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E’ pronto un nuovo testo della proposta di riforma del ministro Fazio all’art.8 del 502, già presentata ai sindacati un mese fa. Cancellata l’ipotesi di dipendenza per i medici convenzionati. Resta l’H24 e il compenso legato alla complessità assistenziale.
"RIORDINO DELLE CURE PRIMARIE’"
(Modifiche dell ’articolo 8 comma 1 del decretoiegisiativo3tJ dicembre1992, n. 502, e successive modtfieaztoni}
Articolo 8 - Disciplina dei rapporti per l’erogaztene delle prestazioni assistenziali L’articolo 8,comma, 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito come di seguito: 1. Il rapporto tra il Servizio sanitarienazionale, i medici di medicina generale; i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, nel euiambito sono compresi anche veterinari ed altre professionalità sanitarie, è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 199tn. 412, con le organizzazioni sindacali di categoriamaggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa, e sulla diffusione a livello nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazìenalesiano inseriti nell’ambito dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni in materia di Lea.aggìuntìvì e con la relativa copertura economica a carico del bìlanco regionale; b) prevedere che la scelta del medico sia liberamente effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico modulabile a livello regionale secondo criteri. individuati negli accordi collettivi nazionali, abbia validità annuale e sia tacitamente rinnovata; c) prevedere Fassegnazione obblìgaterla dei medici c.onvenziDnati a formeorganizzative monop.rofessi.onali (aggregazioni funzionali terriìeriali) che condividono, in forma strutturata, obiettìvi e percorsi assistenziali, stumenti di valutazione della qualuàassistenziale, linee guida, audit e strumeati analoght, e a ferme urganizzative multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) che erogano prestazioni assistenziali tramite il eoordinamento e Pìntegrazìone dei professionistì delle cure primarie e del sociale, secondo modelUiudividuatidaUe singole regioni; d) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell’assistito nonché la ricusazione della scelta da parte del medico qualora ricorrano accertati motivi di incompatibilità; e) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che il medico sia tenuto a comunicare all’azienda sanitaria locale l’avvio dell’attività in libera professione indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine diconsentire, gli opportuni controlli. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di. prestazionida parte dell’assistito D l’esercizio di attività libero professionale, al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione, comportano l’immediata cessazione del rapporto convenzionale CDn il Servizio sanitario nazionale; t) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definite sulla base della complessità della casistìea degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonchè di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali; u) disciplinare le condizìoni, i requisiti e le modalità con cui le Regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi sulla base di accordi regionali e/o aziendali, fornendoli in forma diretta oppure tramite l’erogazione dellerisorse finanziarie necessarie alla acquisizione degli stessi beni e servizi; v) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le Aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget fermo restando quanto previsto alla lettera f); w) prevedere la definizione dei compiti, delle funzioni e dei criteri di selezione, del referente/coordinatore delle forme aggregative e organizzati ve previste al punto c); x) garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l’integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle specificità contenute nelle rispettive convenzioni, fra l’attività dei medici di medicina generale in tutte le loro funzioni, dei pediatri di libera scelta, e della specialistica ambulatoriale; y) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativiall’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’ accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; I) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attìvità ’ delle forme aggregative di cui alla letto c) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella letto h); m) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; n) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitarionazìonale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’ attestato o del diploma dì cui all’ articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o titolo equipollente, prevedendo, altresì che ai medici forniti dell’attestao o del diploma, al fine di riservare loro una percentale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, venga attribuito un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato. o) prevedere che l’accesso alle funzioni di Pediatria di libera scelta del SSN avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali; p) regolare la partecipazione deimedici convenzionati a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l’emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; q) prevedere la regolamentazione dell’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione nonché al Sistema Informativo Nazionale compresi gli aspetti relativi al sistema della Tessera Sanitaria secondo quanto stabilito dall’art. 50 del Decreto Legge 30 settembre 2003 D. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; r) prevedere i limiti e gli ambiti di competenza dei vari livelli di contrattazione; s) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell’ambito della integrazione dei medici convenzionati nella organizzazione distrettuale, le aziende sanitarie localiattribuiscano a tali medici l’incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione; t) prevedere l’adeguamento dei disposti convenzionali con riferimento alle peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori.
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