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Sono pronte le prime bozze di linee guida delle Regioni (che dovrebbero essere discusse alla prossima Conferenza dei Presidenti) per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nelle aziende del Servizio sanitario nazionale. E la parola d’ordine sarà “pubblicità”. Pubblicità dell’avviso pubblico di bando, pubblicità della nomina e delle operazioni della commissione esaminatrice, pubblicità dei curricula dei candidati e dell’atto di attribuzione dell’incarico. Così come voluto dal Decreto Balduzzi per premiare la meritocrazia. In particolare, il documento (che, lo ripetiamo, non è ancora stato esaminato dai Presidenti) prevede che la procedura di nomine dei primari sia articolata in sei fasi: definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo, avvio della procedura con la pubblicazione di avviso, nomina della commissione di valutazione, valutazione dei candidati, scelta daparte del direttore generale e conferimento dell’incarico, sottoscrizione del contratto individuale. In particolare, la definizione della posizione di struttura complessa da ricoprire costituisce l’aspetto centrale per l’avvio della procedura e deve fare riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) e alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche e alle attitudini ritenute necessarie per l’incarico di direzione (profilo soggettivo). La definizione del fabbisogno/profilo è effettuata sulla base della programmazione regionale, di quella aziendale e delle attività e degli obiettivi che la struttura complessa deve raggiungere. La caratterizzazione del fabbisogno/profilo deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza anche per fornire alla Commissione esaminatrice uno strumento adatto alla valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessitàrilevate. Quanto alla commissione di valutazione, dovrà essere composta dal direttore sanitario dell’Azienda e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire scelti tramite sorteggio da un elenco nazionale che raccoglie i nominativi di tutti i direttori si struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Ssn. L’elenco, secondo le Regioni, dovrà essere tenuto e aggiornato da un unico soggetto responsabile. E le Regioni vorrebbero che quel soggetto fosse il ministero della Salute. Per la valutazione si terrà conto del curriculum e di un colloquio. Ma anche di eventuali ulteriori macroaree che potranno essere definite dalle Regioni per esigenze di valutazione in ambiti specifici. A ciascuna macro area dovrà essere assegnato un punteggio. Nelle macroaree si potranno prevedere scale di misurazione degli elementi singoli o aggregati. La valutazione dovrà comunque mirare alla verifica dell’aderenza al fabbisogno/profiloprofessionale. DOCUMENTO DI LINEE GUIDA RECANTE CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA MEDICA – SANITARIA NELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – LINEE DI INDIRIZZO IN APPLICAZIONE DELL’ART.4 DEL D.L. N. 158/2012, CONVERTITO NELLA L.N. 189/2012 1. AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti linee di indirizzo trovano applicazione nelle procedure di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) appartenenti al SSN. Ciascuna Regione, fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e d) dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/92, può promuovere – secondo i rispettivi ordinamenti -la regolamentazione delle procedure per l’attribuzione degli incarichi di struttura complessa di direzione universitaria nelle aziende ospedaliere universitarie e negli altri enti ove siano presenti strutture a direzione universitaria, al fine di garantire l’applicazione dei medesimi principi previsti nel d.l. 158/2012. 2. FONTI E NORME Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, le attuali fonti specifiche di riferimento risultano essere le seguenti: a) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (e s.m.i.) “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”: Art. 15 – Disciplina della Dirigenza Medica e delle Professioni Sanitarie. b) D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, limitatamente alle disposizioni checoncernono i requisiti di ammissione e le modalità di determinazione degli stessi, contenute nei seguenti articoli: • art. 4 “Discipline”; • art. 5 “Requisiti”, ad eccezione del comma 3; • art. 10 “Anzianità di servizio”; • art. 11 “Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche”; • art. 12 “Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari”; • art. 13 “Servizio prestato all’estero”; • art. 15 “ Disposizioni finali e transitorie”, ad eccezione dei commi 4 e 5. c) Decreti ministeriali di classificazione delle discipline equipollenti ed affini. d) Circolare del Ministero della Sanità 27 aprile 1998 n. DPS-IV/9/11/749 relativa a: “Interpretazioni articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484.” e) Documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 marzo 2002 relativo a: “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484”. f) Documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 luglio 2004 relativo a: “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 – Individuazione della disciplina di Audiologia e Foniatria” g) Eventuali specifiche norme regionali. L’elenco si intende integrato da norme ed accordi nazionali e regionali che interverranno successivamente. 3. FASI FONDAMENTALI IN CUI SI ARTICOLA LA PROCEDURA • definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo; • avvio della procedura con la pubblicazione di avviso; • nomina della commissione di valutazione; • valutazione dei candidati; • scelta da parte del direttore generale e conferimento dell’incarico; • sottoscrizione del contratto individuale. 4. ADEGUATA PUBBLICITA’ Al fine di garantire un’adeguata pubblicità alla procedura si ritiene che l’avviso Pubblico debba essere pubblicato: • sul Bollettino Ufficiale della Regione; • per estratto sulla Gazzetta Ufficiale; • sul sito aziendale. Altre forme di pubblicità da garantire riguardano: • Data di effettuazione delle operazioni di sorteggio per la nomina della Commissione; • Nomina della Commissione; • Verbale delle operazioni condotte dalla Commissione. Precedentemente alla nomina del candidato prescelto: • Profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto di selezione; • curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura; • relazione dellaCommissione di valutazione. Deve inoltre essere pubblicato l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione. 5. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO La definizione della posizione di struttura complessa da ricoprire costituisce l’aspetto centrale e prodromico dell’avvio della procedura e deve fare riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini ritenute necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo). La concreta definizione del fabbisogno/profilo è condotta sulla base della programmazione regionale, di quellaaziendale nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere. Poiché le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa influiscono in modo decisivo sull’organizzazione aziendale e sulla qualità delle scelte circa l’attribuzione delle relative responsabilità e, conseguentemente, sui risultati ottenuti, la caratterizzazione del fabbisogno/profilo deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo piùrispondente possibile alle necessità rilevate. 6. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Secondo quanto disposto dal novellato art. 15, del d.lgs. n. 502/1992 (così come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 158/2012) “……La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN”. Le Regioni convengono -al fine di garantire la necessaria omogeneità delle operazioni di sorteggio – sulla necessità di individuare un unico soggetto responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del predetto elenco nazionale e che tale soggetto possa essere individuato, previo accordo con lo stesso, nel Ministero della Salute. Si rileva l’opportunità che le modalità operative di tenuta dell’elenco prevedano la pubblicazione dello stesso presso apposita sezione del sito internet del Ministero nonché la periodicità del suo aggiornamento. Inoltre dovrà essere previsto che gli elenchi debbano essere suddivisi per disciplina di inquadramento in virtù di quanto previsto dai Documenti approvati dalla Conferenza Stato Regioni e indicati nel punto 2) e contenere almeno i seguenti campi: •· cognome e nome •··data di nascita •··Regione e azienda sanitaria di appartenenza •··struttura complessa presso cui è svolto l’incarico e relativa data di scadenza. Nelle more della predisposizione dell’elenco unico nazionale con le modalità sopra indicate, le Regioni forniranno alle proprie Aziende Sanitarie indicazioni al fine di far fronte ad esigenze indifferibili. Le operazioni di sorteggio vanno comunque condotte nel rispetto delle modalità disciplinate nell’ambito del comma 7-bis, punto a), del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992. 7. CRITERI DI MASSIMA DI VALUTAZIONE Gli ambiti della valutazione sono articolati sulle seguenti macroaree: • ·curriculum • ·colloquio Eventuali ulteriori macroaree potranno essere definite dalle regioni in relazione a peculiariesigenze di valutazione in specifici ambiti. A ciascuna macro area dovrà essere assegnato un punteggio. Nell’ambito delle macroaree si potranno prevedere scale di misurazione degli elementi singoli o aggregati. La valutazione dovrà comunque essere orientata alla verifica dell’aderenza al fabbisogno/profilo professionale. Nell’avviso pubblico dovranno essere indicati le macroaree, le scale di misurazione ove previste e i relativi punteggi. Ai fini della valutazione delle macro aree si ritiene possano costituire riferimento i criteri già previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997. 8. TEMPI DI GESTIONE DELLA PROCEDURA Nell’Avviso, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso -in analogia a quanto già previsto nell’ambito della normativa concorsuale del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui ai rispettivi articoli 10 del D.P.R. n. 483/1997 e del D.P.R. n. 220/2001 – dovrà essere riportato il termine massimo di conclusione della procedura. La procedura s’intende conclusa con l’atto formale adottato dal Direttore Generale.
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