Alla Società Equitalia S.p.A. Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma Al Ministero dell’Economia e delle Finanze In persona del Ministro prò tempore Via XX Settembre n.97 00187 ROMARM Agenzia delle Entrate L’associazione Giuristi Indipendenti corrente in Cagliari via Einaudi 11 codice fiscale 92191330924 in persona del presidente Avv. Luca De Angeìis c.f. DNGLCU69D14B354E rappresentante ‘legale pro tempore; Giuseppe Carboni nato a Soleminis (CA) il 15.02.1963 ed ivi residente in via Francesco Angelo vico 3 c.f. CRBGPP63B15I797Z; Luigi Toro nato a Cagliari il 08.06.1970 e residente in Dolianova via Ariosto 13 c.f. TROLGU70H08B354H; tutti ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Cagliari via della Pineta 109 cap 09125, presso lo studio dell’avv. Francesco Scifo, cf. SCFFNC66H24C773G, che indicano per tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento il fax. 070304425, lapec awscifo&pec. it e l’email francesco.scifo@tiscali. it premesso Che l’art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005 n.203 prevede che l’Agenzia delle Entrate effettui la riscossione dei tributi mediante la società Riscossione spa oggi denominata Equitalia spa ed ora, attraverso le società partecipate Equitalia Nord, Centro Sud; che l’art. 10 comma 5 dpr 633/1977 prevede l’esenzione dall’imposta IVA delle operazioni relative alla riscossione dei tributi e, quindi, esenta dal pagamento del relativo tributo tutta l’attività di riscossione esercitata, anche a fine di profitto dato l’aggio riconosciuto, della Società per azioni Equitalia spa e dalle sue consociate Equitalia Nord, Centro e Sud, in aperta violazione della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e degli art.101 e 102 del trattato dell’Unione Europea. che la posizione monopolistica attribuita dalla normativa statale italiana alla stessa Società Equitalia spa nella riscossionedei tributi statali, e fino al 31 dicembre 2012 anche di quelli locali, impedisce la libera concorrenza nei servizi di riscossione: sia perché preclude totalmente l’accesso a terzi allo stesso mercato dei servizi a qualunque operatore economico non italiano, ovvero di -altri paesi UÈ, sia perché impedisce anche alle altre società od operatori economici italiani, diversi da Equitalia spa, di concorrere sullo stesso mercato dei servizi. che il servizio fornito dalla Società unica di riscossione Equitalia spa in regime di pressocchè totale monopolio e senza dover versare l’imposta IVA, danneggia palesemente i contribuenti italiani e stranieri, sia come operatori economici di qualsiasi genere, che come privati, che si trovino in Italia ed anche coloro che risiedano nel resto dell’Unione europea, ove tenuti a versare tributi in Italia: quindi, l’area geografica coinvolta interessa tutto il territorio dell’Unione; che ciò avviene perché la situazioneagevolata di questa Società per azioni, priva per legge (vedasi l’art.3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n.203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n.248) di concorrenti, determina violazioni ripetute della normativa sulla riscossione e incide, persine, sulla regolare realizzazione delle notifiche degli atti esattoriali, quali atti idonei a instaurare “ il regolare contraddittorio procedurale e permettere l’adeguata difesa dei contribuenti; che tali inefficienze sono più volte state accertate da numerose sentenze di organi giurisdizionali superiori di legittimità (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale) nonché da quelli di merito; che tutto ciò consente alla stessa società Equitalia spa di percepire compensi spropositati per l’attività di riscossione, quale vero e proprio servizio commerciale, realizzato escludendo qualsiasi concorrente comunitario o italiano. Che nella quasi totalità delle notifiche ricevute dai ricorrenti e da qualsiasi altrocittadino dell’Unione, raggiunto da cartelle esattoriali notificate da Equitalia, la persona fisica/noticante non è incardinata presso un’Amministrazione “terza” e istituzionalmente imparziale rispetto alle contrapposte posizioni giuridiche di colui che dispone la notificazione e di colui che la riceve, ma presso una vera e propria controparte del debitore, proprio in quanto l’agente della riscossione percepisce un compenso (cfr. art. 17 del D.L.vo 112 del 1999 e successive modifiche) a fronte della riscossione operata per conto dell’Amministrazione creditrice; Che perciò i soggetti notificatori utilizzati da Equitalia spa sono sempre portatori di un interesse antitetico a quello del notificatario, che nuoce potenzialmente alla genuinità e regolarità delle notifiche del procedimento di riscossione esattoriale: contrariamente alla disciplina generale che affida le notifiche agli Ufficiali Giudiziali quali organi terzi ed imparziali garanti, quali pubblici ufficiali, dellaregolarità delle stesse; Che l’aggio per la riscossione percepito da questo soggetto privato, di fatto monopolista, preposto per legge all’esercizio di attività amministrative, è ancora pari al 9% circa del riscosso; che lo stesso soggetto agisce in violazione della direttiva 97/67/CE e del dlgs 261/99 che ali’art. 4 comma 5 riserva in via esclusiva “al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie” (quindi alle Poste Italiane); che lo stesso servizio di riscossione risulta inadeguato, come attestano gli innumerevoli errori di notifica degli atti e la lentezza ed inadeguatezza nel riscontrare le richieste di accesso agli atti degli utenti, che si sono visti costretti a chiedere più volte l’intervento della Commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio senza successo, ed hanno dovuto ricorrere fino al Consiglio di Stato, come dimostra la sentenza n.ro 3812/2012 del Consigliodi Stato Italiano del 27.06.2012; che tutti i fatti sopradescritti configurano, secondo i denuncianti, un’infrazione all’articolo 101 del trattato EU e/o all’articolo 102, in quanto alterano le regole della concorrenza in tutto il settore della riscossione, sia sotto il profilo della corretta garanzia del contraddittorio per i contribuenti, sia precludendo la possibilità ad altri operatori economici della Unione di concorrere nella gestione dei servizi di riscossione in Italia; che, da ultimo, la sentenza n.ro 7177 del 10/05/2012 della Cassazione Civile sezione II, richiamando la precedente sentenza della Cass. Civ. sez.I n.ro 20440 del 21.09.2006, in tema di notifiche inesistenti, ha affermato che tutt’ora la legge 890/82 riserva all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, finalizzati alla garanzia del risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito, in ogni caso, del procedimentodi notificazione; che, perciò, il numero di pronunce giurisdizionali attinenti la irregolarità od inesistenza delle notifiche degli atti ai contribuenti, testimonia l’assoluta inefficienza del servizio reso dall’agente di riscossione Equitalia spa nella sua qualità di monopolista della riscossione statale; che Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico, controllata per il 51% dall’Agenzia delle entrate e per il 49% dall’Inps, incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi e, perciò, agisce in palese conflitto d’interessi quando notifica i suoi atti comprendenti anche cartelle esattoriali dell’INPS e della Agenzia delle Entrate. Che la normativa attuale prevede, all’articolo 17 del dlgs 112/1999, la corresponsione di compensi esorbitanti all’agente della riscossione, oltre alle sanzioni amministrave del 30%; Che, nonostante, l’art. 10 commi da 13 quater a 13 septies del D.L. n.201 del 2011 prevedauna riforma della remunerazione degli agenti di riscossione, tuttavia tale nuova disciplina viene di fatto rinviata al 31 dicembre 2013, in assenza dei decreti attuativi ivi previsti. Che, infine, la severità e gravosita delle sanzioni previste nelle procedure di riscossione dal quadro normativo sopra delineato, ed a carico dei contribuenti asseritamente morosi, può giungere fino all’espropriazione della casa di abitazione familiare e la gravosita delle sanzioni suddette permette di riconoscere natura penale all’intero procedimento di riscossione, secondo i criteri previsti nella decisione della Corte di Strasburgo Engel and Others v. thè Netherlands, del 8 giugno 1976, Series A no. 22, p. 34-35, § 82-83; sulla stessa linea la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 27 settembre 2011 - Ricorso n. 43509/08 - A. Menarmi Diagnostics Sri e. Italia; Che l’evidente afflittività del procedimento suddetta rende ancora più grave la violazione delcontraddittorio nell’attuale procedimento di riscossione italiano. Ciò premesso, considerate la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 per la tutela della concorrenza e del mercato; gli artt. 81 e 82 ed ora 101 e 102 del trattato sull’Unione Europea; l’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti dell’Uomo CEDU; l’art. 52.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata dal Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione. Gli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; L’art.36 del Decreto-legge 3-1 dicembre 2007, n. 248 “Proroga di termini previsti da-disposizioni, legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”; II regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 1/2003. Valutato che il regime normativo attuale della riscossione, per i fatti sopra descritti e quelli che meglio si delineeranno nella eventualeazione proponenda ai sensi dell’ari. 3 comma 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n.198, denota caratteristiche di inefficienza, dannosità e vessatorietà per i contribuenti italiani e per quelli dell’Unione europea che possiedono beni o svolgono servizi o intraprendono attività economiche in Italia, si pone in aperto contrasto con la normativa dell’Unione Europea sulla concorrenza, efficienza ed imparzialità e sul diritto ad un equo processo ed alla tutela dei beni privati e dell’iniziativa economica sancito nei trattati; che le sottoscritte associazioni e singoli operatori economici e contribuenti hanno una posizione giuridica qualificata ad intervenire nel procedimento a fini sollecitatori e. comunque, allo scopo della conclusione del procedimento di riforma della riscossione nel rispetto dei canoni di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa e dei principi dell’Unione Europea, clic li vede tutti coinvolti direttamente per essere destinatari diatti esecutivi di riscossione o portatori d’interessi qualificati, anche quali operatori economici, alla corretta applicazione delia legge anticoncorrenziale vigente. Tutto ciò premesso e considerato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n.198 le sottoscritte associazioni, privati contribuenti ed operatori economici INVITANO E DIFFIDANO La Società Equitalia S.p.A in persona del legale rappresentante prò tempore Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma; Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro prò tempore Via XX Settembre n.97 00187 ROMA RM; L’Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante prò tempore via Cristoforo Colombo, 426 c/d-00145 Roma L’INPS, in persona del legale rappresentante prò tempore Via Ciro il Grande 21 00144 Roma ciascuno, per quanto di propria competenza ad assumere entro il termine di novanta giorni dalla data di notificazione della presentediffida ogni attività diretta a garantire il rispetto della normativa di cui alle leggi n. 287 del 10 ottobre 1990 per la tutela della concorrenza e del mercato; agli artt. 81 e 82 ed ora 101 e 102 del trattato sull’Unione Europea; all’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti dell’Uomo CEDU; all’art. 52.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata dal Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione; della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 1/2003. Tutto ciò, al fine di permettere anche ad altri soggetti, tra cui avvocati ed altri operatori economici privati italiani, o di altri paesi dell’Unione, di poter concorrere in regolari gare per l’assegnazione del servizio. Inoltre, a garantire il rispetto del principio che la persona fisica notificante gli atti esattoriali sia incardinata presso un Organo terzo e istituzionalmente imparziale rispettoalle contrapposte posizioni giuridiche di colui che dispone la notificazione e di colui che la riceve e non, invece, una vera e propria controparte del debitore. Adottare, quindi, tutte le misure idonee a garantire il rispetto del contraddittorio e la reale conoscenza degli atti dell’esecuzione esattoriale da parte dei destinatali secondo le regole proprie dei procedimenti penali. Infine, ad adottare ogni misura amministrativa idonea a dichiarare improcedibili tutte le esecuzioni esattoriali in corso, ove non sia certa l’avvenuta ricezione da parte del destinatario secondo i principi sanciti nella sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n.ro 20440 del 21 settembre 2006. Con richiesta espressa di tempestiva comunicazione alle diffidanti, nel loro domicilio eletto, di ogni iniziativa assunta a seguito della presente diffida e con avvertimento che, in difetto di riscontro nel termine predetto, si procederà ai sensi del n.2 dell’art.3 del già citato decreto legislativo 20dicembre 2009 n. 198. www.antiequitalia.org
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