Sanità:Le linee guida all’esame della Conferenza delle Regioni, Nomine primari
 











Sono pronte le prime bozze di linee guida delle Regioni (che dovrebbero essere discusse alla prossima Conferenza dei Presidenti) per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nelle aziende del Servizio sanitario nazionale. E la parola d’ordine sarà “pubblicità”. Pubblicità dell’avviso pubblico di bando, pubblicità della nomina e delle operazioni della commissione esaminatrice, pubblicità dei curricula dei candidati e dell’atto di attribuzione dell’incarico. Così come voluto dal Decreto Balduzzi per premiare la meritocrazia.
In particolare, il documento (che, lo ripetiamo, non è ancora stato esaminato dai Presidenti) prevede che la procedura di nomine dei primari sia articolata in sei fasi: definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo, avvio della procedura con la pubblicazione di avviso, nomina della commissione di valutazione, valutazione dei candidati, scelta daparte del direttore generale e conferimento dell’incarico, sottoscrizione del contratto individuale.
In particolare, la definizione della posizione di struttura complessa da ricoprire costituisce l’aspetto centrale per l’avvio della procedura e deve fare riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) e alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche e alle attitudini ritenute necessarie per l’incarico di direzione (profilo soggettivo).
La definizione del fabbisogno/profilo è effettuata sulla base della programmazione regionale, di quella aziendale e delle attività e degli obiettivi che la struttura complessa deve raggiungere. La caratterizzazione del fabbisogno/profilo deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza anche per fornire alla Commissione esaminatrice uno strumento adatto alla valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessitàrilevate.
Quanto alla commissione di valutazione, dovrà essere composta dal direttore sanitario dell’Azienda e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire scelti tramite sorteggio da un elenco nazionale che raccoglie i nominativi di tutti i direttori si struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Ssn. L’elenco, secondo le Regioni, dovrà essere tenuto e aggiornato da un unico soggetto responsabile. E le Regioni vorrebbero che quel soggetto fosse il ministero della Salute.
Per la valutazione si terrà conto del curriculum e di un colloquio. Ma anche di eventuali ulteriori macroaree che potranno essere definite dalle Regioni per esigenze di valutazione in ambiti specifici. A ciascuna macro area dovrà essere assegnato un punteggio. Nelle macroaree si potranno prevedere scale di misurazione degli elementi singoli o aggregati. La valutazione dovrà comunque mirare alla verifica dell’aderenza al fabbisogno/profiloprofessionale.
DOCUMENTO DI LINEE GUIDA RECANTE CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA MEDICA – SANITARIA NELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – LINEE DI INDIRIZZO IN APPLICAZIONE DELL’ART.4 DEL D.L. N. 158/2012, CONVERTITO NELLA L.N. 189/2012
1.  AMBITO DI APPLICAZIONE
 
Le presenti linee di indirizzo trovano applicazione nelle procedure di conferimento di incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa  a  dirigenti  sanitari  (area  medica, veterinaria e del ruolo sanitario) appartenenti al SSN. 
Ciascuna Regione,  fermo  restando  quanto  previsto  dalle  lettere  c)  e  d)  dell’art.  15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/92, può promuovere – secondo i rispettivi ordinamenti -la  regolamentazione  delle  procedure  per l’attribuzione  degli  incarichi  di  struttura complessa  di  direzione  universitaria  nelle  aziende  ospedaliere  universitarie  e  negli altri  enti  ove  siano  presenti  strutture  a  direzione  universitaria,  al  fine  di  garantire l’applicazione dei medesimi principi previsti nel d.l. 158/2012. 
2.  FONTI E NORME 
Ai fini dell’attribuzione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, le attuali fonti specifiche di riferimento risultano essere le seguenti: 
a) Decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (e s.m.i.) “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”: 
Art. 15 – Disciplina della Dirigenza Medica e delle Professioni Sanitarie. 
b) D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, limitatamente alle disposizioni checoncernono i requisiti di ammissione e le modalità di determinazione degli stessi, contenute nei  seguenti articoli: 
• art. 4 “Discipline”; 
• art. 5 “Requisiti”, ad eccezione del comma 3; 
• art. 10 “Anzianità di servizio”; 
• art. 11 “Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche”; 
• art. 12 “Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari”; 
• art. 13 “Servizio prestato all’estero”; 
• art. 15 “ Disposizioni finali e transitorie”, ad eccezione dei commi 4 e 5. 
c) Decreti ministeriali di classificazione delle discipline equipollenti ed affini. 
d) Circolare del Ministero della Sanità 27 aprile 1998 n. DPS-IV/9/11/749 relativa a:
“Interpretazioni articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,  n.  483,  e  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  10  dicembre 1997,  n.484.” 
e) Documento  approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella  seduta del 21 marzo 2002  relativo  a:  “Accordo  tra  il  Ministro  della  Salute,  le  Regioni  e  le  Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli  incarichi di  struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484”.
f) Documento  approvato  dalla Conferenza  Stato-Regioni  nella  seduta  del  29  luglio 2004  relativo  a:  “Accordo  tra  il  Ministro  della  Salute,  le  Regioni  e  le  Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli  incarichi di  struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art.  4,  comma  1,  del D.P.R.  10  dicembre  1997,  n.  484  –  Individuazione  della disciplina di Audiologia e Foniatria” 
g) Eventuali specifiche norme regionali. 
L’elenco  si  intende  integrato  da  norme  ed  accordi  nazionali  e  regionali  che interverranno successivamente. 
3. FASI FONDAMENTALI IN CUI SI ARTICOLA LA PROCEDURA 
•  definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
•  avvio della procedura con la pubblicazione di avviso;
•  nomina della commissione di valutazione;
•  valutazione dei candidati;
•  scelta da parte del direttore generale e conferimento dell’incarico;
•  sottoscrizione del contratto individuale.
4. ADEGUATA PUBBLICITA’ 
Al  fine  di  garantire un’adeguata  pubblicità  alla  procedura  si  ritiene  che  l’avviso
Pubblico debba essere pubblicato: 
•  sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
•  per estratto sulla Gazzetta Ufficiale; 
•  sul sito aziendale. 
Altre forme di pubblicità da garantire riguardano: 
•  Data  di  effettuazione  delle  operazioni  di  sorteggio  per  la  nomina  della Commissione; 
•  Nomina della Commissione; 
•  Verbale delle operazioni condotte dalla Commissione. 
Precedentemente alla nomina del candidato prescelto: 
•  Profilo  professionale  predelineato  del  dirigente  da  incaricare  sulla  struttura
organizzativa oggetto di selezione; 
•  curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura; 
•  relazione dellaCommissione di valutazione. 
Deve inoltre essere pubblicato l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione. 
5. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO 
La definizione della posizione di struttura complessa da ricoprire costituisce l’aspetto centrale e prodromico dell’avvio della procedura e deve  fare  riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo  oggettivo)  nonché  alle  competenze  professionali  e  manageriali,  alle conoscenze  scientifiche  ed  alle  attitudini  ritenute  necessarie  per  l’espletamento
dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).   
La  concreta  definizione  del  fabbisogno/profilo  è  condotta  sulla  base  della programmazione regionale, di quellaaziendale nonché delle attività e degli obiettivi che  in  tale  contesto  la  struttura  complessa  è  chiamata  a  svolgere  e  raggiungere.
Poiché  le  procedure  ed  i  criteri  per  il  conferimento  degli  incarichi  di Direzione  di Struttura  Complessa  influiscono  in modo  decisivo  sull’organizzazione  aziendale  e sulla  qualità  delle  scelte  circa  l’attribuzione  delle  relative  responsabilità  e, conseguentemente,  sui  risultati  ottenuti,  la  caratterizzazione  del  fabbisogno/profilo
deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza anche al fine di fornire
alla  Commissione  uno  strumento  idoneo  a  condurre  il  processo  di  valutazione  nel modo piùrispondente possibile alle necessità rilevate. 
6. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Secondo  quanto  disposto  dal  novellato  art.  15,  del  d.lgs.  n.  502/1992  (così  come modificato  dall’art.  4  del  Decreto  Legge  158/2012)  “……La  Commissione  è
composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di struttura complessa  nella medesima  disciplina  dell’incarico  da  conferire,  individuati  tramite sorteggio  da  un  elenco  nazionale  nominativo  costituito  dall’insieme  degli  elenchi
regionali  dei  Direttori  di  Struttura  Complessa  appartenenti  ai  ruoli  regionali  del
SSN”. 
Le  Regioni  convengono  -al  fine  di garantire  la  necessaria  omogeneità  delle operazioni di sorteggio – sulla necessità di individuare un unico soggetto responsabile della  tenuta  e dell’aggiornamento del  predetto  elenco nazionale  e  che  tale  soggetto possa essere individuato, previo accordo con lo stesso, nel Ministero della Salute. 
Si  rileva  l’opportunità  che  le modalità  operative  di  tenuta  dell’elenco  prevedano  la pubblicazione  dello  stesso  presso  apposita  sezione  del  sito  internet  del Ministero nonché la periodicità del suo aggiornamento. 
Inoltre dovrà essere previsto che gli elenchi debbano essere suddivisi per disciplina di inquadramento in virtù di quanto previsto dai Documenti approvati dalla Conferenza Stato Regioni e indicati nel punto 2) e contenere almeno i seguenti campi: 
•· cognome e nome 
•··data di nascita 
•··Regione e azienda sanitaria di appartenenza 
•··struttura complessa presso cui è svolto l’incarico e relativa data di scadenza.
Nelle more della predisposizione dell’elenco unico nazionale con  le modalità  sopra indicate, le Regioni forniranno alle proprie Aziende Sanitarie indicazioni al fine di far fronte ad esigenze indifferibili. 
Le  operazioni  di  sorteggio  vanno  comunque  condotte  nel  rispetto  delle  modalità disciplinate nell’ambito del comma 7-bis, punto a), del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992. 
7. CRITERI DI MASSIMA DI VALUTAZIONE 
Gli ambiti della valutazione sono articolati sulle seguenti macroaree: 
• ·curriculum 
• ·colloquio 
Eventuali  ulteriori  macroaree  potranno  essere  definite  dalle  regioni  in  relazione a peculiariesigenze di valutazione in specifici ambiti. 
A ciascuna macro area dovrà essere assegnato un punteggio. 
Nell’ambito  delle  macroaree  si  potranno  prevedere  scale  di  misurazione  degli elementi singoli o aggregati. 
La  valutazione  dovrà  comunque  essere  orientata  alla  verifica  dell’aderenza  al fabbisogno/profilo professionale. 
Nell’avviso pubblico dovranno  essere  indicati  le macroaree,  le  scale di misurazione
ove previste e i relativi punteggi. 
Ai  fini della valutazione delle macro  aree  si  ritiene possano  costituire  riferimento  i
criteri già previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997. 
8. TEMPI DI GESTIONE DELLA PROCEDURA 
Nell’Avviso,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  vigenti  in materia  di  procedimenti amministrativi  e di diritto di accesso  -in analogia  a quanto già previsto nell’ambito della  normativa  concorsuale  del  personale  dirigenziale  e  di  quello  non  dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui ai rispettivi articoli 10 del D.P.R. n. 483/1997 e del D.P.R. n. 220/2001 – dovrà essere riportato il termine massimo di conclusione della  procedura.  La  procedura  s’intende  conclusa  con  l’atto  formale  adottato  dal Direttore Generale. 









   
 



 
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