Arbitrio bancario
 











Dal 15 ottobre 2009 -l’Arbitro bancario- finanziario (Abf) ha preso il posto dell’Ombudsman dell’Associazione bancaria italiana e si occupera’ delle controversie che riguardano le operazioni fino a 100.000 euro per le attivita’ bancarie, come i conti correnti, i mutui, i confidi, i prestiti personali, le carte di credito (anche revolving) o la cessione del quinto; “una rivoluzione a tutto vantaggio dei clienti” dichiara il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini.
“In base a questo regolamento le controversie possono essere presentate da tutti i clienti di banche e intermediari finanziari, senza l’assistenza di un avvocato, per questioni relative a operazioni o comportamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007” fanno sapere dalla segreteria dell’ADICO. Escluse, quindi, quelle che sono state già sottoposte all’autorità giudiziaria.
“Il ricorso non può più essere proposto se sono trascorsi oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo allabanca” – continua Carlo Garofolini – .”restano fuori anche le questioni riguardanti servizi e attività d’investimento (azioni, obbligazioni, derivati), che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob.
Per ultimo “ricordarsi che prima di rivolgersi all’Arbitro, il cliente deve tentare di risolvere il problema con l’istituto di credito, presentando un reclamo; dopodiché la  banca ha 30 giorni per rispondere, e se questo non succede o la risposta e’ insoddisfacente il cliente puo’ allora ricorrere all’Abf attraverso il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o nelle filiali di Bankitalia versando un contributo spese di 20 euro, che sarà poi rimborsato dalla banca se il ricorso e’ accolto”.
Altra grande novità riguarda la composizione dell’organismo. Se l’Ombudsman era composto da membri nominati dalle banche stesse, d’ora in poi il presidente del nuovo organismo,composto in tutto da cinque persone, sara’ scelto invece dalla Banca d’Italia che avra’ anche il compito di nominare altri due componenti.
Gli altri partecipanti saranno invece designati rispettivamente uno dagli intermediari e uno dalle associazioni di tutela dei consumatori. Il presidente restera’ in carica cinque anni, rinnovabili per una sola volta, gli altri solo tre.
Saranno, infine, tre i collegi giudicanti: Milano, Roma e Napoli, competenti per i ricorsi presentati dai clienti con domicili, rispettivamente, nelle Regioni del Nord, Centro e Sud Italia.









   
 



 
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