente in materia definiscono le condizioni, in via eccezionale e salvo che non esiste uno specifico divieto in proposito, che consentono una deroga al principio della necessaria utilizzazione del personale dipendente per lo svolgimento dei compiti istituzionali ed autorizzano il conferimento di incarichi a professionisti esterni alla P.A. : a) eccezionalità del conferimento, rispondente agli obiettivi dell’amministrazione quali complessità, straordinarietà delle esigenze da soddisfare o dei problemi da risolvere tali da richiedere conoscenze e competenze eccedenti quelle normali del personale dipendente ovvero urgenza ed inderogabilità dell’attività dasvolgere comunque di interesse pubblico generale e speciale; b) temporaneità e specificità dell’incarico oltre alla congruità del relativo compenso, cioè il consulente privato deve svolgere un incarico non continuativo, a carattere temporaneo, ben determinato nell’oggetto e non particolarmente gravoso sul piano finanziario; c) insufficienza organizzativa: assenza o carenza organica di un’apposita struttura della P.A., ovvero mancanza di personale sotto il profilo quali-quantitativo riscontrabile da puntuale e reale ricognizione, che non consente lo svolgimento di una determinata e dovuta attività. Le predette condizioni debbono coesistere e della loro sussistenza deve darsi atto nella motivazione del provvedimento di conferimento dell’incarico. I presupposti testè specificati incontrano un limite negativo generale come conseguenza del principio rappresentato dal precedente punto b): l’incarico di consulenza non deve mai risolversi nell’instaurazione surrettizia di un vero eproprio rapporto di lavoro anche temporaneo, mediante l’inserimento del professionista esterno nell’organizzazione amministrativa dell’ente. In merito all’avviso ed alle conseguenti deliberazioni assunte, il comportamento della Direzione aziendale non sembra conforme né alla normativa vigente né ai principi costituzionali che la presiedono né in linea con la giurisprudenza normativa-contabile. 1.l’incarico da attribuire riguarda compiti specifici del dirigente responsabile dell’u.o. Controllo di gestione. Non esiste alcuna relazione del dirigente responsabile dell’ufficio o della struttura di Staff della Direzione generale che attesti la mancanza di professionalità interne e quindi che fornisca un elemento giustificativo del conferimento di incarico stesso. Tutto quanto malgrado sia pacifico che le Amministrazioni e gli enti pubblici devono svolgere i loro compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale e che il ricorso a personale esterno rivesta carattere dieccezionalità. La regola suddetta promana dal principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e dalla necessità di perseguire l’economicità, l’efficienza e l’imparzialità della stessa (art. 97, co. 1, Cost.) nonché il principio pure di derivazione costituzionale della necessità del metodo concorsuale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Né tanto meno può dirsi rispettato il dettato costituzionale invocando l’applicazione dell’art. 15 septies del d.l.vo. 502/92 e s.m.i., per altro messo in mora dal DIEF regionale per il 2010. 2.l’avviso è fuorviante riguardo ai requisiti specifici dell’incarico di direzione del controllo gestione, limitandosi alla declaratoria generica del possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio o altra equipollente nonché di attività svolta in qualità di dirigente per le funzioni di controllo direzionale o in funzioni quinquennali dirigenziali apicali. Dalle disposizioni legislativesopra richiamate e in base ai documenti contabili presentati dall’Azienda ed alle presenti controdeduzioni l’avviso pubblico (?) del Direttore Generale e la selezione che con le deliberazioni in oggetto si è avviata risultano provvedimenti inopportuni e del tutto inutili. Pertanto si invita l’Azienda a desistere dalla sua determinazione e ad interromperne le procedure amministrative che potrebbero configurare illecito disciplinare e responsabilità erariale così come specificato al punto 11) del DIEF citato al precedente punto d).
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